La risposta all’Interpello n. 202 del 6 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il compenso giudice di pace in servizio al 15 agosto 2017 sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente fino al 15 agosto 2021.
Il compenso percepito dal giudice di pace, in servizio al 15 agosto 2017, è considerato reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente, fino al 15 agosto 2021, in quanto soggetto al regime transitorio previsto dal D.lgs n. 116/2017, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir.
Compenso giudice di pace: reddito da lavoro dipendente
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello n. 202 del 6 luglio 2020 chiarisce che nonostante il decreto n. 116/2017, abbia espunto le indennità corrisposte ai giudici di pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, qualificandoli, come redditi di lavoro autonomo, modificando l’art. 50, co. 1,l lettera f), e 53, co. 2, del Tuir, con la disposizione contenuta dell’art. 32, facendo slittare tale assimilazione al 15 agosto 2021, per i giudici onorari già in servizio la 15 agosto 2017.
Quindi, i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo, mentre per quelli in attività già al 15 agosto 2017, il compenso è assimilato a quello di lavoro dipendente fino al 15 agosto 2021.
L’Agenzia delle Entrate, chiarisce come il legislatore abbia inteso riservare un particolare trattamento ai compensi percepiti dai giudici onorari.
Compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni
Infatti, mente i compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni, se svolte da esercenti arti o professioni, potevano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, i compensi percepiti dai magistrati onorari, rilevavano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, anche se esercenti un’arte o professione.
Pertanto, i compensi percepiti per l’attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal decreto, e sono considerati come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al 15 agosto 2021, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione.
Al momento del pagamento del compenso, deve essere operata la ritenuta di acconto IRPEF.