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Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: acconto il 18 dicembre

La rivalutazione dell’importo del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti prevede il versamento di un’imposta in acconto. Si avvicina la scadenza dell’acconto che i datori di lavoro dovranno versare per quanto riguarda l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. La data da fissare è il 18 dicembre.


Scade il prossimo 18 dicembre il termine per il versamento dell’Imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR. L’art 11 comma 3 del D.Lgs. n. 47/2000 stabilisce infatti che i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti al versamento, a titolo d’acconto, dell’imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Vediamo dunque di entrare nel dettaglio dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, capendo esattamente in cosa consiste e come verrà applicata.

Il calendario dei versamenti dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Il versamento dell’imposta è a carico non solo del datore di lavoro ma anche, in alternativa, dell’ente pensionistico e deve essere effettuato in due rate:

  1. Acconto: entro il 16 dicembre (quest’anno cade di sabato quindi slitta al 18 dicembre);
  2. Saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

L’acconto è pari al 90% del 17% totale sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, calcolate con metodo storico o presuntivo. Le istruzioni sono state fornite dall’Agenzia  con le Circolari n. 29/2001 e n. 50/2002

Deve essere precisato che l’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare alla quale confluiscono le quote di TFR. (questo in quanto i dipendenti in questione sono privi di TFR essendo interamente destinato al fondo pensione). Ricordiamo anche che i datori di lavoro in ambito domestico (ad esempio di colf e badanti) non rientrano nella categoria di sostituti d’imposta.

Un’altra precisazione consiste nel fatto che la tassazione separata non si applica alle quote di trattamento di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro in quanto tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo. La norma, prevista dall’articolo 24, comma 1, del D.L. n. 201/2011, si applica anche a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.

Le differenze tra azienda con più o meno di 50 dipendenti

Mantenere il TFR in azienda è un vantaggio per gli imprenditori?

Alla luce della rivalutazione quanto è conveniente per gli imprenditori che i dipendenti mantengano il TFR in azienda? Il trattamento di fine rapporto è una forma di salario differito. Se quindi il dipendente decide di lasciarlo in azienda, le conseguenze finanziare possono essere anche negative.

Tuttavia, è comunque auspicabile per l’impresa che il dipendente mantenga questa decisione. Infatti, per fronteggiare la mancanza di liquidità che da sempre contraddistingue la quotidianità di queste realtà avere a disposizione delle risorse aggiuntive, sebbene non siano proprie, è importante. Soldi che, comunque, l’imprenditore ha in prestito e deve almeno in parte corrispondere al proprio dipendente quando quest’ultimo durante il periodo lavorativo lo richiede o interamente al termine del rapporto di lavoro.

Cos’è l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Partiamo intanto col chiarire di cosa si tratta quando parliamo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR. Innanzitutto il TFR viene maturato dai lavoratori di mese in mese, accantonando parte del loro stipendio. Esistono diverse opzioni: il datore di lavoro può mettere da parte la percentuale che rimane in azienda, oppure il lavoratore può decidere di affidarsi a previdenze complementari. In entrambi i casi è previsto che questa somma sia tassata, secondo diverse modalità, ma sempre in maniera separata rispetto al reddito ordinario.

Ogni anno le aziende che trattengono il TFR sono tenute a sostenere la sua tassazione. In particolare l’imposta sostitutiva si applica su entrambe le parti di cui è costituito il TFR, ossia sulla quota di rivalutazione del capitale e sulla quota finanziaria. Entrando più nel dettaglio la quota capitale è la somma delle retribuzioni lorde erogate durante l’anno, diviso per 13,5. La quota finanziaria è invece la rivalutazione annua del fondo all’ultimo giorno dell’anno precedente. L’imposta sulla quota capitale è da pagare soltanto al momento del versamento del TFR, mentre per la quota finanziaria, bisogna procedere annualmente alla compilazione del modello F24 per l’imposta sostitutiva. La quota finanziaria è la rivalutazione del TFR secondo gli indici ISTAT. L’imposta sostitutiva riduce l’ammontare del fondo TFR, che è poi versato al netto al lavoratore. Il riferimento normativo lo troviamo all’art. 2120 del codice civile

Imposta sostitutiva solo sulla quota finanziaria rivalutata del TFR

La tassazione della quota capitale viene applicata solo se il TFR è versato per via di un’interruzione del rapporto di lavoro, o nel caso in cui è il lavoratore a chiedere un anticipo per  l’acquisto della prima casa. La quota finanziaria viene tassata annualmente tramite l’imposta sostitutiva ed in base alla dovute rivalutazioni annuali.

Tutti questi aspetti rappresentano un passaggio fondamentale per il calcolo dell’ imposta sostitutiva del TFR. Per effettuare la rivalutazione si prende in considerazione la cifra registrata il 31 dicembre dell’anno precedente: ad essa si applica il tasso risultante dalla somma tra la quota fissa dell’1,5% e il 75% della rivalutazione ISTAT dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati nell’anno di riferimento. La rivalutazione non è da applicare alla quota maturata nell’anno stesso. 

L’imposta sostitutiva applicata a queste due quote è del 17% .

Secondo il principio della tassazione separata l’aliquota IRPEF applicata non è quella dell’ultimo anno di stipendio, ma la media delle aliquote di tutti gli anni in cui è durato il rapporto lavorativo. 

La rivalutazione del TFR

La rivalutazione è uno strumento molto importante per creare una corretta tassazione in base al valore reale del fondo. Questa avviene in due diversi momenti: alla fine di ogni anno e al momento del versamento del TFR. 

Come accennato per effettuare la rivalutazione è necessario applicare gli indici ISTAT FOI dell’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Nel caso di rivalutazione per cessazione del rapporto di lavoro, l’indice di riferimento è quello del mese della cessazione. Grazie alla rivalutazione si può ottenere un Trattamento di Fine Rapporto che sia adeguato al cambio del costo della vita, che avviene durante gli anni che passano tra l’accantonamento del TFR e il versamento al lavoratore.

Al 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI rispetto all’anno precedente si somma il tasso fisso dell’1,5%, che deve essere rapportato al numero di mesi trascorsi dall’inizio dell’anno. Se la base di calcolo cambia da un anno all’altro, allora la variazione degli indici ISTAT tiene conto del coefficiente di raccordo tra le basi. Nel caso di deflazione si noterà che l’indice ISTAT ha una variazione negativa, quindi la percentuale di scostamento considerata sarà pari a zero.

Due metodi di calcolo per l’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR

Se i sostituti d’imposta sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate ogni anno, deve essere però anche detto che i datori di lavoro, secondo la normativa, possono scegliere annualmente tra il metodo storico e quello previsionale per determinare l’acconto da versare entro il 16 dicembre. Il metodo storico si basa sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, mentre il metodo previsionale stima la rivalutazione per l’anno in corso.

La scelta tra il metodo storico e quello previsionale per il calcolo dell’acconto offre una maggiore flessibilità, permettendo di optare per l’opzione più vantaggiosa ogni anno.

Acconto 2023 e saldo 2024: coefficiente in calo

Entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro dovrà versare il saldo della imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra l’effettiva imposta dovuta ( con rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2023,  utilizzando  il  coefficiente di rivalutazione che sarà reso noto a metà gennaio 2024), e l’importo dell’acconto già versato . 

Quest’anno, dato l’alto tasso di inflazione registrato nei coefficienti 2022 ( con tasso finale del 9,9745%, mentre l’ultimo registrato a ottobre 2023 si ferma a meno del 2%) con ogni probabilità la differenza sarà negativa e potrà essere portata con credito in compensazione esponendola nel prossimo Modello 770.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

  • 1712 per l’acconto
  • 1713 per il saldo.

I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. 

Tardivo versamento imposta sostitutiva: le sanzioni

Come abbiamo detto sono previste due date che i sostituti d’imposta devono rispettare, vale a dire il 16 dicembre e il 16 febbraio. Il mancato rispetto comporta conseguenze in capo a chi è dovuto al pagamento. In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è infatti pari al 30%. Resta però in ogni caso applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770.

I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti cruciali riguardanti il calcolo dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Attraverso la Risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023, l’Agenzia ha delineato un quadro aggiornato e più flessibile per i datori di lavoro nell’ambito dell’imposta sostitutiva relativa al fondo TFR.

La Risoluzione n. 68/2023 apporta infatti una notevole innovazione: ora è possibile utilizzare l’incremento presuntivo dell’indice ISTAT di dicembre 2023 per il calcolo dell’acconto, invece di basarsi sull’indice dell’anno precedente. Questo è particolarmente vantaggioso se l’indice ISTAT dell’anno in corso è previsto essere più basso, aiutando a evitare la creazione di un credito eccessivo da recuperare nell’anno successivo.

L’uso del coefficiente di rivalutazione basato sull’indice ISTAT di dicembre può portare a discrepanze significative nell’imposta dovuta. Ad esempio, un coefficiente particolarmente alto per dicembre 2022 potrebbe generare un credito sostanzioso nel 2023. La Risoluzione 68/2023 permette di mitigare questa problematica, offrendo una soluzione più equilibrata.

Con questa Risoluzione, infatti, l’Agenzia delle Entrate conferma che per il 2023, considerando un probabile decremento dell’indice Istat a dicembre, i datori di lavoro possono optare per il metodo previsionale. Questo approccio previene l’accumulo di un credito eccessivo in sede di saldo.

L’indice Istat dei prezzi al consumo, un fattore chiave nella determinazione della rivalutazione del TFR, ha mostrato variazioni significative negli ultimi anni. L’incremento rilevante dell’indice nel 2022 ha aumentato la quota di rivalutazione, influenzando l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta.

Conclusioni

Cadendo di sabato la data originariamente prevista per il pagamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, quest’anno ci sarà tempo fino al 18 dicembre per effettuare il versamento. Visto l’andamento dell’inflazione a sorridere sarà sicuramente il fisco rispetto ai sostituti d’imposta, che vedranno applicarsi ancora una stangata.

Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati però in senso favorevole, prevedendo che ora è possibile utilizzare l’incremento presuntivo dell’indice ISTAT di dicembre 2023 per il calcolo dell’acconto, invece di basarsi sull’indice dell’anno precedente.

Sabrina Maestri
Sabrina Maestri
Classe 1986, vogherese, aspirante consulente del lavoro. Appassionata di giornalismo, scrivo da anni per portali di informazione e testate giornalistiche online occupandomi di temi legati al mondo del lavoro, al fisco e bonus fiscali.

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