Nel marzo 2024, l’Agenzia dell’Entrate ha emanato il provvedimento n. 105669, che porta con sé importanti modifiche nel servizio di fatturazione elettronica. Queste novità saranno in vigore dal 20 marzo 2024 e cambieranno le modalità di accesso e consultazione delle fatture elettroniche.
Le novità principali sono tre. In primo luogo, non sarà più necessario sottoscrivere un accordo di servizio preventivo per consultare le proprie fatture elettroniche. Questo elimina un’ulteriore barriera burocratica e semplifica notevolmente il processo per gli utenti.
In secondo luogo, viene esteso il periodo di accesso alle fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Queste saranno disponibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI. Ciò offre agli utenti la possibilità di gestire le proprie fatture per un periodo più lungo, garantendo una maggiore flessibilità e comodità.
Infine, il provvedimento amplia il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche anche ai soggetti diversi da persona fisica e non titolari di partita IVA. Questa estensione aumenta ulteriormente il campo di utilizzo della fatturazione elettronica, offrendo vantaggi aggiuntivi a una vasta gamma di soggetti.
Indice degli Argomenti
Consultazione fatture elettroniche: accessibili senza adesioni
Una delle modifiche principali apportate dal provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate riguarda l’accesso alle fatture elettroniche. In passato, era necessario sottoscrivere un accordo di servizio per consultare le proprie fatture elettroniche. Tuttavia, questa procedura diventerà superflua a partire dal 20 marzo 2024. Tale modifica semplifica notevolmente il processo per gli operatori IVA, eliminando un passaggio burocratico.
In precedenza, l’adesione era richiesta in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3,del decreto legislativo n. 127 del 2015. Questo articolo stabiliva che le fatture elettroniche emesse per i consumatori finali fossero rese disponibili su richiesta tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha modificato questa disposizione, eliminando la necessità di una richiesta esplicita da parte dei consumatori finali per la consultazione delle fatture.
I beneficiari: recapito della fattura elettronica
Il servizio di recapito della fattura elettronica è reso disponibile sia per i soggetti IVA che per coloro che, diversi da persone fisiche, non sono titolari di partita IVA. Questo servizio di registrazione , che consiste nell’assegnazione di un indirizzo telematico per la ricezione dei file, comprende una casella PEC o un codice destinatario.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti non titolari di partita IVA un servizio di registrazione. Questo permette loro di indicare al SdI il canale e l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file delle fatture elettroniche. Se il cessionario o il committente utilizza questo servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione tramite il canale e l’indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario” definite altrove.
Un ulteriore vantaggio si manifesta nell’estensione del servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche anche ai condomini e agli enti non commerciali non titolari di partita IVA. Questa inclusione amplia notevolmente l’accessibilità al sistema di fatturazione elettronica, offrendo una serie di vantaggi a una vasta gamma di entità coinvolte nel panorama fiscale italiano.
Una modifica significativa è stata introdotta nelle modalità di fatturazione per i soggetti passivi operanti in regime di vantaggio o forfetario. Prima era sufficiente la redazione della fattura elettronica mediante l’inserimento del solo codice convenzionale “0000000”. In tal caso, il Sistema di Interscambio (SdI) recapitava la fattura elettronica al destinatario, rendendola disponibile nella sua area riservata e il cedente o il prestatore doveva avvisare prontamente il destinatario. Ora tale disposizione non è più prevista e dal 20 marzo 2024 i soggetti forfettari, per i quali è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica, sono invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o al prestatore.
Entrano poi in gioco gli intermediari. Secondo il punto 3.2, essi sono autorizzati a consultare e acquisire le fatture elettroniche o i loro duplicati informatici, nell’ambito del servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate, dove quest’ultima agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali. Gli intermediari ammessi sono quelli individuati dall’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998:
Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché’ quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. |
È fondamentale che gli intermediari siano stati specificamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Tuttavia, la situazione cambia per il consumatore, che non può delegare agli intermediari la consultazione delle fatture elettroniche e dei relativi “dati fattura”.
Consultazione fatture elettroniche: le tempistiche
Le modifiche apportate riguardano anche gli aspetti tecnici e temporali del processo. Ad esempio, le tempistiche relative alla data di emissione e ricezione delle fatture elettroniche tramite SdI sono state chiaramente definite. Questo chiarimento contribuisce a stabilire una maggiore coerenza nel processo di registrazione e ricezione delle fatture elettroniche, riducendo potenziali ambiguità.
In particolare, il punto 2.1 delinea:
Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica secondo il punto 3.4, lettera c), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione |
Il punto 6.1 stabilisce, inoltre, che il cessionario/committente, che sia consumatore finale o un soggetto diverso da persona fisica e non titolare di partita IVA, avrà accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Ma quali sono le tempistiche? Le fatture elettroniche trasmesse attraverso il SdI saranno consultabili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. Per quanto riguarda i consumatori finali, potranno accedere ai “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento. Questi dati forniranno un riepilogo dei dettagli fiscali della fattura, escludendo informazioni specifiche sulla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione.
Conclusioni
Il provvedimento n. 105669 emanato dall’Agenzia delle Entrate a marzo 2024 introduce significative modifiche nel servizio di fatturazione elettronica, che entreranno in vigore il prossimo 20 marzo. Le principali novità includono l’abolizione dell’accordo di servizio per la consultazione delle fatture elettroniche, rendendo il processo più semplice per gli operatori IVA. Inoltre, viene esteso il periodo di accesso alle fatture elettroniche emesse tramite SDI, offrendo agli utenti la possibilità di gestire le proprie fatture per un periodo più lungo. Infine, il provvedimento amplia il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche anche ai soggetti diversi da persona fisica e non titolari di partita IVA, aumentando così l’accessibilità alla fatturazione elettronica.
Inoltre, sono stati definiti chiaramente gli aspetti tecnici e temporali del processo, stabilendo le tempistiche relative alla data di emissione e ricezione delle fatture elettroniche tramite SDI. Questo chiarimento contribuisce a garantire una maggiore coerenza nel processo di registrazione e ricezione delle fatture elettroniche, riducendo potenziali ambiguità. L’obiettivo è quello di semplificare e migliorare il processo di fatturazione elettronica, offrendo vantaggi sia agli operatori IVA che ai consumatori finali.
Domande frequenti
Il provvedimento regola l’accesso al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche senza necessità di preventiva adesione.
Tutti i contribuenti possono avvalersi del servizio, inclusi i consumatori finali e i soggetti passivi.
Il provvedimento è stato pubblicato l’8 marzo 2024 ed entrerà il vigore dal 20 marzo 2024.
No, non è più necessaria alcuna preventiva adesione.
I file possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento.
I file saranno resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Saranno accessibili, inoltre, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
I dati fattura sono le informazioni fiscalmente rilevanti, ad eccezione di quelle relative alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi.
L’emittente può utilizzare un codice convenzionale e mettere a disposizione la fattura nell’area riservata del destinatario.
Essa è rappresentata dalla presa visione della stessa nell’area riservata.
Sì, il provvedimento consente loro di farlo.