Secondo l'Agenzia delle Entrate, il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato seguito dalla donazione della nuda proprietà genera un vantaggio fiscale indebito. Tuttavia, l'operazione è pienamente legittima e non abusiva se giustificata da solide ragioni extrafiscali (sostanza economica), come la centralizzazione della governance e l'inserimento di clausole antistallo nello statuto per garantire un passaggio generazionale senza conflitti.
Cos'è l'abuso del diritto nel conferimento in holding seguito da donazione? Si verifica quando il contribuente ottiene un risparmio d'imposta indebito, privo di valide ragioni economiche, combinando il regime di realizzo controllato (art. 177, comma 2, del TUIR) con la donazione delle quote a una base imponibile ridotta (art. 16, D.Lgs. n. 346/90). La Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E/26 traccia il confine esatto tra elusione e legittima riorganizzazione aziendale.
Il perimetro dell'operazione: conferimento e donazione quote holding (abuso del diritto?) La riorganizzazione degli assetti proprietari in ambito familiare richiede una precisione importante per non incappare nelle maglie dell'articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 in materia di abuso del diritto. L'architettura tipica, esaminata recentemente dall'Amministrazione finanziaria, prevede una sequenza in due fasi:
La costituzione di una holding tramite conferimento di partecipazioni preesistenti; e La successiva donazione ai discendenti della nuda proprietà delle quote della neo-costituita capogruppo.
L'Agenzia delle Entrate, per contestare l'elusione, deve provare la concomitanza di tre fattori: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio stesso. L'assenza di un solo elemento fa crollare l'intero impianto accusatorio. Cos'è il realizzo controllato (art. 177, co. 2, TUIR) e qual è la sua ratio Il primo pilastro della riorganizzazione sfrutta la norma del TUIR disciplinata dall'articolo 177, comma 2. In caso di conferimento di partecipazioni societarie che permettano alla conferitaria (la holding) di acquisire o integrare il controllo della società conferita (operativa), non siamo di fronte a un regime di neutralità fiscale pura, ma a un meccanismo valutativo a regime realizzativo. La prassi parla di neutralità indotta: il valore di realizzo ai fini reddituali in capo al conferente è pari all'incremento del patrimonio netto della holding generato dal conferimento. Se la conferitaria iscrive l'aumento di patrimonio netto per un importo esattamente coincidente con l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo alla persona fisica conferente, la plusvalenza latente non emerge e non viene tassata. Come funziona la donazione della nuda proprietà e il calcolo della base imponibile (art. 16 TUSD) Una volta costituita la capogruppo, il fondatore avvia il passaggio generazionale spogliandosi della nuda proprietà delle quote della holding a favore dei figli. Poiché la donaz...
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