L’attività di commercio ambulante è un attività di vendita al dettaglio effettuata su aree pubbliche. L’attività può essere con sede fissa, oppure itinerante. Di seguito tutte le informazioni utili per avviare questa attività.
L’attività di commercio ambulante, meglio definita come “commercio al dettaglio su area pubblica” è disciplinata dagli articoli da 27 a 30 del D.Lgs. n. 114/98.
La legge stabilisce alcuni principi generali, rimandando alle singole Regioni la programmazione dello sviluppo commerciale e la definizione dei relativi criteri di pianificazione urbanistica.
Di seguito, in questo contributo, vado ad analizzare gli adempimenti amministrativi e fiscali legati all’apertura di una attività di commercio ambulante.
Siete pronti?! Si comincia
Indice degli Argomenti
Il commercio ambulante: tipologie di attività e licenza
Se desideri avviare un’attività di commercio ambulante devi sapere che l’attività di commercio al dettaglio può essere svolta, alternativamente, nei seguenti modi:
- Su aree private in sede fissa;
- All’interno di negozio;
- Su aree pubbliche, come commercio ambulante;
- Con modalità speciali.
L’attività di commercio ambulante, o commercio su area pubblica è una attività di vendita di merci al dettaglio, effettuata su aree di proprietà pubblica. Per aree pubbliche si intende su piazzole (o posteggi) assegnati. In alternativa, il commercio ambulante può essere svolto anche in forma itinerante.
ATTENZIONE!
Sul punto, appare opportuno soffermarsi sul fatto che si parla di commercio ambulante soltanto quando l’attività viene svolta su aree pubbliche, come piazzole e posteggi. Oppure, se l’attività è svolta in modo itinerante. L’attività svolta in aree private non assume la qualifica di commercio ambulante.
Ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 114/98 per commercio ambulante si intende:
Naturalmente la possibilità di vendita su aree pubbliche necessita di una preventiva autorizzazione da parte del Comune.
La licenza per il commercio ambulante
L’avvio di un’attività economica di tipo imprenditoriale legata al commercio ambulante richiede, necessariamente la richiesta della licenza in Comune. Si tratta di una autorizzazione amministrativa che il Comune rilascia per l’esercizio dell’attività nelle proprie aree pubbliche.
Se operi su più comuni, inevitabilmente, dovrai richiedere ad ogni comune la propria licenza per l’esercizio dell’attività su quel suolo comunale.
L’autorizzazione amministrativa può essere di due tipi, a seconda che l’attività di commercio ambulante sia svolta su posteggio fisso o in forma itinerante.
In particolare le autorizzazioni che si possono ottenere sono:
- Autorizzazioni per il commercio ambulante con sede fissa;
- Autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante.
L’autorizzazione comunale per il commercio ambulante con sede fissa
L’autorizzazione per il commercio ambulante con sede fissa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ed è concessa per un preciso giorno in un certo mercato o fiera.
Questo tipo di autorizzazione riguarda l’acquisizione del diritto ad avere un posto fisso in un mercato per 10 anni. Periodicamente ogni Regione pubblica sul BUR l’elenco dei posteggi liberi, suddivisi per ogni comune. I soggetti interessati dovranno presentare domanda (con marca da bollo di €. 14,62) al Sindaco del proprio Comune di appartenenza, che assegnerà il posto in un mercato.
Questo tipo di autorizzazione permette di esercitare la vendita ambulante nella stessa Regione e di partecipare a fiere in tutta Italia.
L’autorizzazione comunale per il commercio ambulante in forma itinerante
L’autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, consente l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati ma limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari.
Non vengono più concesse autorizzazioni temporanee e straordinarie. In presenza dei requisiti richiesti le autorizzazioni vengono automaticamente concesse, senza bisogno di partecipare al bando regionale, sarà sufficiente effettuare domanda al Sindaco del proprio Comune.
L’autorizzazione è gratuita!
E’ stata abolita sia la tassa di rilascio che quella di rinnovo. Per informazioni più approfondite su autorizzazioni, concessioni di posteggi o trasferimenti occorre rivolgersi al Comune di residenza. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate.
Attività escluse dal commercio ambulante
Non rientrano nel settore del commercio sulle aree pubbliche le seguenti attività:
- Coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio. Forma di vendita disciplinata nell’ambito del commercio al dettaglio in sede fissa;
- Gli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli. Ai sensi del Decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la SCIA e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Commercio ambulante e articoli in vendita
L’attività di commercio ambulante permette di offrire la vendita al dettaglio di diversi tipi di articoli: abbigliamento, prodotti per la casa, calzature, generi alimentari (frutta, verdura), fiori, ecc. Tuttavia, i venditori ambulanti sono esclusi dalla vendita di gioielli, superalcolici e armi.
Per quanto riguarda la vendita di alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante, la licenza e i requisiti professionali richiesti sottostando alla tipologia specifica.
Se si esercita il commercio su area pubblica senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, si è puniti con la sanzione amministrativa prevista e con la confisca delle attrezzature e della merce. In casi specifici l’autorizzazione può essere sospesa.
I Comuni stabiliscono gli orari del commercio sul suolo pubblico che normalmente sono gli stessi del commercio al dettaglio in sede fissa.
Procedure di inizio attività per commercio ambulante
L’attività di venditore ambulante può essere esercitata sia dalle ditte individuali che dalle società di persone (siano essere Sas o Snc), ma anche dalle società di capitali e dalle cooperative.
Dato il tipo di attività, la forma giuridica più semplice e più utilizzata è sicuramente l’impresa individuale (di cui all’articolo 2082 c.c.), o quella dell’impresa familiare (di cui all’articolo 230-bis c.c.).
In ogni caso, qualsiasi sia la forma con la quale intendete avviare questo tipo di attività, e per la quale è opportuno confrontarsi con un dottore Commercialista, esperto nel settore, vi sono una serie di adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali che è opportuno mettere in atto, per avviare l’attività.
Possesso dei requisiti morali e professionali
Come abbiamo visto per prima cosa è necessario ottenere l’Autorizzazione amministrativa dal Comune, dimostrando di possedere i requisiti morali e soggettivi (e cioè non essere stati dichiarati falliti, non aver riportato condanne penali, ecc.) previsti dalle norme di settore e quelli professionali (per esempio aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio nel settore alimentare.
Oppure aver esercitato in proprio o aver operato alle dipendenze svolgendo attività di vendita nel settore alimentare, per almeno due anni negli ultimi cinque. Oppure essere stato iscritto al REC in uno dei settori previsti negli ultimi cinque anni), che servono per il tipo di commercio che si intende intraprendere.
La verifica dei requisiti morali ed eventualmente professionali spetta al Comune in cui ha sede l’attività.
Chi non è in possesso dei requisiti richiesti per legge, può rivolgersi agli enti di formazione autorizzati e frequentare un corso professionale, al termine del quale dovrà sostenere un esame di idoneità.
Apertura della partita Iva e iscrizione in Camera di Commercio
Una volta ottenuta l’autorizzazione amministrativa alla vendita occorre chiedere l’apertura della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente deve essere effettuata l’iscrizione presso la Camera di Commercio competente, con il pagamento del diritto annuale (€. 120,00 ).
La ComUnica per avvio dell’attività
Ricordiamo che con la Legge n. 40/07 sono state semplificate le procedure per l’avvio dell’attività di impresa. Infatti, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese (INPS, INAIL, Agenzia dell’Entrate), possono essere effettuate tramite la sola compilazione della Comunicazione Unica (ComUnica).
Questa procedura permette di effettuare in un’unica operazione tutte le formalità necessarie la costituzione di un impresa commerciale.
Le Camere di Commercio hanno predisposto un apposito sito dedicato ai servizi che possono essere effettuati con la Comunicazione Unica: http://www.registroimprese.camcom.it, di facile consultazione.
Commercio ambulante: il regime fiscale
L’avvio dell’attività comporta anche la scelta del regime fiscale da adottare.
Naturalmente, il regime dipende dalla forma con la quale avete deciso di avviare l’attività: le ditte individuali e imprese familiari potranno scegliere se operare con il regime forfettario. Si tratta di un regime semplificato che prevede minori adempimenti e semplificazioni fiscali e contributive, applicabile per ricavi fino a €. 85.000 (maggiori informazioni potete trovarle qui). Oppure, in alternativa, il regime naturale della contabilità semplificata.
Per quanto riguarda la disciplina previdenziale, per i soggetti che effettuano attività di commercio ambulante è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Commercianti dell’Inps.
Gestione previdenziale che prevede il versamento di contributi fissi annui per circa €. 3.600 (a prescindere dal fatturato). Inoltre è previsto il versamento di contributi variabili basati sul reddito, quando lo stesso supera il minimale coperto dai contributi fissi.
Per maggiori informazioni e approfondimenti su questo regime contributivo potete consultare questo nostro contributo dedicato: “Contributi Inps artigiani e commercianti“.
Altre informazioni utili
Per tutti i soggetti che vogliono effettuare commercio ambulante riguardante l’attività di vendita, trasformazione, produzione, e trasporto di generi alimentari, è obbligatorio il rilascio dell’autorizzazione sanitaria.
L’autorizzazione sanitaria deve essere richiesta presso l’ufficio igiene del Comune.
La domanda da presentare varia di Comune in Comune. In quanto, ognuno di essi possiede un proprio regolamento specifico in materia di autorizzazioni. Operare senza autorizzazione è quindi illegale, quando si vendono alimenti, anche nel commercio ambulante.
Investimenti e sviluppo dell’attività
Dopo aver delineato ed illustrato gli adempimenti amministrativi necessari ad avviare l’attività di commercio ambulante, riteniamo utile fornire alcuni ceni sugli investimenti e sullo sviluppo economico che possono derivare dal questo tipo di attività.
Avviare un’attività di commercio ambulante può essere una valida alternativa per tutti quei soggetti che vogliono iniziare un’attività di vendita al dettaglio. Senza possedere un adeguato capitale iniziale.
Il vantaggio è quello di iniziare subito a lavorare, cercando poi con il tempo di trovare il capitale necessario ad avviare un attività con sede fissa.
Investimenti iniziali
L’investimento iniziale per l’avvio dell’attività dipende dalle dimensioni del banco, dal posteggio assegnato (ubicazione e grandezza sono variabili fondamentali), dal numero di persone impiegate, ma anche dal fatto che l’attività sia presa in gestione o sia la propria.
In ogni caso l’investimento iniziale è dato dall’acquisto di alcune attrezzature indispensabili, come la bancarella dotata di tendone, gli articoli da vendere le scorte ed un furgone per il trasporto della merce.
Per quanto riguarda poi gli oneri di gestione annuali le spese fisse che si devono sopportare sono legate principalmente ai costi dell’affitto del posteggio ed eventualmente di un magazzino dove conservare le scorte di merce.
A queste devono essere aggiunti i costi i costi legati agli:
- Adempimenti fiscali:
- Tenuta della contabilità,
- Dichiarazioni dei redditi,
- Certificazione unica,
- Modello 770, intrastat;
- Adempimenti amministrativi:
- Pagamento del suolo pubblico, e
- Diritti alla Camera di commercio.
Commercio ambulante e settori economici
Tra i settori del commercio al dettaglio in forma ambulante che stanno avendo maggiore successo, si riscontrano quello legato al commercio dei souvenir, nelle grandi città turistiche. Oppure, di gadget sportivi all’esterno degli stadi o nelle manifestazioni sportive. Oppure ancora di articoli da fiera (giocattoli e dolciumi), venduti in occasione delle sagre di paese.
Non dimentichiamo neppure le tante fiere organizzate per l’antiquariato, il modernariato e l’oggettistica. Tuttavia il settore su cui la domanda resta sempre stabile nel tempo è quello alimentare. Specialmente se legato alle specialità del luogo.
L’aspetto principale da tenere in considerazione e che attualmente è assai difficile ottenere una nuova sede fissa per i mercati stabili nei vari Comuni. Quindi l’unica strada percorribile è l’ottenimento di una nuova autorizzazione, legata però alle commercio itinerante.
Da tempo, infatti, nei vari Comuni raggiunta la saturazione delle licenze legate ai posti disponibili nei mercati del Comune. Nell’impossibilità di ottenere un’autorizzazione, come alternativa, l’unica strada percorribile è quella che porta a rilevare una licenza in uso da un ambulante che ha deciso di cedere la propria attività. Naturalmente pagando il relativo avviamento commerciale.
Si tratta della strada più semplice, ma anche la più onerosa per avviare in fretta questa attività.