Dal 1° luglio 2024 sono previste nuove regole circa la compensazione orizzontale dei crediti INPS e INAIL. Le compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL, dovranno essere effettuate, tramite il modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Al riguardo le Entrate hanno fornito alcune precisazioni per consentire di avvalersi delle compensazioni tenendo conto dei nuovi limiti, nei confronti in particolare di chi si trovi in posizione di debito col Fisco.
L’obiettivo centrale è quello di contrastare l’evasione fiscale con l’utilizzo di crediti inesistenti. Del resto la lotta agli evasori è un tema portante contenuto già nella Legge di Bilancio 2024.
Vediamo di seguito i dettagli.
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Compensazione dei crediti d’imposta online
Innanzitutto la compensazione dei crediti d’imposta potrà avvenire esclusivamente online, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e compilando il relativo modello F24. In questo modo le operazioni sono sottoposti ad un maggiore controllo da parte del Fisco.
I servizi telematici devono essere utilizzati anche nel caso in cui crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Inoltre questo obbligo si si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo, ad esempio compensazione tra un credito Irpef e un debito Irpef.
Per il resto le regole restano sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. Importanti novità in merito alla possibilità di versare le imposte con l’uso del modello F24 in compensazione di crediti fiscali erano già state introdotte con l’entrata in vigore del DL 50/2017 e del blocco preventivo delle compensazioni stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.
Le modifiche hanno riguardato il limite della compensazione libera dei crediti IVA, che è stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro. Per quanto riguarda le compensazioni IVA con F24 di importo superiore a 5.000 euro è necessario utilizzare il visto di conformità. Ed inoltre l’obbligo di invio con modello F24 telematico si applica anche ai non titolari di partita IVA.
Compensazione crediti d’imposta: i limiti
A partire dallo scorso 1° luglio 2024 è stata esclusa la compensazione fiscale in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori affidati all’agente della riscossione. Il riferimento è agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (così come stabilito dall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni).
Nel calcolo del limite dei 100.000 euro non devono essere inseriti gli importi ammessi a rateazione per la quale il contribuente non sia decaduto. Ad esempio, il debito fiscale complessivo ammonta a 110.000 euro, ma per una cartella da 20.000 il contribuente ha chiesto la rateazione e sta pagando le rate regolarmente, in questo caso tali importi non concorrono a determinare il limite dei 100.000 euro. In caso di decadenza dal piano di rateazione, se questa comporta l’immediata riscuotibilità delle somme, le stesse concorrono al raggiungimento della soglia.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con apposita circolare 16/E del 28 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo alcune precisazioni in materia di compensazione fiscale. E in particolare ha chiarito come viene determinato il li citato limite dei 100 mila euro. La stessa ha sottolineato che concorrono gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori:
- Le imposte dirette, l’IVA, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
- Le somme recuperate in caso di utilizzo di compensazioni che poi si sono rivelate in tutto o in parte non spettanti o inesistenti (un contribuente ha chiesto compensazioni fiscali e gli sono state riconosciute, in seguito a controlli emerge che tali compensazioni non erano in tutto o in parte regolari, di conseguenza si iscrivono nuovamente a ruolo le somme relative, queste concorrono a determinare il limite dei 100.000);
- somme accessorie, interessi e sanzioni alle voci precedenti.
Gli importi visti concorrono a determinare la soglia dei 100.000 euro nel caso in cui:
- Sia scaduto il termine di pagamento;
- Non siano intervenuti provvedimenti di sospensione;
- Non ci siano piani di rateazione delle somme.
Alla luce di tutto ciò il divieto di compensazione opera, in presenza delle condizioni indicate, per tutti i crediti d’imposta, quindi a prescindere che si tratti ad esempio di crediti relativi alle imposte erariali, oppure crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo o crediti derivanti da bonus edilizi.
Conclusioni
Emergono alcune novità per quanto riguarda la compensazione fiscale dei crediti d’imposta maturati. L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sia in merito all’obbligo della compensazione esclusivamente da compiersi per via telematica, sia con riguardo al limite dei 100 mila euro per le iscrizioni a ruolo.
Non esiste inoltre una distinzione tra crediti d’imposta. Ciò che conta è solo il rispetto delle condizioni e dei limiti che, se travalicati, comportano il divieto di compensazione.