I soggetti (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) fiscalmente residenti in Italia devono necessariamente adempiere agli obblighi di monitoraggio delle attività detenute all'estero. La normativa di riferimento è contenuta nel D.L. n. 167/90 e prevede una disciplina molto articolata e complessa. Sotto il profilo pratico il quadro RW del modello Redditi è destinato ad accogliere le consistenze finanziarie estere dei soggetti tenuti a monitorare i propri investimenti esteri. In altri contributi abbiamo approfondito gli aspetti legati a come adempiere a questi obblighi. In questa guida, invece, vedremo quali sono i principali casi di esonero, oggettivo e soggettivo, legati al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero. Tuttavia, se tutto questo non ti sarà sufficiente per chiarire la tua situazione personale, al termine dell'articolo puoi trovare i riferimenti con cui potrai contattarmi per una consulenza personalizzata.
Monitoraggio fiscale imposte patrimoniali e quadro RW
Il possesso di attività patrimoniali o finanziarie all'estero fa scattare per il contribuente residente fiscalmente in Italia l'obbligo di rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale. Tale obbligo viene adempiuto attraverso la compilazione del quadro RW del modello Redditi. Attraverso la compilazione di questo quadro il contribuente, se ne ricorrono i requisiti, ed è tenuto ad un ulteriore adempimento, ovvero il versamento delle imposte patrimoniali eventualmente previste a seconda della tipologia di investimento estero detenuto. In particolare mi riferisco a:
IVIE - Imposta patrimoniale sugli immobili esteri;
IVAFE - Imposta patrimoniale sugli investimenti finanziari esteri.
L'aspetto interessante da evidenziare è che vi sono casi, come vedremo, nei quali ad un esonero dal monitoraggio fiscale non corrisponde esonero dal versamento di imposte patrimoniali. Pertanto, in questi casi il contribuente è chiamato, comunque, alla compilazione del quadro RW al fine di poter determinare e versare le imposte patrimoniali. L'unico aspetto positivo di queste situazioni è che in caso di violazione si può essere assoggettati a sanzione solo per l'omesso versamento delle imposte patrimoniali (sanzione di base del 30%) al posto delle più onerose sanzioni connesse al monitoraggio fiscale (dal 3% al 15% del valore dell'attività non dichiarata, con raddoppio delle sanzioni in caso di investimento detenuto in Paese non collaborativo).
Di seguito, andiamo ad analizzare le principali cause di esonero, soggettive ed oggettive, legate al quadro RW, per il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero.
Principali casi di esonero dal quadro RW
I casi di esonero dal monitoraggio fiscale si dividono in due categorie, ovvero:
Esoneri soggettivi dal monitoraggio fiscale;
Esoneri oggettivi dal monitoraggio fiscale.
Di seguito andiamo ad analizzare singolarmente le singole casistiche possibili.
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