L’INPS con la Circolare n. 33/2024 ha pubblicato le aliquote di contribuzione dovuta per il 2024 dagli iscritti alle gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, indicando anche gli importi di massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti.
Per quanti riguarda le aliquote contributive applicabili per il 2024, l’INPS conferma il valore dell’aliquota base (art. 24 comma 22 del D.L. n. 201/11), fissato al 24%. Tuttavia, gli iscritti alla gestione commercianti devono sommare l’aliquota aggiuntiva ex art. 5 del D.Lgs. n. 207/96, prevista per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cui importo è pari allo 0,48% (art. 1 comma 380 della Legge n. 178/20).
Continuano ad applicarsi anche le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati. Per quanto riguarda gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.
Contributi INPS artigiani e commercianti 2024: minimale e aliquote
Per l’anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è di 18.415 euro. Le aliquote da applicare sono le seguenti:
SOGGETTI INTERESSATI | ARTIGIANI | COMMERCIANTI |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 23,70% | 24,18% |
La riduzione contributiva al 23,70% (artigiani) e 24,18% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Il contributo calcolato sul reddito minimale è cosi suddiviso:
SOGGETTI INTERESSATI | ARTIGIANI | COMMERCIANTI |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità) | € 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità) | € 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale rapporto a mese risulta come segue.
SOGGETTI INTERESSATI | ARTIGIANI | COMMERCIANTI |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 368,92 (368,30 IVS + 0,62 maternità) | € 376,29 (375,67 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 364,32 (363,70 IVS + 0,62 maternità) | € 371,69 (371,07 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità) |
Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per il 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa per la quota eccedente il minimale di 18.415 euro annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pari a 55.008 euro. Oltre il limite, viene confermata l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter del D.L. 384/92, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438/92. Le aliquote contributive, pertanto, sono le seguenti:
SOGGETTI INTERESSATI | SCAGLIONE DI REDDITO | ARTIGIANI | COMMERCIANTI |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 55.008,00 superiore a € 55.008,00 | 24% 25% | 24,48% 25,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 55.008,00 superiore a € 55.008,00 | 23,70% 24,70% | 24,18% 25,18% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024.
Contributi INPS artigiani e commercianti 2024: massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della citata Legge n. 233/90 prevede che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2024 pari a 55.008,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Pertanto, il massimale di reddito annuo per il 2024 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 91.680 euro.
Sono limiti individuali che riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a 119.650,00 euro. Tale massimale è frazionabile in ragione mensile.
In tabella il contributo IVS massimo dovuto.
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
SOGGETTI INTERESSATI | ARTIGIANI | COMMERCIANTI |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 22.369,92 (€55.008 * 24% + 36.672 * 25%) | € 2.809,98 (55.008 * 24,48% + 36.672 * 25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 22.094,88 (55.008 * 23,70% + 36.672 * 24,70%) | € 22.534,94 (55.008 * 24,18% + 36.672 * 25,18%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
SOGGETTI INTERESSATI | ARTIGIANI | COMMERCIANTI |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 29.362,42 (55.008 * 24% + 64.642 * 25%) | € 29.936,74 (55.008 * 24,48% + 64.642 * 25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 29.003,47 (55.008 * 23,70% + 64.642 * 24,70%) | € 29.577,79 (55.008 * 24,18 + 64.642 * 25,18%) |
Termini e modalità di versamento contributi IVS artigiani e commercianti
I contributi IVS artigiani e commercianti INPS devono essere versati utilizzando il modello F24 entro:
- Per quanto riguarda le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale:
- 16 maggio 2024;
- 20 agosto 20243;
- 18 novembre 2024;
- 17 febbraio 2025;
- Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.
L’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Contribuzione a saldo
L’INPS spiega poi come è calcolato il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- Sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
- Rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nel 2025).
Nel caso in cui, la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Come chiarisce l’INPS, i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando la maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.
Per approfondire: “Contributi commercianti nel quadro RR“.
Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati:
- Imprese familiari legalmente costituite:
- Sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- Aziende non costituite in imprese familiari:
- Il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
- In ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa;
- I contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Riduzione contributiva per artigiani e commercianti in regime forfettario
L’INPS fornisce poi alcune istruzioni sui contributi INPS dovuti anche per artigiani e commercianti che applicano il regime forfettario e possono richiedere l’accesso anche per il 2024. L’INPS ricorda la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge. I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2024 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024.
Per approfondire: “Riduzione contributi Inps per forfettari: come funziona“.