Applicazione art. 172 TUIR neutralità fiscale per la partecipazione in una società italiana detenuta da società risultante fusione estera.
La fusione tra due società di diritto estero può avere conseguenze che impattano anche sulla fiscalità nazionale. Il caso può essere quello di una fusione societaria tra due società di diritto estero, dove una delle quali (società incorporata) detiene una partecipazione in una società fiscalmente residente in Italia. In merito a questa fattispecie l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 294/E/2023, ha chiarito che è plausibile l’applicazione del regime di neutralità fiscale, ex art. 172 del TUIR.
Il caso affrontato nella risposta ad interpello riguarda una fusione tra società residenti in Israele in cui avviene il trasferimento dal patrimonio del dante causa all’avente causa di una partecipazione in una società di diritto italiano. L’operazione di fusione comporta il trasferimento nel patrimonio di un soggetto residente in Israele in relazione alla partecipazione detenuta nella società italiana di proprietà della società incorporata. Il quesito posto riguarda l’applicazione del regime di neutralità fiscale
Criteri di collegamento per la plusvalenza
Per capire il presupposto della domanda è necessario prendere a riferimento quanto previsto dalla normativa fiscale convenzionale e nazionale in merito alla tassazione delle plusvalenze. Vediamo, di seguito le disposizioni interessate.
Normativa convenzionale
| Art 13, par. 5 Convenzione Italia / Israele – Tassazione plusvalenze |
|---|
| Gli utili che un residente di uno Stato Contraente deriva dall’alienazione di azioni o diritti, diversi dai casi previsti al paragrafo 4, in una società o altra persona giuridica dell’altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato, solo a condizione che il residente del primo Stato Contraente abbia posseduto direttamente o indirettamente nel periodo di 24 mesi precedente tale alienazione di azioni o diritti con il 10% o più del potere di voto della società o altra persona giuridica. La percentuale di imposta di cui alla frase precedente applicata dall’altro Stato non può superare il 20% dell’ammontare dell’utile. |
Normativa nazionale
Abbonati per continuare a leggere
Accedi a tutti i contenuti premium di Fiscomania.com
Abbonamento trimestrale
- Accesso a tutti gli articoli premium
- Guide operative, checklist e modulistica
- Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
- Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Abbonamento annuale
- Accesso a tutti gli articoli premium
- Guide operative, checklist e modulistica
- Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
- Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Sei già abbonato?