Lavorare con due contratti part time è possibile rispettando limiti orari e obbligo di fedeltà: tutto su ore settimanali, riposo giornaliero, contributi INPS e sentenza Cassazione 13196/2017.
Il contratto a tempo parziale rappresenta una forma contrattuale sempre più diffusa nel mercato del lavoro, offrendo flessibilità sia ai datori di lavoro che ai dipendenti. Molti lavoratori si trovano nella condizione di dover gestire due contratti contemporaneamente per garantirsi un reddito adeguato. Ma quali sono i limiti da rispettare? Quando è possibile cumularli legalmente? In questa guida analizziamo tutti gli aspetti normativi, fiscali e contributivi del doppio impiego part-time, con casi pratici e calcoli dettagliati.
Indice degli argomenti
- Cos’è il contratto part time e come funziona
- Tipologie di contratti part time: orizzontale, verticale e misto
- È possibile avere due contratti part time contemporaneamente?
- La posizione della Corte di Cassazione: sentenza n. 13196/2017
- Obblighi per lavoratore e datore di lavoro nel doppio impiego
- Contratto full time e contratto part time: è possibile combinarli?
- Aspetti fiscali: tassazione dei redditi da doppio part time
- Contributi previdenziali e assistenziali con doppio contratto
- Clausole elastiche e flessibili nei contratti part time
- Dalla mia esperienza professionale: errori comuni e buone pratiche
- Domande frequenti
Cos’è il contratto part time e come funziona
Il contratto a tempo parziale è disciplinato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e prevede una prestazione lavorativa ridotta rispetto all’orario normale a tempo pieno, generalmente fissato a 40 ore settimanali. Il lavoratore part-time presta la propria attività in orario inferiore rispetto al canonico orario di lavoro, che sia settimanale, mensile o giornaliero.
La forma scritta del contratto è richiesta ai fini della prova (art. 2, comma 1, D.Lgs. 61/2000). Nel contratto devono essere specificate la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario di lavoro. Questa tipologia contrattuale permette di conciliare meglio vita professionale e personale, offrendo la possibilità di dedicarsi ad altre attività, formazione o impegni familiari.
Secondo il principio di non discriminazione previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, il lavoratore a tempo parziale beneficia degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello, con trattamento economico e normativo riproporzionato in base all’orario effettivamente svolto (c.d. principio di non discriminazione).
Tipologie di contratti part time: orizzontale, verticale e misto
L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000 individua tre tipologie principali di contratto a tempo parziale, differenziate in base alla distribuzione dell’orario ridotto:
Tabella 1: Tipologie di contratto part time
| Tipologia | Caratteristiche | Esempio pratico | Ore medie settimanali |
|---|---|---|---|
| Part time orizzontale | Riduzione orario giornaliero | 4 ore al giorno per 5 giorni | 20 ore |
| Part time verticale | Lavoro a tempo pieno solo alcuni giorni | 8 ore al giorno per 3 giorni | 24 ore |
| Part time misto | Combinazione orizzontale e verticale | 4 ore alcuni giorni, 8 ore altri giorni | Variabile 20-30 ore |
Il part time orizzontale prevede una riduzione dell’orario giornaliero: il dipendente lavora tutti i giorni della settimana ma con orario ridotto rispetto al tempo pieno. Ad esempio, un lavoratore può svolgere 4 ore al giorno anziché 8, per un totale di 20 ore settimanali. Questa modalità è molto comune nel commercio al dettaglio e nei servizi.
Il part time verticale comporta una prestazione a tempo pieno concentrata solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Il lavoratore può svolgere 8 ore al giorno ma solo 3 giorni a settimana, per un totale di 24 ore settimanali. Questa tipologia è particolarmente adatta per attività stagionali o con domanda variabile durante la settimana.
Il part time misto combina elementi del part time orizzontale e verticale, offrendo massima flessibilità: il lavoratore può svolgere 4 ore in alcuni giorni e 8 ore in altri, oppure lavorare part time verticale in alcuni mesi e orizzontale in altri, in base alle esigenze aziendali e personali.
È possibile avere due contratti part time contemporaneamente?
Sì, è possibile stipulare due contratti a tempo parziale contemporaneamente, a condizione di rispettare specifiche normative riguardanti limiti orari, riposo giornaliero e settimanale, e l’obbligo di fedeltà verso i datori di lavoro. La legislazione italiana non pone limiti al numero di contratti part-time che un lavoratore può sottoscrivere, ma impone vincoli precisi per tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore.
Limiti sull’orario di lavoro: quante ore si possono fare con due contratti part time?
La normativa italiana stabilisce limiti precisi per l’orario di lavoro complessivo, indipendentemente dal numero di contratti. Secondo il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che recepisce la direttiva europea 2003/88/CE, l’orario di lavoro settimanale standard è di 40 ore e non può superare le 48 ore settimanali comprensive di straordinari.
Tabella 2: Limiti orari con doppio contratto part time
| Limite | Normativa | Valore massimo | Conseguenze violazione |
|---|---|---|---|
| Ore settimanali | D.Lgs. 66/2003 | 48 ore (inclusi straordinari) | Sanzioni al datore di lavoro |
| Ore giornaliere | D.Lgs. 66/2003 | 13 ore | Violazione riposo giornaliero |
| Riposo giornaliero | D.Lgs. 66/2003, art. 7 | 11 ore consecutive ogni 24 ore | Obbligatorio tra i due lavori |
| Riposo settimanale | D.Lgs. 66/2003, art. 9 | 24 ore consecutive (di norma domenica) | Non derogabile |
Quando un lavoratore ha due contratti part-time, deve assicurarsi che la somma delle ore lavorate con entrambi gli impieghi non ecceda il limite delle 48 ore settimanali. Ad esempio, un contratto da 20 ore settimanali può essere legittimamente cumulato con un secondo contratto da massimo 28 ore settimanali.
Obbligo di riposo giornaliero e settimanale
Il rispetto del riposo giornaliero è fondamentale. L’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore. Questo significa che tra la fine del primo turno di lavoro e l’inizio del secondo devono intercorrere almeno 11 ore.
Inoltre, il lavoratore deve beneficiare di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, solitamente coincidente con la domenica, ogni sette giorni. Queste regole sono fondamentali per tutelare la salute psico-fisica del lavoratore e garantire un equilibrio tra vita privata e professionale.
Esempio pratico di orario compatibile: Un lavoratore svolge il primo lavoro dalle 8:00 alle 13:00 (5 ore) e il secondo lavoro dalle 15:00 alle 20:00 (5 ore). Tra la fine del primo turno (13:00) e l’inizio del secondo (15:00) intercorrono solo 2 ore, ma il riposo giornaliero di 11 ore viene garantito dalle 20:00 (fine secondo turno) alle 8:00 del giorno successivo. Questo orario è compatibile se rispettato per tutti i giorni lavorativi.
La posizione della Corte di Cassazione: sentenza n. 13196/2017
La sentenza della Corte di Cassazione n. 13196 del 25 maggio 2017 ha fatto giurisprudenza in materia di doppio lavoro part-time, stabilendo principi fondamentali che regolano questa fattispecie.
Nel caso esaminato, un dipendente part-time di un patronato era stato licenziato per giusta causa perché svolgeva un secondo impiego. Il datore di lavoro motivava il licenziamento facendo riferimento all’art. 10 del regolamento aziendale interno, che vietava espressamente lo svolgimento di altre attività lavorative, ritenute incompatibili con i doveri d’ufficio e il decoro dell’ente.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che un datore di lavoro non può impedire incondizionatamente a un dipendente part-time di svolgere un secondo lavoro. I giudici hanno chiarito che l’eventuale incompatibilità tra due occupazioni deve essere valutata caso per caso e non può basarsi sulla mera violazione di un articolo del regolamento interno aziendale.
Secondo la sentenza, il divieto è legittimo solo quando:
- Vi è effettiva violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice Civile.
- Il secondo lavoro è in concorrenza diretta con il primo datore di lavoro.
- Si verificano danni concreti all’attività del datore di lavoro (es. sviamento clientela).
- Il rendimento lavorativo risulta compromesso.
La Corte ha inoltre precisato che “sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime di part-time di svolgere un’altra attività lavorativa”. Il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare l’effettiva incompatibilità tra le due attività, non potendo limitarsi a invocare generiche clausole regolamentari.
Obblighi per lavoratore e datore di lavoro nel doppio impiego
Obbligo di informazione del lavoratore
Il lavoratore che intende stipulare un secondo contratto part-time è tenuto a informare entrambi i datori di lavoro della propria situazione. Sebbene non esista un obbligo normativo esplicito di richiedere autorizzazione, la trasparenza è fondamentale per evitare:
- Contestazioni disciplinari per violazione dell’obbligo di fedeltà
- Conflitti di interesse non dichiarati
- Problemi nella gestione degli orari e del riposo obbligatorio
La comunicazione dovrebbe essere effettuata per iscritto, specificando l’orario di lavoro del secondo impiego per consentire al datore di verificare il rispetto dei limiti di legge.
Obbligo di fedeltà e non concorrenza
L’art. 2105 del Codice Civile stabilisce che il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Questo obbligo si applica indipendentemente dal numero di contratti part-time in essere. Il lavoratore deve garantire che le due attività non siano in concorrenza diretta. Ad esempio:
- Lecito: Lavorare come commesso part-time in un negozio di abbigliamento e come cameriere in un ristorante.
- Illecito: Lavorare come commesso in due negozi di abbigliamento concorrenti nella stessa zona.
- Illecito: Divulgare informazioni riservate del primo datore al secondo datore operante nello stesso settore.
La violazione dell’obbligo di fedeltà può comportare il licenziamento per giusta causa, senza diritto al preavviso.
Verifiche del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare che l’assunzione di un dipendente già impegnato in altro rapporto di lavoro non comporti violazione delle norme vigenti, in particolare:
- Rispetto del limite delle 48 ore settimanali.
- Garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero.
- Rispetto del riposo settimanale di 24 ore.
Tuttavia, come chiarito dalla sentenza Cassazione 13196/2017, le sanzioni per il mancato rispetto di tali limiti sono di difficile applicazione nel doppio part-time, poiché ciascun datore potrebbe non essere a conoscenza dell’altra occupazione del dipendente e della relativa durata.
Contratto full time e contratto part time: è possibile combinarli?
No, non è possibile combinare un contratto full time con un contratto part time, poiché il contratto a tempo pieno impegna già il lavoratore per l’intero orario lavorativo standard (40 ore settimanali). Aggiungendo anche poche ore part-time, si supererebbe inevitabilmente il limite massimo di 48 ore settimanali e soprattutto risulterebbe impossibile garantire le 11 ore consecutive di riposo giornaliero.
La legge vieta espressamente di stipulare due contratti full-time, proprio per l’impossibilità materiale di rispettare i tempi di riposo psico-fisico tra un turno e l’altro. Un lavoratore con contratto full-time può eventualmente svolgere attività di lavoro autonomo nel proprio tempo libero (es. partita IVA per consulenze occasionali), purché non in concorrenza con il datore di lavoro e senza pregiudicare il rendimento professionale.
Aspetti fiscali: tassazione dei redditi da doppio part time
Dal punto di vista fiscale, ogni contratto a tempo parziale è considerato autonomamente. Ciascun rapporto di lavoro comporta il pagamento delle imposte sui redditi percepiti secondo gli scaglioni IRPEF previsti dalla legge.
Gli scaglioni IRPEF per il 2026 (modificati dalla Legge di Bilancio 2026) sono:
- 23% per reddito complessivo fino a 28.000 euro.
- 33% per reddito complessivo da 28.001 a 50.000 euro.
- 43% per reddito complessivo oltre 50.000 euro.
La somma dei redditi derivanti da più contratti concorre a formare il reddito complessivo annuo, che determina l’applicazione delle aliquote progressive. Questo può portare a un aumento dell’imposizione fiscale rispetto a un unico contratto di pari importo.
Caso pratico 1 – Tassazione con doppio contratto part time:
Situazione:
- Contratto part-time A: 15.000 euro lordi annui
- Contratto part-time B: 10.000 euro lordi annui
- Reddito complessivo: 25.000 euro
Calcolo IRPEF:
- Reddito complessivo: 25.000 euro → rientra nello scaglione 23%
- IRPEF lorda: 25.000 × 23% = 5.750 euro
- Detrazioni lavoro dipendente (stimate): 1.910 euro
- IRPEF netta: 5.750 – 1.910 = 3.840 euro
Se i due redditi fossero stati percepiti da un unico datore di lavoro, il carico fiscale sarebbe identico, ma la gestione delle detrazioni e dei conguagli potrebbe risultare più complessa con due sostituti d’imposta diversi. È consigliabile rivolgersi a un commercialista per ottimizzare la situazione fiscale e verificare eventuali conguagli a fine anno.
Contributi previdenziali e assistenziali con doppio contratto
Dal punto di vista previdenziale, i contributi INPS vengono calcolati separatamente per ciascun contratto. La base retributiva per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita dalla retribuzione oraria moltiplicata per le ore lavorate in ogni singolo rapporto di lavoro.
L’art. 9 del D.Lgs. 61/2000 stabilisce che la retribuzione minima oraria per i lavoratori part-time si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero e dividendo l’importo per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori part-time per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.
Approfondimenti utili:
Caso pratico 2 – Calcolo contributi INPS con doppio contratto:
Situazione:
- Contratto A: 20 ore settimanali, RAL 12.000 euro
- Contratto B: 15 ore settimanali, RAL 9.000 euro
- Totale: 35 ore settimanali, RAL 21.000 euro
Calcolo contributi:
Contratto A:
- Contributi INPS lavoratore (9,19%): 12.000 × 9,19% = 1.103 euro/anno
- Contributi INPS datore (circa 30%): 12.000 × 30% = 3.600 euro/anno
Contratto B:
- Contributi INPS lavoratore (9,19%): 9.000 × 9,19% = 827 euro/anno
- Contributi INPS datore (circa 30%): 9.000 × 30% = 2.700 euro/anno
Totale contributi lavoratore: 1.930 euro/anno
I diritti previdenziali (pensione, NASpI, maternità) sono garantiti in proporzione alle ore lavorate e ai contributi versati. Con 35 ore settimanali totali, il lavoratore matura diritti previdenziali quasi equivalenti a un tempo pieno.
Cosa succede in caso di malattia con due contratti part time?
In caso di malattia, il lavoratore con due contratti part-time deve comunicare l’assenza a entrambi i datori di lavoro e inviare il certificato medico a ciascuno di essi. L’indennità di malattia INPS viene calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera di ciascun rapporto di lavoro e viene erogata separatamente per ogni contratto. I giorni di carenza (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS) si applicano a ciascun contratto. Durante la malattia, il lavoratore non può prestare attività lavorativa per nessuno dei due datori, pena la perdita del diritto all’indennità e possibile licenziamento per giusta causa. È fondamentale rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali (10:00-12:00 e 17:00-19:00) per entrambi i rapporti di lavoro.
I contributi versati con due contratti part time valgono per la pensione?
Sì, i contributi INPS versati su entrambi i contratti part-time vengono cumulati ai fini del calcolo della pensione. La contribuzione viene sommata automaticamente dall’INPS per determinare:
- L’anzianità contributiva complessiva (per il diritto alla pensione)
- La retribuzione pensionabile media (per l’importo della pensione)
Con due contratti part-time che totalizzano, ad esempio, 35 ore settimanali, si maturano diritti previdenziali quasi equivalenti a un tempo pieno (40 ore). È importante verificare periodicamente la propria posizione contributiva attraverso il portale INPS per accertarsi che tutti i contributi siano stati correttamente versati e accreditati. In caso di errori, è possibile richiedere la regolarizzazione entro termini di prescrizione (10 anni).
Come funzionano le ferie con due contratti part time?
Le ferie maturano separatamente per ciascun contratto part-time, in proporzione alle ore lavorate. Secondo l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, ogni lavoratore ha diritto a un periodo minimo di 4 settimane di ferie annue (26 giorni lavorativi), riproporzionato per il part-time. Con due contratti, il calcolo è il seguente:
- Contratto A (20 ore/settimana, 50% di full-time): 13 giorni/anno di ferie
- Contratto B (15 ore/settimana, 37,5% di full-time): 9,75 giorni/anno di ferie
- Totale: 22,75 giorni di ferie (riproporzionato al part-time)
Le ferie dei due contratti sono indipendenti: il lavoratore deve concordare separatamente i periodi con ciascun datore. È consigliabile coordinare le ferie per evitare sovrapposizioni che complicherebbero la gestione. Durante le ferie di un contratto, si può continuare a lavorare per l’altro datore, ma è importante garantirsi comunque periodi di riposo adeguati per il recupero psico-fisico.
Clausole elastiche e flessibili nei contratti part time
I contratti a tempo parziale possono prevedere clausole di elasticità e flessibilità che permettono modifiche temporanee dell’orario di lavoro. L’art. 3 del D.Lgs. 61/2000, modificato dalla L. 247/2007, prevede che:
Le clausole elastiche consentono un aumento temporaneo delle ore lavorative rispetto a quanto pattuito nel contratto. Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore di aumentare l’orario, entro i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi e riconoscendo specifiche compensazioni economiche.
Le clausole flessibili permettono di variare la collocazione temporale dell’orario di lavoro. Ad esempio, il datore può modificare i giorni o gli orari di lavoro rispetto a quanto inizialmente concordato, sempre nel rispetto dei limiti previsti dai contratti collettivi e con adeguato preavviso.
Queste clausole devono essere concordate per iscritto tra le parti e firmate dal lavoratore. L’utilizzo di clausole flessibili può influenzare la possibilità di gestire due impieghi part-time, rendendo difficile la compatibilità tra i due orari di lavoro. Il lavoratore ha diritto di rifiutare l’applicazione delle clausole se questo comporta violazione degli obblighi assunti con l’altro datore di lavoro o violazione dei limiti di orario previsti dalla legge.
Dalla mia esperienza professionale: errori comuni e buone pratiche
Dopo anni di consulenza fiscale e lavoristica a dipendenti con doppio contratto part-time, ho osservato alcuni errori ricorrenti che possono comportare conseguenze disciplinari o fiscali. Ecco le casistiche più comuni e le strategie per evitare problemi.
Errore n. 1: Non comunicare il secondo lavoro al primo datore
Molti lavoratori evitano di comunicare al primo datore di lavoro l’intenzione di stipulare un secondo contratto part-time, temendo un rifiuto o conseguenze negative. Questo comportamento può rivelarsi controproducente.
Conseguenza: Se il datore di lavoro scopre successivamente il doppio impiego, può contestare la violazione dell’obbligo di fedeltà o la mancanza di trasparenza, anche quando non vi è alcuna concorrenza effettiva. In alcuni casi si è arrivati al licenziamento disciplinare, poi impugnato dal lavoratore.
Errore n. 2: Superare inconsapevolmente il limite delle 48 ore settimanali
Capita frequentemente che lavoratori accettino turni extra o ore di straordinario in uno dei due impieghi, superando il limite legale delle 48 ore settimanali senza rendersene conto.
Conseguenza: La violazione del limite orario espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative, ma può anche comportare per il lavoratore:
- Stress e affaticamento eccessivo con impatto sulla salute
- Riduzione del rendimento in entrambi i lavori
- Problemi assicurativi in caso di infortunio durante le ore eccedenti il limite legale
Buona pratica: Tenere un registro personale delle ore lavorate settimanalmente per entrambi i contratti. Rifiutare cortesemente richieste di straordinario quando si è prossimi al limite delle 48 ore, motivando con la necessità di rispettare i limiti di legge per il riposo obbligatorio.
Errore n. 3: Non rispettare le 11 ore di riposo tra i due lavori
Un errore frequente riguarda la pianificazione degli orari. Alcuni lavoratori accettano turni troppo ravvicinati tra un lavoro e l’altro, non rispettando le 11 ore consecutive di riposo giornaliero.
Conseguenza:
- Violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
- Rischio di infortuni per affaticamento
- In caso di contenzioso, possibile responsabilità condivisa tra i datori di lavoro
- Impossibilità di ricevere indennizzo INAIL se l’infortunio avviene durante l’orario che viola il riposo obbligatorio
Buona pratica: Pianificare gli orari con attenzione, garantendo sempre almeno 11 ore tra la fine di un turno e l’inizio del successivo. Ad esempio:
- Lavoro A: 8:00-13:00
- Lavoro B: 16:00-21:00
- Riposo notturno: 21:00-8:00 (11 ore) ✓
Ottimizzazione fiscale con doppio contratto
Un aspetto spesso trascurato riguarda la gestione ottimale delle detrazioni fiscali quando si hanno due sostituti d’imposta.
Situazione tipo: Con due contratti part-time, le detrazioni per lavoro dipendente vengono applicate da entrambi i datori in automatico, ma il calcolo corretto si fa sulla somma dei redditi. Questo può generare:
- Conguagli IRPEF significativi a debito in dichiarazione dei redditi.
- Necessità di chiedere rimborsi o effettuare versamenti a fine anno.
Strategia consigliata:
- Comunicare a uno dei due datori di non applicare le detrazioni (utilizzando il modello apposito).
- Richiedere al datore con reddito più elevato di applicare le detrazioni sull’intero reddito presunto.
- Effettuare una simulazione fiscale a inizio anno per prevedere il carico IRPEF complessivo.
- Se necessario, chiedere di aumentare le ritenute mensili per evitare conguagli elevati.
Domande frequenti
No, non è possibile lavorare contemporaneamente per due datori di lavoro che operano in concorrenza diretta nello stesso settore. L’art. 2105 del Codice Civile prevede l’obbligo di fedeltà, che vieta al lavoratore di trattare affari in concorrenza con il proprio datore di lavoro. Anche la sentenza Cassazione 13196/2017 chiarisce che il divieto è legittimo quando vi è effettiva concorrenza tra i datori. Ad esempio, non si può lavorare come commesso in due negozi di abbigliamento concorrenti nella stessa zona, ma è possibile lavorare in un negozio di abbigliamento e in un ristorante, poiché operano in settori completamente diversi.
Il totale delle ore lavorate con due contratti part-time non può superare le 48 ore settimanali, comprensive di eventuali ore straordinarie, come stabilito dal D.Lgs. 66/2003. Inoltre, il limite giornaliero è di 13 ore, per garantire le 11 ore consecutive di riposo obbligatorio ogni 24 ore. Ad esempio, un contratto da 20 ore settimanali può essere legalmente cumulato con un secondo contratto da massimo 28 ore settimanali. Il lavoratore deve anche garantirsi almeno 24 ore consecutive di riposo settimanale, generalmente la domenica.
No, il datore di lavoro non può vietare incondizionatamente a un dipendente part-time di svolgere un secondo lavoro. Come stabilito dalla Cassazione con la sentenza 13196/2017, il divieto è legittimo solo quando:
Vi è violazione dell’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.)
Il secondo lavoro è in concorrenza diretta
Si verificano danni concreti all’attività del datore
Il rendimento lavorativo è compromesso
Se i datori di lavoro operano nello stesso settore e sono in concorrenza, il lavoratore deve Lo stipendio con due contratti part-time si calcola separatamente per ciascun rapporto di lavoro, applicando la retribuzione oraria prevista dal CCNL di riferimento moltiplicata per le ore effettivamente lavorate. Ad esempio:
Contratto A: 20 ore/settimana × 4,33 settimane/mese = 86,6 ore/mese × 10 €/ora = 866 euro lordi/mese
Contratto B: 15 ore/settimana × 4,33 settimane/mese = 65 ore/mese × 12 €/ora = 780 euro lordi/mese
Totale mensile: 1.646 euro lordi
Dal lordo si sottraggono contributi INPS (circa 9,19%) e IRPEF con relative detrazioni per ottenere il netto. È importante considerare che avere due sostituti d’imposta può complicare la gestione delle detrazioni fiscali, generando conguagli a fine anno.