L’utilizzo di un borsellino elettronico per il pagamento di beni o servizi acquistabili su una piattaforma web rientra nella disciplina dei buoni corrispettivo o voucher ai fini Iva. Si tratta della disciplina indicata dagli art. 6-ter e 6-quater del DPR n. 633/72. Di seguito andiamo ad analizzare questa disciplina ed i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Che cosa sono i voucher o buoni corrispettivo ai fini Iva?
L’articolo 6-bis del DPR n. 633/72 definisce il voucher (o buono corrispettivo) uno strumento che prevede la presenza delle seguenti caratteristiche: “l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
Caratteristiche dei voucher o buoni corrispettivo
Sulla base della definizione sopra indicata possiamo individuare gli elementi essenziali che deve contenere un buono corrispettivo.
✅ L’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi; |
✅ L’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori. |
Tipologie di buoni corrispettivo
Sotto il profilo Iva possiamo individuare due distinte tipologie di buoni corrispettivo, che sono il voucher monouso (ex art. 6-ter DPR n. 633/72) ed il voucher multiuso (ex art. 6-quater DPR n. 633/72). Vediamoli di seguito.
Momento rilevante ai fini Iva dei voucher monouso
Buoni corrispettivo o voucher monouso – art. 6-ter DPR n. 633/72 |
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✅Un voucher è definito monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (articolo 6-ter, comma 1). In tal caso, ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buonocorrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione (articolo 6-ter, comma 2). |
L’elemento che caratterizza il voucher monouso è la possibilità di individuare, al momento dell’emissione, i beni e servizi che saranno oggetto della prestazione. Questo significa che, ai fini Iva, al momento dell’emissione del buono si ha il momento impositivo. In tale momento deve essere applicata l’Iva, così come per ogni cessione del buono.
Il cedente/prestatore deve aver certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’Iva applicabile ai beni e servizi. L’emissione di questo tipo di buoni impone all’azienda emittente di rilasciare un documento commerciale (o fattura). La relativa imposta deve essere computata nella liquidazione Iva del periodo in cui il buono è stato emesso.
L’esecuzione del servizio all’atto del riscatto del buono, invece, non assume rilevanza ai fini dell’imposta, pertanto non dovrebbe richiedere l’emissione del documento commerciale nei confronti del soggetto utilizzatore. Tuttavia, per tracciabilità interna dell’operazione l’impresa potrebbe emettere un documento commerciale per “operazione non soggetta ad Iva”, indicando che il pagamento è avvenuto mediante il buono.
Buono emesso da soggetto diverso da chi esegue l’operazione
In alcuni casi può capire che il buono monouso venga emesso da un soggetto diverso rispetto a quello che materialmente esegue l’operazione. Si pensi al caso di un Comune che emette dei buoni per la fruizione di determinati servizi da parte di alcuni residenti svantaggiati.
In questo caso, secondo quanto previsto dall’art. 6-ter del DPR n. 633/72, la cessione o prestazione è rilevante ai fini Iva e si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono (vedasi la Risposta a interpello n. 324/2019). Pertanto, quando il buono viene riscattato, l’impresa che esegue l’operazione dovrebbe emettere il documento commerciale (o la fattura) nei confronti del soggetto che ha emesso il voucher. Inoltre, in linea di principio, non dovrebbe essere tenuta a rilasciare alcun documento all’utilizzatore del buono (ferma restando la possibilità di documentare l’operazione su base volontaria).
Esempi di voucher monouso
Sono esempi di buoni monouso i cofanetti regalo che incorporano servizi dei quali sono noti, al momento dell’emissione del buono, il luogo di effettuazione, la natura, qualità, quantità, nonché l’Iva applicabile (Interpello n. 519/E/19). Si pensi, ad esempio, ai buoni emessi da una società di servizi alla persona per la fruizione di servizi, termali, di cura, etc.
Momento rilevante ai fini Iva dei voucher multiuso
Buoni corrispettivo o voucher multiuso – art. 6-quater DPR n. 633/72 |
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✅Un voucher è definito multiuso se al momento dell’emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (articolo 6-quater, comma 1). |
In questo scenario, pertanto, ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione (articolo 6-quater, comma 2).
Con il buono multiuso si hanno due momenti diversi, quello di pagamento, considerato come operazione fuori campo Iva, ed il momento dell’erogazione del servizio o cessione del bene. Solo in quella fase si ha il momento impositivo ai fini Iva. Pertanto, ogni trasferimento interno del buono non è soggetto ad Iva.
Chiarimenti di prassi sui voucher o buoni corrispettivo ai fini Iva
Risposta a interpello n. 324/E/19 – voucher monouso
Il caso analizzato è quello di una agenzia di viaggi che rilascia dei buoni per permettere l’effettuazione di escursioni. In questo caso siamo di fronte all’emissione di un buono corrispettivo monouso, essendo determinata la quantità, la qualità del servizio e l’Iva applicabile. Il servizio viene reso da un operatore che organizza escursioni. L’agenzia viaggi emette il buono fatturando l’operazione. L’operatore, secondo l’Amministrazione finanziaria è tenuto, ad incassare ed annotare l’importo come operazione “in sospeso” andando ad emettere fattura direttamente nei confronti dell’agenzia viaggi che ha rilasciato il buono e non nei confronti del cliente finale (utilizzatore). Questo, al fine di riscuotere il corrispettivo del bene ceduto.
Risposta a interpello n. 523/E/21 – voucher multiuso
Il caso affrontato è quello di una società che opera nel settore food & beverage che ha realizzato una App che consente agli utenti di ordinare prodotti pagando online tramite un “borsellino elettronico” (o “wallet“), alimentato dai versamenti effettuati con carte di pagamento, contanti o ticket restaurant. L’obiettivo della società è di espandere l’utilizzo del borsellino elettronico a tutte le modalità di vendita utilizzate (fast food, take away, food delivery, cessioni di bevande e gadget) che presentano aliquote Iva differenti.
In questo caso, secondo l’Amministrazione finanziaria, siano di fronte ad un voucher multiuso.. Pertanto, la società deve adottare la seguente procedura:
- La ricarica del borsellino elettronico costituisce una mera movimentazione di denaro, esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ex art. 2, co. 3, lett. a) del DPR n. 633/72;
- A seguito della ricarica effettuata dall’utente, la società emette a favore di quest’ultimo un buono corrispettivo dematerializzato, che contiene l’obbligo di essere dalla stessa accettato come corrispettivo a fronte di future cessioni di beni o prestazioni di servizi. Tale voucher dematerializzato è da considerarsi multiuso visto che al momento dell’emissione non risulta nota la disciplina Iva applicabile all’operazione sottostante. In sede di emissione, infatti, non sono determinate la natura, qualità, quantità nonché l’aliquota Iva applicabile ai beni e servizi oggetto della compravendita;
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi descritte devono considerarsi effettuate ai fini Iva al momento in cui il cliente acquista gli stessi, ossia quando ne effettua il pagamento mediante il voucher/borsellino elettronico. Solo in questo momento sono noti tutti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento Iva dell’operazione sottostante e la società emetta una fattura (elettronica) ai sensi dell’articolo 21 DPR n. 633/72 (se richiesta dall’utente), ovvero effettua la memorizzazione elettronica con invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’articolo 2 D.Lgs. n. 127/15.
Risposta a interpello n. 147/E/21 – voucher multiuso
Il caso esaminato è quello di una società che distribuisce capi di abbigliamento. La società ha emesso una carta regalo che consente l’acquisto di capi di abbigliamento, dietro il pagamento di un corrispettivo.
Sul caso, l’Amministrazione finanziaria indica che la Relazione Illustrativa al decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141 attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo precisa che la differenza esistente tra le due tipologie di voucher riguarda la disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.
Consulenza giuridica n. 3/2022 – tracciato corrispettivi per i voucher
La risposta riguarda il tracciato Xml per l’invio dei dati dei corrispettivi. Infatti, nel tracciato sono presenti i campi “BeniInSospeso“, legato ai “corrispettivi già incassati in acconto per cessione di beni che non erano stati consegnati“, o per la “vendita di beni e servizi mediante riscatto di buoni monouso“. Questo campo deve essere utilizzato per tutte quelle situazioni dove l’operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione.
Il campo deve essere utilizzato dall’esercente che ha ricevuto il buono ed ha erogato la prestazione. Tale campo rileva la consegna del bene o a fronte di un corrispettivo incassato in precedenza. L’importo deve essere riportato al netto dell’Iva (salvi i casi di ventilazione) non deve essere conteggiato nel totale dei corrispettivi giornalieri.
Nel caso in cui l’emittente del buono è un soggetto diverso da quello che effettua la cessione dei beni la situazione varia. L’esercente che eroga la prestazione deve rilevare l’importo del buono nel campo “BeniInSospeso”. In pratica, “nel momento in cui l’acquirente riscatta il buono presso un esercizio commerciale, l’esercente emette un documento commerciale riportando l’imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del buono monouso, nel campo 4.1.9<BeniInSospeso>”. Successivamente, l’esercente dovrà fatturare l’operazione al soggetto emittente, al fine di riscuotere il corrispettivo del bene ceduto.
Per i buoni corrispettivo multiuso, in caso di pagamenti ricevuti mediante riscatto di buoni multiuso, l’esercente deve valorizzare il campo “ScontoAPagare”, indicando l’importo al lordo dell’Iva. Il valore del buono concorre alla determinazione della base imponibile Iva. Tale modalità di rilevazione del corrispettivo vale sia nell’ipotesi in cui l’esercente sia lo stesso soggetto che ha emesso il buono, sia nell’ipotesi in cui l’emittente sia un soggetto terzo.
In quest’ultimo caso, l’esercente chiede poi il ristoro del buono all’emittente per ottenere l’equivalente monetario. L’Agenzia precisa che tale operazione, è generalmente oggetto di documentazione secondo le regole proprie delle operazioni tra soggetti passivi d’imposta (mediante fattura).
Voucher monouso con differimento tra momento impositivo Iva e ricavo
Come abbiamo visto l’emissione del buono corrispettivo monouso richiede l’emissione della fattura, in quanto si verifica immediatamente il momento impositivo Iva. Tuttavia, a fronte dell’emissione della fattura, la prestazione (cessione del bene o prestazione del servizio) non è ancora avvenuta.
In questo caso, nessuna cessione o prestazione è stata eseguita, ma vi è stata emissione della fattura al momento di emissione del voucher. Infatti, solo ai fini Iva, l’operazione si può considerare effettuata, ma non anche ai fini delle imposte sui redditi. L’impresa emittente non ha titolo di registrare il ricavo al momento di emissione del buono.
L’effetto contabile che si determina è quello di una divergenza tra volume d’affari Iva ed i ricavi o compensi, validi per le imposte sui redditi. Infatti, il ricavo potrà essere registrato solo al momento del successivo utilizzo del buono, quando avviene la materiale cessione del bene o prestazione del servizio. Questo, per il rispetto del principio di competenza economica.
Principio di competenza economica |
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L’articolo 2423-bis del Codice civile prevede che nella redazione del bilancio si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. |
Come detto l’emissione del buono non determina l’imputazione di un ricavo, che si realizza al momento della cessione del bene o prestazione del servizio, correlando il ricavo al costo di acquisto del bene o servizio. Al momento dell’emissione del buono contabilmente si ha la registrazione di un acconto, attraverso la movimentazione di una voce di debito (in dare – Stato patrimoniale voce D.6 con l’applicazione dell’OIC 19).
Per questo motivo è necessario che l’impresa determini, contabilmente, una riconciliazione di questi dati. Il tutto, non solo per esigenze di rendicontazione interna ma, soprattutto, ai fini accertativi.
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