Secondo recenti nuove indicazioni rispetto al lavoro autonomo occasionale, è sorto l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva che riguarda il lavoro svolto con questa modalità, ovvero in ritenuta di acconto. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha infatti recentemente comunicato il funzionamento di questo nuovo obbligo, per cui sono coinvolti i committenti che operano in forma imprenditoriale.
Con la Nota n.29 dell’11 gennaio 2022 vengono comunicate le prime informazioni che riguardano questo nuovo obbligo, con l’obiettivo di contrastare eventuali forma illecite di rapporto lavorativo con la modalità di lavoro autonomo occasionale.
L’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro è rivolto esclusivamente ai committenti che operano con modalità imprenditoriali, e la nuova norma ha l’obiettivo di tutelare un tipo di rapporto di lavoro vicino al lavoro autonomo e talvolta sottovalutato, ma molto presente in Italia. Il lavoro autonomo occasionale non comporta per chi lo svolge l’apertura di una Partita Iva, e per le imprese può essere vantaggioso avvalersi di collaboratori che operano tramite questa modalità di lavoro.
Tramite comunicazione preventiva, i committenti vengono obbligati ad informare l’Ispettorato del Lavoro su tutte le collaborazioni con soggetti che svolgono un lavoro di tipo autonomo occasionale. Vediamo nell’articolo come funziona nello specifico questa nuova norma.
Lavoro autonomo occasionale: di cosa si tratta e nuove indicazioni
Il lavoro autonomo occasionale non presuppone un rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro, ma non è neanche inquadrato come lavoro autonomo a tutto tondo, rientrante nelle normative sulle Partite Iva. Il lavoro autonomo occasionale può essere svolto per un certo periodo di tempo dal lavoratore, fino al raggiungimento della soglia annuale di 5.000 euro di fatturato.
Il rapporto lavorativo tra committente e lavoratore con lavoro autonomo occasionale è di collaborazione, tuttavia secondo le recenti decisioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, vengono introdotte nuove tutele per questa forma lavorativa. I committenti, esclusivamente quelli che operano a livello imprenditoriale, dovranno comunicare anticipatamente lo svolgimento di collaborazioni con lavoratori autonomi occasionali.
Secondo quanto dichiarato nella Nota n.29 dell’11 gennaio 2022, si tratta di un nuovo obbligo per i committenti:
Per i committenti che non provvedono alla comunicazione, tramite SMS o email, in modo tempestivo con l’inizio della collaborazione lavorativa, possono essere applicate importanti sanzioni, e le cifre non sono indifferenti.
Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale: chi è coinvolto
Per poter rispettare le nuove regole, i committenti che svolgono attività imprenditoriale devono provvedere a comunicare il rapporto lavorativo con un lavoratore autonomo occasionale. L’obbligo di comunicazione prevede che il committente informi l’Ispettorato del Lavoro del territorio precedentemente all’inizio del lavoro autonomo occasionale. Si tratta di un obbligo da cui tuttavia risultano escluse:
- Collaborazioni coordinate continuative;
- Rapporti per cui esistono già obblighi di comunicazione;
- Professioni intellettuali e rapporti assoggettati al regime IVA, ovvero attività autonome abituali;
- Rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali, come lavoro non esercitato abitualmente.
Secondo le nuove disposizioni, l’obbligo si applica sui rapporti di lavoro che vengono avviati successivamente a questa disposizione (che risale al 21 dicembre 2021) o ancora in corso all’11 gennaio 2022. Va ricordato che per i rapporti di lavoro iniziati dal 21 dicembre e che si sono già conclusi, la comunicazione va effettuata entro il giorno 18 gennaio 2022.
Per i rapporti di lavoro cominciati successivamente all’11 gennaio 2022, la comunicazione va comunque presentata prima dell’inizio del lavoro autonomo occasionale.
Questa norma è stata introdotta per evitare che le imprese abusino di questa forma di collaborazione, in particolare per il risparmio che tale rapporto di lavoro può garantire. Inoltre la norma è stata introdotta per limitare fenomeni come rapporti di lavoro subordinato mascherati da lavori di tipo autonomo occasionale.
Come effettuare la comunicazione
Per effettuare la comunicazione obbligatoria, la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro indica precise modalità. Il committente è obbligato ad informare l’Ispettorato del Lavoro presente sul territorio, tramite SMS, email oppure modalità telematiche. Esiste un lista completa degli indirizzi email dei diversi ispettorati territoriali a cui presentare la comunicazione.
Per comunicare correttamente l’inizio del rapporto di lavoro autonomo occasionale, il committente deve includere con la comunicazione tutta una serie di informazioni specifiche sul rapporto di lavoro:
- Dati relativi al committente e al lavoratore;
- Luogo in cui avviene la prestazione;
- Descrizione breve dell’attività svolta;
- Data di inizio della prestazione e durata di tempo, fino al termine previsto (le tempistiche devono essere ricomunicate in caso di cambiamenti);
- Il compenso stabilito per il lavoro specifico;
Risulta anche possibile integrare o annullare una comunicazione già effettuata, modificando le informazioni presenti nella comunicazione. In mancanza dei dati visti sopra, in ogni caso la comunicazione potrebbe essere considerata non valida. In mancanza di opportuna comunicazione, il committente può incorrere in importanti sanzioni.
Risulta importante indicare tra le informazioni anche la conclusione prestabilita per il lavoro specifico, e se questa cambia, effettuare una nuova comunicazione aggiornata. Tuttavia va comunicato unicamente l’inizio della prestazione lavorativa, non vanno indicate le giornate specifiche in cui questa attività viene svolta, non trattandosi di un lavoro di tipo subordinato.
Sanzioni per mancata comunicazione
In caso di mancata comunicazione sull’inizio del rapporto di lavoro tra committente di tipo imprenditoriale e lavoratore autonomo occasionale, si può incorrere anche in sanzioni elevate, come indica la Nota ufficiale dell’Ispettorato del Lavoro:
“La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.”
Le sanzioni quindi possono essere applicate anche se il committente provvede alla comunicazione obbligatoria in ritardo rispetto ai tempi previsti per l’inizio dell’attività. Lo stesso committente può incorrere in diverse sanzioni se le mancate comunicazioni sono diverse, per diversi rapporti di collaborazione con lavoratori autonomi occasionali.
Le sanzioni inoltre possono essere applicate anche quando i termini previsti inizialmente per la fine del lavoro vengono modificati senza la comunicazione apposita all’Ispettorato del Lavoro. Nel documento ufficiale che riporta la Nota con le indicazioni per questa nuova norma sono indicati tutti gli indirizzi email dei diversi ispettorati sul territorio a cui fare riferimento, per cui invitiamo alla visione a questo link.