Per avviamento deve intendersi la capacità dell’azienda di produrre un reddito superiore a quello mediamente atteso per il settore in cui la stessa opera. Se tale capacità esiste si avrà un valore positivo (goodwill), mentre se tale capacità è inesistente, vuoi perché il reddito prospettico è inferiore a quello mediamente atteso per il settore in cui l’azienda opera, vuoi perché lo stesso è addirittura negativo, si avrà un valore negativo (badwill).
L’avviamento è l’attitudine di un’azienda a produrre utili. Si tratta di un concetto contabile che fa riferimento alla differenza tra capitale economico aziendale e valori di bilancio. Tale valore si esplica nel momento in cui si intende quantificare un complesso di elementi d’azienda capaci di creare valore.
Quando si parla di avviamento di azienda occorre sempre tenere in considerazione le sue peculiarità. Infatti, questo si caratterizza, rispetto alle altre poste di bilancio, per:
- La presenza di fattori specifici che concorrono positivamente alla realizzazione del reddito di impresa, ma che non hanno un valore autonomo (reputazione, prestigio, reputazione, fiducia etc);
- L’incremento di valore dei beni aziendali rispetto alla somma dei singoli beni. Sostanzialmente questo valore riguarda l’intera azienda che assume un valore intrinseco maggiore rispetto alla sommatoria dei beni che la compongono.
Da un punto di vista formale questo può essere generato internamente o essere acquisito a titolo oneroso attraverso l’acquisto di un’azienda (o di un ramo di essa).
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L’avviamento di azienda nei principi contabili
L’OIC 24 si occupa dell’avviamento di azienda. In particolare, questo rappresenta la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un’azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni quali: sinergie produttive o commerciali, l’extra reddito generato da prodotti innovativi, il miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato etc.
Nel principio contabile nazionale, si hanno due eccezioni di avviamento:
- Originario: il complesso di effetti derivanti da una gestione aziendale efficiente ed efficace nella combinazione dei fattori produttivo e delle risorse intangibili. Il valore di tale complesso di effetti, non può essere capitalizzato;
- Derivato: valore differenziale, derivante da specifiche operazioni di trasferimento di un complesso funzionante (azienda o ramo di azienda), ovvero acquisto, conferimento, fusione o scissione). Il valore deve essere capitalizzato in bilancio alle condizioni previste dal codice civile e dai principi contabili.
L’avviamento di azienda è quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato per l’acquisizione del complesso aziendale. Tuttavia, tale valore non è separabile dall’azienda e non può essere suscettibile di rapporti giuridici autonomi.
Quando è possibile rilevare l’avviamento in bilancio?
In base allo schema previsto dall’ art. 2424 c.c., l’avviamento è classificato tra le immobilizzazioni immateriali, alla voce B.I.5.
Ai sensi dell’art. 2426, co. 1 n. 6 c.c. “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo di bilancio con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto“. Sostanzialmente, ai fini dell’iscrizione nell’attivo dello Stato patrimoniale è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:
- Acquisizione a titolo oneroso (dall’acquisto di azienda o di ramo di azienda, o da operazione di conferimento, scissione o fusione);
- Ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- Èf costituito da elementi ad utilità differita nel tempo in grado di generare benefici economici futuri (conseguimento di utili nel tempo);
- Verifica del requisito della recuperabilità del costo.
Nel rispetto dei requisiti sopra indicati il valore dell’avviamento di azienda è dato dalla differenza tra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione dell’azienda o del ramo di azienda ed il valore corrente degli elementi attivi e passivi che vengono trasferiti.
Come si calcola l’avviamento?
L’avviamento può essere determinato con metodo diretto o indiretto. Questo è determinato con metodo diretto se per il suo calcolo non è necessario effettuare una preventiva valutazione reddituale del capitale del complesso aziendale trasferito. Il metodo indiretto, invece, è dato dal confronto tra il valore economico ed il valore contabile del capitale.
Il calcolo è dato dalla seguente formula:
Avviamento= Valore Economico – Patrimonio Netto
In questa formula l’elemento più complesso da determinare è sicuramente il valore economico del capitale. Questo può essere determinato ricorrendo a metodi reddituali, finanziari o patrimoniali. Per approfondire il calcolo è necessario approfondire i criteri legati alla determinazione del valore di un’azienda. Per la valutazione dell’azienda l’incarico viene affidato, generalmente, ad un perito esterno all’impresa. Sono, comunque, disponibili anche diversi metodi di calcolo utilizzati da professionisti abilitati come i dottori commercialisti.
Quando si registra un avviamento negativo?
L’avviamento negativo si verifica quando il risultato reddituale è inferiore al risultato patrimoniale (come dato medio degli ultimi tre esercizi). Quantitativamente l’avviamento negativo risponde alla diminuzione di valore del patrimonio di un’azienda che è in perdita.
Questo risultato è indice di un complesso funzionante che, in termini di efficienza, ha un valore inferiore ai valori che lo compongono. Le perdite, in tali casi, hanno un peso così rilevante sul valore del capitale economico da far scendere il valore fortemente al di sotto del limite minimo della valutazione di un complesso aziendale in funzionamento. Trattandosi di un valore negativo non viene iscritto nel bilancio di chi acquista l’azienda, né nel bilancio di chi la cede, indipendentemente dalle condizioni giuridiche, eccezionali o normali.
Il processo di ammortamento
Secondo quanto previsto dall’art. 2426 co. 1 n. 6 c.c., “l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni“. Inoltre, “nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento“.
L’ammortamento deve essere effettuato secondo la sua vita utile. La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale del valore e non può essere modificata negli esercizi successivi (§ 66 OIC 24). Ai fini del calcolo della stima della vita utile la società prende inconsiderazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l’avviamento (§ 67). Infine, occorre ricordare che, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, questo deve essere ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni.
Registrazione contabile dell’ammortamento
La scrittura contabile dell’ammortamento commerciale è la seguente:
CONTO | DARE | AVERE |
---|---|---|
AMMORTAMENTO AVV.TO | xxx | |
FONDO AMMORTAMENTO AVV.TO | xxx |
La svalutazione per perdite durevoli di valore
L’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al costo (al netto dell’ammortamento) deve essere iscritta a tale minore valore (art. 2426 co. 1 n. 3 c.c.). La differenza è imputata a Conto economico come perdita durevole di valore (documento OIC 9, § 14). La scrittura contabile della svalutazione è la seguente:
CONTO | DARE | AVERE |
---|---|---|
SVALUTAZIONE AVV.TO | xxx | |
FONDO SVALUTAZIONE AVV.TO | xxx |
Un aspetto che caratterizza ulteriormente questa posta di bilancio riguarda l’impossibilità di ripristini di valore. Infatti, qualora vengano meno i motivi hanno giustificato la svalutazione, la rettifica di valore non può essere effettuata.
Deducibilità delle quote di ammortamento
Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso (art. 103 co. 3 del TUIR). Il processo di ammortamento deve, quindi, esaurirsi in un periodo non inferiore a 18 esercizi, che corrisponde ad un’aliquota massima di ammortamento pari a 5,56%.
Laddove la quota di ammortamento rilevata a Conto economico ecceda la quota fiscalmente deducibile, occorre operare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, rilevando contabilmente la corrispondente fiscalità differita.
L’imposta di registro
L’art. 51 del DPR n. 131/86, afferma che la base imponibile dell’imposta di registro deve essere individuata nel “valore dei beni” dichiarato dalle parti in atto o, in mancanza o se superiore, nel corrispettivo pattuito, precisa che, per gli atti aventi ad oggetto aziende, per “valore” deve intendersi il “valore venale in comune commercio”.
Inoltre, “per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse“, il valore dichiarato dalle parti nell’atto o il corrispettivo pattuito “è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento” ed escluse le unità da diporto di cui all’art. 7 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 ed i beni mobili iscritti nei pubblici registri di cui all’art. 11-bis della tabella, allegata al DPR 131/86, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L’ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto” (art. 51 co. 4 del DPR 131/86).
L’avviamento deve essere considerato nella base imponibile dell’imposta di registro sulla cessione di azienda, non solo ove sia positivo, ma anche ove si concretizzi in un valore negativo.
Informazioni da inserire in Nota integrativa
Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, nella Nota integrativa del bilancio devono essere fornite le seguenti informazioni in relazione all’avviamento di azienda. Si tratta delle seguenti:
- La motivazione delle “modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati” (art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.);
- I criteri applicati nella valutazione delle voci, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.);
- I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 co. 1 n. 2 c.c.);
- La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio (art. 2427 co. 1 n. 3-bis c.c.).
Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali, la Nota integrativa indica il metodo e i coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali.