Con il termine “bare fiscali” si fa riferimento all’acquisizioni di aziende con rilevanti perdite fiscali. Si tratta di operazioni effettuate prevalentemente a fini elusivi. Con questo procedimento una società che presenta utili assorbe una società in perdita al solo scopo di abbattere la propria base imponibile.
Tale pratica si attua, soprattutto, con operazioni di fusione, ma anche in caso di applicazione del c.d. “consolidato fiscale” nei gruppi societari. Se questo comportamento non ha una valida motivazione economica/strategica, si configura come un’operazione elusiva.
Disciplina antielusiva
L’art. 84 comma 3 del TUIR (introdotto nell’ordinamento dall’art. 8 del D.Lgs. n. 358/97) con l’obiettivo di frenare la pratica elusiva del commercio delle cd. “bare fiscali”, inibisce il riporto a nuovo delle perdite fiscali pregresse laddove la maggioranza delle azioni o quote della società titolare delle perdite venga trasferita o, comunque, acquisita da terzi e, inoltre, risulti modificata, in uno spazio temporale compreso fra il secondo esercizio anteriore al trasferimento e il secondo esercizio successivo, l’attività principale effettivamente esercitata dalla medesima società nei periodi di formazione delle perdite.
Il legislatore ha voluto introdurre una limitazione antielusiva al riporto delle perdite al fine di soddisfare l’esigenza di evitare operazioni aventi per scopo l’acquisto di società con perdite fiscalmente rilevanti effettuato al solo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Il limite del riporto delle perdite fiscali, ex art. 84 del TUIR, trova applicazione al realizzarsi congiunto dei seguenti presupposti:
- Trasferimento a terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria (prima condizione);
- Modifica dell’attività esercitata nell’anno ovvero nel biennio successivo o antecedente al trasferimento delle partecipazioni acquisite (seconda condizione).
Di fatto, quindi, la norma in commento trova applicazione ogniqualvolta venga accertata una discontinuità tra l’attività esercitata nei periodi d’imposta in cui sono state realizzate le perdite e l’attività esercitata a seguito del passaggio di proprietà.
Riferimenti di prassi
- Risposta a interpello n. 367/E/2019;
- Risposta a interpello n. 214/E/2022.