I compensi reversibili sono emolumenti erogati a dipendenti di società italiane per cariche di amministratore rivestite presso società estere. Nell'ambito dei gruppi societari, infatti, può manifestarsi la fattispecie in cui la società controllante affidi l'incarico di amministratore di altra società del gruppo ad un suo lavoratore dipendente, di solito un dirigente. Tale fattispecie comporta la coesistenza, in capo ad uno stesso soggetto, di due distinti rapporti contrattuali:
Il primo, che lega il manager alla società (controllante) presso la quale risulta dipendente. Tale rapporto si identifica nel rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dall'art. 2094 del codice civile;
Il secondo, emergente dall'attività di direzione e controllo svolta presso la società che gli conferisce l'incarico di amministratore. Tale rapporto è qualificabile quale rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2380 del codice civile.
Al ricorrere di tali circostanze, il dipendente percepisce, salvo che non vi rinunci, una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella che regolarmente gli viene erogata. Retribuzione che si configura quale compenso di lavoro autonomo, e deve essere riversata alla società alla quale questi è legato da un rapporto di lavoro subordinato (c.d. "compensi reversibili").
È, però, frequente che l'amministratore non percepisca materialmente il compenso, il quale viene direttamente riversato alla società alla quale lo stesso è legato da un rapporto di lavoro dipendente. Oggetto di questo contributo è l’esame dei profili tributari connessi all'ipotesi in cui la capogruppo estera invii un suo dipendente o collaboratore, non residente in Italia ai fini fiscali, a rivestire il ruolo di componente del Consiglio di amministrazione presso una società controllata/collegata fiscalmente residente nel territorio dello Stato.
Compensi reversibili: profili tributari per le imposte dirette
Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale dei compensi reversibili risulta necessario procedere dapprima alla loro qualificazione. I redditi derivanti dall'esercizio dell’ufficio di amministratore sono, come noto, inquadrabili tra quelli di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del DPR n. 917/1986 (TUIR). Tale disposizione stabilisce che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
Art. 50, co. 1, lett. c-bis) TUIR - Redditi da lavoro dipendente e assimilati
“le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberati, in relazione agli uffici di amministratore […]”.
Tale qualificazione non muta, laddove l'incarico di amministratore venga rivestito da un lavoratore dipendente. Questo in quanto, secondo quanto disposto dalla lettera b) del citato articolo 50, si considerano, altresì, assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche “le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lav...
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