In questo articolo affrontiamo una caso pratico di applicazione dell'IVA in ambito internazionale. In particolare si tratta di una operazione di cessione di beni in ambito intracomunitario, ove oltre al bene viene anche fornita l'assistenza per l'installazione del bene stesso in loco. A complicare ulteriormente la situazione c'è il fatto che il luogo ove viene installato il bene è sito in Paese diverso da quello ove è situata la sede del cliente.
In questi casi il dubbio che ci si pone è se l'azienda italiana fornitrice del bene sia obbligata ad identificarsi ai fini IVA nello stato UE di installazione del bene in quanto oltre al bene vengono forniti anche servizi. Vediamo in questo articolo la risposta a questo interrogativo che riguarda la corretta applicazione del criterio di territorialità ai fini Iva, di cui all'art. 7 e 7-bis del DPR n. 633/72.
I criteri che definiscono la territorialità ai fini IVA
DPR N. 633/72
DESCRIZIONE
ART. 7
Indica la definizione di "territorio dello Stato" e di territorio della Comunità. Per quanta riguarda nello specifico il nostro Paese per “Stato” o “territorio dello Stato” ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si intende il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione di:- Comune di Livigno;- Comune di Campione d'Italia;- Acque italiane del Lago di Lugano.Restano esclusi dalla disciplina Iva i territori appartenenti alla Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, perché, pur facendo parte del territorio fisico, non sono soggetti alla sovranità della Repubblica italiana, costituendo territori extracomunitari.
ART. 7-BIS
Disciplina la territorialità ai fini Iva delle cessioni di beni mobili ed immobili. Per considerare effettuata nel territorio dello Stato la cessione di un bene sia esso mobile che immobile è necessario che il bene al momento di effettuazione dell’operazione esista fisicamente nel territorio dello Stato. Affinché una cessione di beni possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. n. 331/93 devono sussistere i seguenti requisiti:- Cedente ed acquirente entrambi soggetti passivi, con iscrizione VIES valida;- Onerosità dell'operazione;- Acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;- Effettivo trasferimento dei beni in altro Stato comunitari.La mancanza di uno solo di tali requisiti rende l'operazione assoggettata ad IVA ad aliquota propria del bene.
L'installazione di beni in altro Stato UE diverso da quello di stabilimento dell'acquirente
Il caso che andiamo ad analizzare è quello di un'azienda italiana che produce macchinari industriali. L'azienda ha concluso un contratto per la fornitura di macchinari per un cliente tedesco. Tuttavia, i macchinari devono essere installati in Spagna, e l'azienda italiana fornirà anche il servizio di supervisione al montaggio. La vendita dell’impianto è FCA (franco vettore) dallo stabilimento in Italia.
Successivamente alla sottoscrizione dell'o...
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