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Cassa integrazione: a chi spetta e come funziona

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroCassa integrazione: a chi spetta e come funziona

La cassa integrazione guadagni ordinaria viene riconosciuta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un contributo di integrazione salariale che può essere concesso a determinate categorie di lavoratori per un determinato periodo. Si tratta di un ammortizzatore sociale finalizzato a sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni di difficoltà, a fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro. Il contributo viene erogato dall’INPS in favore di lavoratori in una situazione di difficoltà in quanto il loro datore di lavoro ha ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.

Cos’è la cassa integrazione guadagni?

La cassa integrazione guadagni è un contributo economico dello Stato che sostituisce o integra la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Si tratta di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro che viene riconosciuto in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Si tratta di un’indennità erogata dall’INPS, che supplisce in parte alla mancata retribuzione dei lavoratori. Questa misura viene attivata per supportare aziende che, a causa di difficoltà economiche, riorganizzazioni o crisi temporanee, riducono o sospendono l’attività lavorativa.

Lavoratori beneficiari

La CIG è destinata ai lavoratori subordinati, compresi:

  • Operai.
  • Impiegati.
  • Quadri.
  • Apprendisti.
  • Soci lavoratori di cooperative.

Non rientrano tra i beneficiari i dirigenti e i lavoratori autonomi. Ai sensi degli art. 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/15, l’integrazione spetta anche ai lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.

Il lavoratore deve essere in possesso di un periodo di anzianità lavorativa di almeno 30 giorni, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. L’anzianità di servizio non è richiesta per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (interruzione nella fornitura di energia elettrica, terremoti, ecc.).

Differenze tra cassa integrazione ordinaria e straordinaria

Di seguito le principali differenze tra la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS):

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

La Cassa integrazione guadagni ordinaria, o anche detta CIGO, è uno degli ammortizzatori sociali concesso a sostegno:

  • Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • Imprese addette all’armamento ferroviario;
  • Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Quando si può richiedere la cassa integrazione?

La richiesta della cassa integrazione da parte dell’impresa richiedente può avvenire al verificarsi delle causali che sono espressamente individuate all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/15 ovvero:

  • Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (es. mancanza di commesse, ma anche eventi a carattere naturale, come le avversità atmosferiche);
  • Situazioni temporanee di mercato.

Si tratta di causali caratterizzate dal fatto che devono essere di breve durata, transitorie e non imputabili alla condotta del datore di lavoro e del lavoratore. Come precisato anche dalla circ. INPS n. 197/15, le causali di intervento dell’integrazione salariale ordinaria subordinano l’accesso alla CIGO al verificarsi di crisi di breve durata e di natura transitoria.

Tale incentivo può infatti essere concessa per un periodo temporaneo di 13 settimane, prorogabile fino ad un limite di 12 mesi. In casi eccezionali, e solo per aree territoriali specifiche, è previsto il limite massimo di 24 mesi. In particolare, devono essere presenti ai fini dell’accoglimento della domanda di CIG:

  • La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato: sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa, mentre la non imputabilità, all’impresa o ai lavoratori, della situazione aziendale, consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità degli eventi a imperizia o negligenza delle parti;
  • La non imputabilità dell’evento all’impresa o ai lavoratori: consiste non solo nell’involontarietà, nella mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o alla programmazione aziendale;
  • Ripresa dell’attività lavorativa: accanto alla transitorietà dell’evento, è indispensabile che l’attività lavorativa dell’impresa riprenda.

La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’impresa provvede ad anticipare preventivamente il sussidio per poi ottenere il rimborso dall’INPS.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto il contributo addizionale, pari a:

  • 9% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

Cause della richiesta della CIGO

La CIGO può essere richiesta per:

Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali;
Situazioni temporanee di mercato.

Ulteriori cause integrabili possono essere:

  • Mancanza di lavoro o commesse
  • Crisi di Mercato
  • Mancanza di materie prime o componenti
  • Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di varianti
  • Eventi meteo
  • Sciopero di un reparto o di un’altra azienda
  • Incendi, alluvioni, sisma, crolli, etc.
  • Sospensione per ordine di pubblica autorità
  • Guasti ai macchinari, manutenzione straordinaria

Occorre anche il rispetto dei requisiti di:

  • Transitorietà;
  • Temporaneità;
  • Non imputabilità.

A titolo esemplificativo può essere richiesta per: mancanza di lavoro o commesse, mancanza di materie prime, fine cantiere/fine lavoro, eventi meteo come Incendi, alluvioni, sisma, crolli, etc., guasti ai macchinari ecc.

Documentazione necessaria

Relazione tecnica contenente le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.

Durata

La CIGO è destinata a gestire situazioni temporanee e non strutturali, come la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa dovuta a crisi di mercato, eventi atmosferici o guasti. In particolare:

  • La CIGO può essere concessa per un periodo massimo di 13 settimane consecutive.
  • È possibile prorogarla fino a un massimo di 52 settimane complessive nell’arco di un biennio mobile, se le condizioni che l’hanno giustificata permangono.
  • Una volta esaurite le 52 settimane, l’azienda deve attendere 52 settimane senza utilizzo della CIGO per poter richiedere un nuovo intervento.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

La cassa integrazione straordinaria interviene in caso di eventi strutturali, quali crisi aziendali, ristrutturazioni aziendali, procedure concorsuali, con possibile messa in mobilità dei lavoratori interessati. In lavoratore per accedere alla CIGS deve aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni. La durata complessiva dei trattamenti (indipendentemente dalla causa per la quale sono stati accesi) non può avere durata complessiva superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio. Possono beneficiarne:

  • Datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40, quindi:
    • Datori di lavoro appartenenti al settore industriale destinatari di CIGO;
    • Datori di lavoro destinatari del FIS
  • A prescindere dal numero dei dipendenti:
  • Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  • Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Cause della richiesta della GIGS

È possibile accedervi per diversi avvenimento che coinvolgono la vita dell’impresa stessa, quali:

  • Ristrutturazioni;
  • Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione. Necessario presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale ovvero a gestire processi di transizione. Il relativo programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro
  • Riconversione aziendale;
  • Crisi aziendale di particolare rilevanza sociale, in cui occorre presentare un piano di risanamento con l’indicazione degli obbiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Necessaria la presentazione di un piano di risanamento per fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale con l‘indicazione degli obbiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
  • Procedure concorsuali;
  • Contratto di solidarietà. Stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs n. 81/15 che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego;
  • Accordo di transizione occupazionale: per sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
  • Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Tuttavia, è possibile accedere solo se le aziende hanno più di 15 dipendenti, calcolati in base al semestre  precedente la richiesta.

Durata

La CIGS è pensata per affrontare crisi aziendali di natura più strutturale, come riorganizzazioni, ristrutturazioni o cessazioni di attività. La durata dipende dalla causa dell’intervento:

  • Riorganizzazione aziendale: Fino a 24 mesi continuativi.
  • Crisi aziendale: Fino a 12 mesi continuativi.
  • Cessazione dell’attività: Fino a 12 mesi (può essere prorogata in casi eccezionali).
  • Contratti di solidarietà (CIGS per solidarietà): Fino a 24 mesi, prorogabili fino a 36 mesi.

Limite complessivo nel quinquennio mobile:

  • La CIGS non può superare 24 mesi complessivi nell’arco di un quinquennio mobile per la stessa unità produttiva.
  • Se include contratti di solidarietà, il limite può essere esteso a 36 mesi.

Fondi di solidarietà bilaterali

È prevista la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO. Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente.

I datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Tabella: differenze tra Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS):

CaratteristicaCIGOCIGS
FinalitàIntervento per situazioni temporanee e non strutturali.Intervento per crisi aziendali di natura più strutturale.
Motivi di attivazione– Eventi temporanei non imputabili al datore di lavoro (es. crisi di mercato, eventi meteo).
– Guasti improvvisi.
– Crisi aziendali prolungate.
– Ristrutturazioni aziendali.
– Fallimento o cessazione attività.
Durata massimaFino a 13 settimane, prorogabili fino a 52 settimane consecutive.Fino a 24 mesi nel quinquennio mobile (36 mesi per ristrutturazione aziendale).
Settori interessati– Industria.
– Edilizia.
– Artigianato.
– Cooperative.
– Imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti.
– Settore terziario.
Requisiti aziendali– Temporanea riduzione/sospensione dell’attività per cause esterne o improvvise.– Riorganizzazione aziendale.
– Crisi economica grave e documentata.
Contributo aziendalePercentuale sul monte retributivo dei dipendenti, calcolata in base all’utilizzo.Contributo proporzionato alla durata e alla motivazione della sospensione.
Richiesta e proceduraDomanda da parte dell’azienda all’INPS, con documentazione relativa alle cause.Domanda da parte dell’azienda all’INPS e al Ministero del Lavoro, con piano di gestione della crisi.
Consultazione sindacaleNon obbligatoria, ma raccomandata.Obbligatoria con procedure specifiche.
Importo per il lavoratore80% della retribuzione persa (entro i limiti massimi fissati dall’INPS).80% della retribuzione persa (entro i limiti massimi fissati dall’INPS).
Coinvolgimento della RegioneNon previsto.Previsto in alcuni casi (es. piani di ricollocazione).
Esempi di utilizzo– Riduzione della domanda di mercato stagionale.
– Eventi meteo imprevisti per l’edilizia.
– Chiusura temporanea per ristrutturazione.
– Riorganizzazione produttiva o societaria.

Confronto per la durata dell’integrazione salariale tra CIGO e CIGS

CaratteristicaCIGOCIGS
Durata massima13 settimane (prorogabile fino a 52).12-24 mesi, a seconda del motivo.
ProrogheConsentite entro il limite delle 52 settimane.Possibili per riorganizzazione o solidarietà (fino a 36 mesi).
Periodo di riferimentoBiennio mobile.Quinquennio mobile.

Procedura di attivazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO)

La procedura di attivazione della CIGO passa attraverso i passaggi seguenti:

  1. Individuazione della causa: L’azienda verifica la presenza di eventi che giustifichino la richiesta (crisi temporanea, eventi atmosferici, guasti, ecc.);
  2. Presentazione della domanda: La domanda deve essere inoltrata all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
  3. Documentazione richiesta: La domanda deve includere:
    • Una relazione dettagliata sulle cause che hanno determinato la richiesta.
    • L’elenco nominativo dei lavoratori coinvolti.
    • Eventuali comunicazioni sindacali effettuate.
  4. Comunicazione ai lavoratori: L’azienda è tenuta a comunicare ai dipendenti interessati l’avvio della procedura.
  5. Esito della domanda: L’INPS verifica la completezza della documentazione e decide sull’accoglimento entro 30 giorni. Si utilizza il portale dell’INPS accedendo con le credenziali dell’azienda. Se la domanda è accettata, l’azienda può anticipare il pagamento ai lavoratori (conguagliato poi con l’INPS).

Procedura di attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)

La procedura di attivazione della CIGS passa attraverso i passaggi seguenti:

  1. Identificazione del motivo della richiesta: L’azienda individua la motivazione specifica (crisi aziendale, riorganizzazione, cessazione attività, contratti di solidarietà).
  2. Consultazione sindacale obbligatoria: Deve essere avviata una fase di confronto con i sindacati, notificando l’intenzione di attivare la CIGS. È necessario redigere un verbale di accordo, in cui si definiscono i dettagli della procedura.
  3. Presentazione della domanda
    • La domanda deve essere inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 7 giorni dall’avvio della procedura di consultazione.
    • La trasmissione avviene attraverso la piattaforma digitale dedicata.
  4. Documentazione richiesta
    • Relazione tecnica sulle cause e sugli obiettivi dell’intervento (es. piano di ristrutturazione o di crisi).
    • Verbale di accordo con le organizzazioni sindacali.
    • Elenco dei lavoratori interessati.
  5. Esame e approvazione
    • Il Ministero del Lavoro esamina la documentazione e approva la domanda entro 30 giorni.
    • In caso di approvazione, l’azienda avvia il trattamento e coordina con l’INPS per l’erogazione.
  6. Comunicazione ai lavoratori e all’INPS
    L’azienda deve informare i lavoratori e notificare l’approvazione all’INPS, che eroga il trattamento.

Tempistiche

TipologiaTermine per la domandaTermine per l’approvazione
CIGOEntro 15 giorni dall’evento.Entro 30 giorni dalla domanda.
CIGSEntro 7 giorni dall’avvio delle consultazioni sindacali.Entro 30 giorni dalla domanda.

Come si determina il trattamento economico

Il trattamento economico della cassa integrazione è determinato sulla base di regole precise stabilite dalla normativa e gestite dall’INPS. In linea generale, l’indennità corrisponde all’80% della retribuzione lorda persa a causa della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa, ma è soggetta a massimali mensili fissati annualmente dall’INPS.

Per calcolare l’indennità, si parte dalla retribuzione lorda mensile che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di sospensioni. Da questo importo, si calcola l’80% come base per l’indennità. Tuttavia, l’importo effettivamente erogato non può superare i massimali stabiliti dall’INPS, che variano in funzione della retribuzione. Ad esempio, per retribuzioni inferiori a una determinata soglia, si applica un massimale più basso, mentre per retribuzioni superiori si utilizza un massimale più alto. Questi massimali vengono aggiornati ogni anno e rappresentano un limite massimo per l’importo erogabile, indipendentemente dalla retribuzione persa.

L’indennità di cassa integrazione è soggetta a imposizione fiscale IRPEF, ma non prevede contributi previdenziali a carico del lavoratore. Tuttavia, l’azienda è tenuta a versare una contribuzione addizionale per coprire il costo della misura. Per quanto riguarda l’erogazione, l’indennità può essere anticipata dal datore di lavoro, che successivamente recupera l’importo dall’INPS, oppure può essere corrisposta direttamente dall’INPS al lavoratore.

Fattori specifici come la riduzione dell’orario, la variabilità delle retribuzioni o il tipo di contratto (ad esempio part-time) possono influenzare l’importo dell’indennità, che viene calcolato proporzionalmente alle ore effettivamente non lavorate o alla media delle retribuzioni precedenti. Il trattamento economico della cassa integrazione, quindi, è progettato per coprire gran parte della perdita salariale, pur rimanendo soggetto a limitazioni imposte dai massimali, che possono ridurre l’importo percepito dai lavoratori con redditi più elevati.

Esempio di trattamento economico

Un esempio pratico può chiarire il meccanismo: un lavoratore con una retribuzione lorda mensile di 2.500 euro avrà diritto all’80% di questa cifra, pari a 2.000 euro. Tuttavia, se il massimale fissato dall’INPS per quella fascia di retribuzione è 1.800 euro, questo rappresenterà l’importo massimo lordo erogabile. Dopo le detrazioni fiscali, l’importo netto percepito sarà inferiore, generalmente intorno a 1.500 euro.

Lavorare in cassa integrazione è possibile

In linea generale, il lavoratore può lavorare durante il periodo di cassa integrazione, ma è necessario rispettare determinate regole e condizioni per evitare di incorrere in sanzioni o nella perdita dell’indennità. In particolare, le condizioni da rispettare sono:

  • Obbligo di comunicazione: Il lavoratore è tenuto a informare l’INPS e il datore di lavoro principale prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione. La mancata comunicazione può comportare la decadenza dall’indennità e il recupero delle somme percepite;
  • Compatibilità tra lavori: L’attività lavorativa svolta deve essere compatibile con il trattamento di CIGO. Questo significa:
    • Nessun conflitto di interessi: Il secondo lavoro non deve essere in concorrenza con il datore di lavoro principale.
    • Orario flessibile: Deve consentire il rispetto degli eventuali richiami temporanei all’attività principale.

Se il lavoratore percepisce redditi aggiuntivi, l’importo dell’indennità potrebbe essere ridotto in proporzione al reddito derivante dal nuovo lavoro. In caso di redditi superiori a una soglia determinata, l’indennità può essere sospesa.

Se il lavoratore non comunica tempestivamente l’inizio di un secondo lavoro:

  • Perdita dell’indennità: L’INPS potrebbe sospendere o revocare l’indennità.
  • Sanzioni economiche: Potrebbe essere richiesto il rimborso delle somme indebitamente percepite.
  • Procedimenti disciplinari: Il datore di lavoro principale può avviare un’azione disciplinare, fino al licenziamento.

Esempi pratici

  • Lavoro a chiamata: Compatibile, ma deve essere comunicato.
  • Attività freelance: Può essere svolta, purché i redditi siano dichiarati e compatibili con l’indennità.
  • Lavoro stagionale: Possibile previa autorizzazione e comunicazione.

Per approfondire: Si può lavorare durante la cassa integrazione?.

Decadenza dal beneficio

Il datore paga il trattamento anticipando la spesa che verrà rimborsata: se oggettivamente la spesa è impossibile per mancanza di liquidità, provvede direttamente la finanza pubblica.

I lavoratori cassaintegrati decadono inoltre dal beneficio se:

  • Non partecipano a corsi di riqualificazione professionale o di aggiornamento;
  • Non accettano offerte di lavoro migliori o simili a quella precedente;
  • Rifiutano di svolgere attività lavorative di pubblica utilità offerte dallo Stato (in particolare, queste attività sono ammortizzatori sociali concessi dallo Stato, con un orario non minore di 20 ore settimanali e non maggiore di 8 giornaliere. Queste attività sono pagate per i giorni festivi e di malattia, ma non per assenze anche giustificate. Non si instaura alcun rapporto di lavoro tra lo Stato ed i lavoratori e non può durare più di sei mesi).

Principali domande frequenti sulla cassa integrazione

Si matura il diritto alla tredicesima e quattordicesima durante i periodi di integrazione salariale?

Il lavoratore matura diritto alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità durante il periodo di integrazione salariale. Il tutto, secondo quanto previsto dai propri CCNL. Tuttavia, il massimale retributivo mensile applicato agli ammortizzatori sociali nella pratica ne annulla ogni effetto.

Si può essere licenziati in CIGO o CIGS o al termine della stessa?

Durante il periodo di cassa integrazione vi è un espresso divieto di licenziamento per motivi oggettivi, e pertanto si può essere licenziati solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e cioè per delle gravi negligenze del lavoratore. 

Si matura il diritto alle ferie?

Le ferie non maturano se la sospensione è a zero ore, mentre maturano in caso di riduzione della prestazione lavorativa. Occorre fare attenzione alle prassi aziendali. Diverse associazioni datoriali consigliano di ridurre le ferie annuali spettanti di tanti 52esimi quante sono le settimane di CIGO effettuate, oppure riproporzionano ad ore: occorre fare attenzione, al riguardo, alla normativa contrattuale e chiederne l’applicazione.

Che cosa succede all’integrazione salariale in caso di festività?

L’integrazione salariale è a carico dell’azienda se la CIGO è a orario ridotto o se la festività cade nei primi 15 giorni di sospensione. Altrimenti:

  • Per i lavoratori retribuiti in misura fissa, è a carico dell’INPS;
  • Per i lavoratori non mensilizzati: 25/04 e 01/05 sono a carico dell’azienda, mentre le altre festività sono a carico dell’INPS se la CIGO è a zero ore.

In cassa integrazione cosa accade in caso di malattia o ricovero ospedaliero?

Se durante la sospensione dal lavoro (CIGO a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Trattandosi di attività lavorativa sospesa non bisogna comunicare lo stato di malattia né all’INPS né al datore di lavoro e si continuerà a percepire l’indennità. Gli obblighi di comunicazione restano in caso di ripresa dell’attività lavorativa.

Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casistiche:

  • Se la totalità del personale il forza al reparto, ufficio cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in cassa integrazione dalla data di inizio della stessa;
  • Qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza al reparto, ufficio a cui il lavoratore appartiene, il lavoratore ammalato continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia e l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro, se prevista dal contratto.

Per quanto riguarda i reparti in cui si stia attuando una CIGS a rotazione, benché in tale caso non stato esplicitamente disciplinato dall’INPS, è possibile desumere dai criteri generali che i lavoratori usufruiranno delle integrazioni salariali nei periodi in cui è prevista la loro sospensione dal lavoro e non dovranno, pertanto, comunicare in tali periodi eventuali malattie in quanto prevale comunque l’istituto della CIGS.

Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro o di riconoscimento di malattia professionale?

Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio sul lavoro (o malattia professionale) o ad una ricaduta collegata all’infortunio i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria vengono sospesi e sostituti dall’Indennità Temporanea INAIL. Se il contratto di lavoro lo prevede si deve sostenere il diritto a ricevere l’integrazione a carico della ditta fino al 100% della retribuzione di riferimento.

X : gg lavorate = 3 : 26

Esempio:
Se il lavoratore lavora 10 giorni nel mese su un totale di 26 giorni lavorativi il calcolo determina la possibilità di fruire i di un solo giorno di permesso retribuito.

In estreme sintesi, quindi, occorre:

  1. Sottrarre al numero dei giorni lavorativi del mese le giornate di CIGO;
  2. Applicare al risultato così ottenuto il principio sopra indicato di 1 giorni di permesso ogni 10 giorni effettivo lavoro (pertanto con 19 giorni di lavoro compete solo una giornata).

Se la riduzione riguarda esclusivamente l’orario giornaliero di lavoro, permane il diritto ai 3 giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza al disabile.

I periodi di integrazione salariale sono utili ai fini pensionistici?

I periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria sono equiparati a quelli di effettivo lavoro sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per la determinazione dell’importo di qualsiasi tipologia di pensione, compresa la pensione di anzianità.

La donna in gravidanza ha particolari diritti durante la CIGO o la CIGS?

La Legge vieta di porre in cassa integrazione le lavoratrici dall’inizio della gravidanza e fino al compimento dell’anno di età del bambino. Tuttavia, se tutto il reparto, ufficio o l’intera azienda è posta in questo istituto anche la lavoratrice in gravidanza potrà essere sospesa sino all’inizio dell’astensione obbligatoria (di norma il 7° mese).

Cosa succede se si richiede il congedo matrimoniale?

Viene sospesa l’erogazione del trattamento di CIGO e CIGS e compete il congedo matrimoniale, con diritto all’intera retribuzione nei termini previsti dalla Legge e dal contratto di lavoro.

Un lavoratore titolare di assegno di invalidità INPS può percepire la CIGO, la CIGS o in deroga?

Il lavoratore ha diritto, come tutti gli altri, alle diverse indennità di integrazione salariale, essendo questa la sostitutiva della retribuzione. Nel caso in cui l’importo dell’assegno di invalidità sia superiore al trattamento minimo mensile INPS, il lavoratore deve versare una quota giornaliera di pensione, in virtù delle norme di legge che regolano il “cumulo lavoro-pensione“. L’adempimento amministrativo compete al datore di lavoro. Il lavoratore deve comunque sempre segnalare al datore di lavoro se è titolare di una pensione o assegno di invalidità.

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    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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