Gli effetti ai fini IVA e delle imposte dirette connessi alla cessazione dell’attività di una stabile organizzazione sono stati affrontati dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, con la risposta ad interpello n. 169/E/2022 sono stati chiariti gli aspetti di fiscalità internazionale connessi alla cessazione dell’attività di un stabile organizzazione in Italia (ex art. 162 del TUIR), con riallocazione delle attività e dei rapporti giuridici presso la casa madre non residente. Di seguito il testo del documento di prassi in commento e di seguito l’analisi con i nostri commenti.
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Cessazione delle attività in Italia di una stabile organizzazione
Il caso è quello di una società (istituto di credito) con sede e residenza fiscale in uno Stato UE, che esercita la propria attività anche in Italia attraverso la presenza di una stabile organizzazione. In particolare, è prevista la chiusura dell’attività in Italia della branch, pertanto, l’istante chiede chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA, ed ai fini dell’imposta di registro, ai fini delle imposte ipotecarie e catastale nonché ai fini delle imposte dirette IRES ed IRAP, connesse all’operazione.
Rilevanza ai fini IVA della riallocazione degli assets aziendali
Per quanto riguarda i riflessi IVA dell’operazione, deve essere evidenziato come la stabile organizzazione non rappresenti un soggetto giuridico autonomo ed indipendente dalla casa madre non residente. Questa, tuttavia, assume soggettività propria per le operazioni ad essa direttamente riferibili ed effettuate nei confronti di soggetti terzi. Inoltre, devono considerarsi rilevanti ai fini IVA le transazioni “interne” che vengono effettuate tra la casa madre e la stabile organizzazione. In relazione a questi aspetti l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’operazione di “riallocazione” degli assets italiani sulla casa madre non residente non assume rilevanza ai fini IVA. Questo, a prescindere da una qualificazione del trasferimento dei beni e dei diritti della stabile organizzazione presso la casa madre come “cessione di azienda o di ramo di azienda“. In altre parole, secondo l’orientamento adottato dalla Corte di Giustizia1, devono considerarsi irrilevanti ai fini IVA le transazioni “interne” che intervengano tra casa madre e stabile organizzazione, in ragione della unitarietà giuridica del soggetto. Il documento di prassi prosegue, tuttavia, precisando come “gli scambi di beni tra casa madre e stabile organizzazione che comportano il trasferimento (fisico) degli stessi nel territorio di un altro Stato membro” siano assimilati a operazioni intracomunitarie e pur non essendo imponibili nello Stato del cedente, trattandosi di operazioni speculari agli acquisti intracomunitari, soggetti a imposta nello Stato del cessionario, va rilevato come l’eventuale trasferimento di beni mobili dalla branch italiana alla casa madre UE assuma rilevanza, ai fini IVA, nello Stato membro in cui ha sede quest’ultima (vedasi “scambi tra la casa madre e la stabile organizzazione“).
Imposta di registro, ipotecaria e catastale
In merito alla possibilità di rilevanza dell’operazione ai fini dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’unico atto soggetto a registrazione, nell’operazione descritta, riguarda la delibera dell’organo amministrativo o assembleare di chiusura della branch italiana. Tale delibera, pertanto, deve essere depositata presso un notaio italiano per procedere alla sua registrazione2. Sul punto, trattandosi di un atto non avente natura patrimoniale, in quanto da esso non si determina alcun reale trasferimento di valori economici, posto che da esso non si verrà a determinare alcun reale trasferimento di valori economici, posto che l’azienda verrà trasferita tra due diverse sedi del medesimo soggetto giuridico e rimarrà di proprietà della società istante, deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, così come previsto dall’art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Allo stesso modo, le eventuali formalità di trascrizione immobiliare conseguenti all’operazione scontano l’imposta ipotecaria in misura fissa ex art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/90, mentre le eventuali volture catastali relative agli immobili, scontano l’imposta catastale in misura fissa ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 347/90.
Rilevanza ai fini delle imposte dirette della riallocazione degli assets aziendali
L’operazione di riallocazione aziendale degli assets della stabile organizzazione italiana sulla casa madre non residente presenta, secondo l’Amministrazione finanziaria dei rilievi ai fini delle imposte sui redditi. Tale operazione determina, infatti, lo “spostamento” dell’intero ramo aziendale italiano rappresentato dalla branch, presso la casa madre estera. Tale operazione rientra nella disciplina di cui all’art. 166, co. 1, lett. c) del TUIR, il quale prevede la disciplina della c.d. “exit tax“, la quale può trovare applicazione nel caso in cui il trasferimento della stabile organizzazione italiana presso la casa madre estera, vada a determinare l’insorgere di una plusvalenza determinata dalla differenza tra il valore di mercato ed il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione situata all’estero.
Per quanto riguarda la normativa IRAP, la plusvalenza conseguente al trasferimento della stabile organizzazione alla casa madre estera, non transitando nel rendiconto della medesima stabile, è del tutto irrilevante ai fini della determinazione del valore della produzione che costituisce la base imponibile dell’IRAP.
Potere di controllo ai fini antielusivi
L’Agenzia delle Entrate, conclude il documento con un passaggio importante legato ad una successiva possibile attività di accertamento a fini antielusivi dell’operazione:
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1 – Sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04, le cui determinazioni sono state recepite in via di prassi dalla Risoluzione 16 giugno 2006, n. 81 a proposito delle prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera; sentenza 16 luglio 2009, C-244/08, punto 38; sentenza 12 settembre 2013, causa C- 388/11, punto 34.
2 – Si precisa che l’obbligo di richiedere la registrazione dell’atto notarile di deposito dell’atto estero grava sul notaio che riceve il documento in deposito, ai sensi dell’articolo 10 lettera b) del TUR.