Pensione pubblica spagnola tassata in Italia o Spagna? Regole su reversibilità, cittadinanza e recupero della ritenuta estera indebita.
La pensione pubblica erogata da un ente statale spagnolo, incluse le pensioni di reversibilità, segue l’articolo 19 della Convenzione Italia-Spagna: la potestà impositiva dipende dalla cittadinanza del beneficiario, non solo dalla residenza.
La pensione pubblica erogata dallo Stato spagnolo, o da una sua suddivisione politica o amministrativa, a un residente in Italia è generalmente tassata in Italia, non in Spagna, quando il beneficiario possiede la cittadinanza italiana. La regola discende dall’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni (Legge 29 settembre 1980, n. 663), che attribuisce allo Stato erogante la potestà impositiva esclusiva sulle pensioni pubbliche, salvo l’eccezione della lettera b): se il beneficiario è residente e cittadino dello Stato di residenza, la tassazione si sposta interamente in quello Stato.
La stessa regola si applica alla pensione di reversibilità, che segue la natura pubblica o privata del rapporto di lavoro del dante causa. Il possesso aggiuntivo della cittadinanza spagnola non modifica l’esito: conta la cittadinanza dello Stato di residenza. Quando lo Stato erogante applica comunque una ritenuta, questa può essere recuperata a rimborso, non portata in credito d’imposta italiano.

Pensione pubblica o privata: come si qualifica una pensione spagnola
La qualificazione di una pensione spagnola come pubblica o privata dipende dalla natura del rapporto di lavoro che ha generato il diritto alla pensione, non dalla natura dell’ente che materialmente la eroga. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 351/2019: il criterio distintivo è se il lavoratore ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato spagnolo, di una sua suddivisione politica o amministrativa, o di un ente locale, in corrispettivo di funzioni pubbliche. Un pensionato che ha lavorato come funzionario presso un Ministero, un ente amministrativo, una scuola spagnola rientra in questa categoria anche se, nella fase di erogazione, la pensione transita attraverso un ente previdenziale che gestisce indistintamente prestazioni pubbliche e private. È quindi necessario risalire al rapporto di lavoro originario, non fermarsi al nome dell’ente pagatore indicato in busta paga pensionistica o nel certificato di pensione spagnolo.
La distinzione ha effetti opposti sulla potestà impositiva. Le pensioni private, derivanti da un cessato impiego presso un datore di lavoro non pubblico, incluse quelle erogate dalla Seguridad Social spagnola per lavoratori del settore privato, ricadono nell’articolo 18 della Convenzione Italia-Spagna (Legge 29 settembre 1980, n. 663): la tassazione è esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, senza eccezioni legate alla cittadinanza. Le pensioni pubbliche, corrisposte in corrispettivo di servizi resi allo Stato spagnolo, a una sua suddivisione politica o amministrativa, o a un ente locale, ricadono invece nell’articolo 19, paragrafo 2, della stessa Convenzione, che segue una logica diversa: la potestà impositiva spetta in via generale allo Stato erogante, con un’eccezione legata alla cittadinanza del beneficiario che si esamina nella sezione successiva. Le due discipline non sono intercambiabili: applicare per errore l’art. 18 a una pensione che è in realtà pubblica porta a una conclusione fiscale opposta a quella corretta.
Nel sistema previdenziale spagnolo, il regime delle Clases Pasivas copre tradizionalmente i dipendenti statali (funzionari civili, personale dei Ministeri, forze armate, magistratura), mentre il Régimen General de la Seguridad Social copre i lavoratori del settore privato e, in larga parte, anche il personale non statale del settore pubblico allargato (enti strumentali, società partecipate). Un dipendente del settore pubblico spagnolo rientra tipicamente nel primo regime e la sua pensione, incluse le prestazioni ai superstiti, ha natura pubblica ai fini dell’art. 19. In caso di incertezza sulla natura del rapporto, il riferimento è sempre la disciplina generale sui criteri di tassazione delle pensioni estere, che inquadra la distinzione pubblica/privata comune a tutte le Convenzioni stipulate dall’Italia.
Art. 19 della Convenzione Italia-Spagna: regola e eccezione
L’articolo 19 della Convenzione Italia-Spagna disciplina le pensioni corrisposte in relazione a funzioni pubbliche e segue una logica diversa da quella dell’articolo 18: non attribuisce la tassazione in via automatica allo Stato di residenza, ma parte dallo Stato erogante, per poi tornare allo Stato di residenza solo al ricorrere di una condizione specifica legata alla cittadinanza del beneficiario. È il paragrafo 2 della norma a occuparsi in modo specifico delle pensioni, distinguendolo dal paragrafo 1, che regola invece le retribuzioni percepite da chi presta ancora servizio attivo per lo Stato estero. Comprendere il meccanismo di regola ed eccezione previsto dal paragrafo 2 è il passaggio necessario per stabilire dove va tassata una pensione pubblica spagnola percepita da un residente in Italia.
Il testo della norma
L’articolo 19, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione Italia-Spagna stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi appositamente costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a quello Stato, sono imponibili soltanto in questo Stato. È la regola generale: lo Stato che eroga la pensione pubblica ha la potestà impositiva esclusiva, indipendentemente da dove risieda il beneficiario. Per un residente in Italia con pensione pubblica spagnola, questo significa che, in assenza dell’eccezione trattata di seguito, la tassazione spetterebbe interamente alla Spagna, in deroga al criterio generale della residenza che governa la maggior parte degli altri redditi.
Quando la tassazione resta in Spagna
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