La busta paga del settore autotrasportatori si caratterizza per una grande difficoltà di programmazione e rendicontazione in capo al datore di lavoro.
Normalmente l’orario di un dipendente viene registrato manualmente o per il tramite di un badge, tuttavia nel caso di un autotrasportatore le presenze coincidono con i viaggi effettuati. Data questa prima considerazione diventa quindi complicato per il datore di lavoro reperire tali informazioni, se non con l’ausilio di sistemi GPS o di geolocalizzazione.
Data la stringente normativa di riferimento che definisce l’orario di lavoro, bisogna chiedersi in primis se sia lecito tracciare il percorso effettuato dal proprio dipendente con l’ausilio di tali strumenti o se questi costituiscano un elemento illegittimo con riguardo al controllo del lavoratore.
In secondo luogo, come determinare l’orario giornaliero tenuto conto degli obblighi di pausa e di guida del conducente, in quale modo andranno conservati i dati di marcia e quali sanzioni sono previste in mancanza di regolare tenuta.
I CCNL di riferimento oggetto dell’articolo sono il CCNL Autotrasporto Merci Artigianato e il CCNL Autotrasporto – Merci Industria con focus sul personale conducente di automezzi.
Se rientri in questo settore e vuoi approfondire alcuni elementi con riflesso sul tuo cedolino paga o quello del tuo dipendente ti invito alla lettura del presente articolo, potrai prendere atto di alcuni aspetti tipici del prospetto retributivo nel settore autotrasportatori.
Indice degli Argomenti
Inquadramento del personale
I CCNL dell’autotrasporto Merci Artigianato e Merci – Industria regolano il rapporto di lavoro del personale dipendente delle imprese di spedizione, aziende esercenti autotrasporto merce su strada per conto terzi, imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, ecc.
Tabelle retributive e livelli
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore autotrasporti prevede una classificazione dei lavoratori in diversi livelli, ciascuno con stipendi minimi stabiliti. Queste tabelle retributive vengono aggiornate regolarmente e riflettono le variazioni economiche del settore. Gli autotrasportatori devono essere consapevoli del proprio livello di inquadramento, poiché questo influisce direttamente sulla loro retribuzione.
Con riguardo agli autotrasportatori, l’inquadramento previsto a seguito dei recenti rinnovi del CCNL fa riferimento a diversi livelli:
Qualifica 3
LIVELLO A3: sono i conducenti con patente C – E nazionale e internazionale operanti in aree produttive e logistiche. Sono classificati in questo livello i dipendenti che operano servizi di trasporto all’interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminali e cave. Viene specificato anche l’inquadramento per chi effettua servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le quali l’impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio dei servizi.
LIVELLO B3: sono i conducenti con patente C – E nazionale e internazionale. Sono classificati in questo livello i conducenti che effettuano servizi di trasporto in ambito nazionale e internazionale senza particolari abilitazioni.
LIVELLO C3: sono i conducenti con patente C – E nazionale e internazionale. Sono classificati in questo livello i conducenti che effettuano servizi di trasporto in ambito nazionale e internazionale in possesso di particolari abilitazioni o per servizi di trasporto effettuati con particolari attrezzature (ad esempio il trasporto di autovetture con bisarche).
Qualifica 2
LIVELLO D2: rientrano i conducenti che utilizzano autocarri isolati per i quali è previsto il possesso della patente C e che effettuano servizi di trasporto all’interno di aree produttive, logistiche, portuali .. ecc. Rientrano, anche, coloro che effettuano trasporti ripetitivi con origine e termine presso lo stesso luogo e servizi di trasporto con veicoli dotati di apparati di sollevamento entro le 20 tonnellate.
LIVELLO E2: conducenti in possesso di patente C che effettuano operazioni di trasporto merci con autocarri isolati in ambito nazionale e internazionale senza particolari abilitazioni.
LIVELLO F2: conducenti in possesso di patente C che effettuano operazioni di trasporto merci con autocarri isolati in ambito nazionale e internazionale con specifiche abilitazioni.
Qualifica 1
LIVELLO H1: conducenti in possesso di patente B e non dotati di cronotachigrafo che svolgono attività di corriere espresso con attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti.
LIVELLO G1: conducenti in possesso di patente B e non dotati di cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio.
Altri inquadramenti non saranno oggetto del presente articolo.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro di un autotrasportatore è definito come il periodo durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro a disposizione del datore di lavoro ed esercita le specifiche attività.
Si intende con questo il periodo di lavoro dedicato al trasporto, dunque: il carico e lo scarico merce (rientra anche il processo di verifica di entrambe le fasi), la manutenzione del veicolo, adempimento di obblighi legali o regolamentari legati al trasporto in corso e formalità doganali.
Per i conducenti inquadrati ai livelli A, B, C, E, F, l’orario di lavoro a tempo pieno è di 47 ore settimanali.
I conducenti inquadrati ai livelli D, G e H, l’orario a tempo piano è di ore 39 ore settimanali, salvo la facoltà di applicare 44 ore settimanali per i livelli G e H con opportuni accordi aziendali e territoriali integrativi sottoscritti.
Con riguardo agli obblighi di rispetto dei tempi di guida degli autotrasportatori, previsti dal Regolamento CEE n. 561/06, sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro e andranno retribuiti con relativa indennità di trasferta, i periodi di interruzione della guida previsti all’Art. 7.
L’articolo in questione, prevede che dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza sia osservata dal conducente un‘interruzione di almeno 45 minuti consecutivi a meno che non inizi un periodo di riposo. In alternativa, l’interruzione può essere sostituita da un’interruzione di 15 minuti, seguita da ulteriore di almeno 30 minuti. Questa alternativa va osservata nell’arco delle quattro ore e mezza.
Altre esclusioni dal computo dell’orario di lavoro sono indicati dal D.Lgs. n. 234/07 con riguardo ai riposi intermedi da effettuarsi obbligatoriamente.
Periodo di guida
I limiti previsti per la guida sono molto difficili da rispettare, soprattutto tenendo presente che le società di spedizione si trovano spesso a fronteggiare momenti di surplus di spedizioni e gli stessi autisti possono ritrovarsi bloccati nel traffico, facendo ritardare la spedizione. Tuttavia, esistono una serie di limiti che non vanno assolutamente superati e possono essere così sintetizzati:
Il periodo di marcia del conducente è di 9 ore nelle 24 giornaliere. Vi è la possibilità di arrivare sino a 10 ore per non più di due volte nell’arco della stessa settimana. Il limite di guida settimanale è di 56 ore e di massimo 90 ore nell’arco di due settimane.
Lavoro notturno
In caso di lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore, come disposto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 234/07.
Retribuzione e mensilità aggiuntive
La retribuzione degli autotrasportatori comprende diverse componenti, tra cui le mensilità aggiuntive come la tredicesima e la quattordicesima. Questi elementi sono fondamentali per garantire un compenso adeguato rispetto alle ore lavorate. Le indennità di trasferta, che variano a seconda delle fasce orarie e della tipologia di trasporto (nazionale o internazionale), rappresentano un’altra voce importante della busta paga. Queste indennità sono esenti da tassazione fino a determinati limiti stabiliti dalla legge e vengono erogate in base ai tempi di viaggio.
Scatti di anzianità e superminimi
Oltre alla retribuzione base, gli autotrasportatori possono beneficiare di scatti di anzianità, che premiano l’esperienza lavorativa accumulata nel tempo. I superminimi possono essere previsti da contratti individuali o collettivi e rappresentano un ulteriore incremento rispetto alla retribuzione standard. È importante che queste voci siano chiaramente indicate nella busta paga per garantire trasparenza e correttezza.
Rendicontare le presenze di lavoro
Dopo aver dato una veloce panoramica sui principali aspetti dell’orario del personale viaggiante, veniamo alla domanda cruciale: Come posso adoperarmi per programmare e rendicontare le ore del personale viaggiante rispettando tutti i limiti previsti?
Innanzitutto, il personale viaggiante deve essere formato con appositi corsi in materia di tempi di guida. L’osservanza dei tempi di guida è un obbligo imprescindibile, e pesantemente sanzionato se non rispettato. I tempi di guida vengono annotati nei cronotachigrafi e vanno obbligatoriamente esibiti in sede di controllo. Il dipendente che non li rispetti potrà essere sanzionato dal datore di lavoro, che si è adoperato per mettere al corrente lo stesso circa la normativa di riferimento.
I sistemi GPS e di GEOLOCALIZZAZIONE non possono essere utilizzati per tenere sotto controllo lo svolgimento della prestazione di lavoro. All’atto dell’installazione di questi dispositivi deve essere concordato con il dipendente che il fine degli stessi è a scopo di vigilanza del mezzo e della merce.
L’autista dovrà conseguire inoltre i corsi obbligatori per la Carta di Qualificazione del Conducente tenuti da enti appositi.
Apprendistato
Fermo restando il limite d’età per il conseguimento della patente fissato ai 18 anni, la durata del contratto di apprendistato per il settore autotrasportatori varia da un minimo di 24 mesi ad un tetto massimo di 5 anni a seconda dell’inquadramento della qualifica da raggiungere.
Tempo determinato
Per il contratto a tempo determinato è prevista una durata minima pari a 6 mesi sino ad un tetto massimo di 36 al verificarsi di certi requisiti.
Retribuzione
Per il settore autotrasporti è prevista l’erogazione al personale viaggiante delle mensilità aggiuntive, quattordicesima e tredicesima. Oltre ai livelli retributivi, riproporzionati in base all’effettivo orario di lavoro e secondo la percentuale, se presente, del part – time, si vanno ad aggiungere le indennità di trasferta previste dai CCNL di riferimento.
In particolare per gli autotrasportatori sono riconosciute Indennità di trasferta, escluse da tassazione per le soglie di legge previste dal TUIR, con riferimento a diverse fasce orarie:
TRASPORTI IN AMBITO NAZIONALE
Sono individuate le seguenti fasce orarie:
- 6 -12: euro 21,80;
- 12 – 18: euro 33,02;
- 18 – 24: euro 41,16.
TRASPORTI IN TERRITORIO ESTERO
Sono individuate le seguenti fasce orarie:
- 6 – 12: euro 29,94;
- 12 – 18: euro 43,05;
- 18 – 24: euro 60,49.
Ulteriori indennità sono previste per la colazione, pranzo o cena e pernottamento. Per la fruizione delle indennità previste devono essere predisposti specifici prospetti rendicontativi al fine di prevenire le sanzioni previste in sede di controllo per le cd. trasferte fittizie.
Sanzioni
Cronotachigrafo
In caso di controllo stradale o del Ministero del Lavoro, qualora ne fosse fatta richiesta, si è tenuti ad esibire i dati di marci che devono essere obbligatoriamente rendicontati. La sanzione per la mancata esibizione varia da un minimo di 47 euro ad un massimo di 3119 euro con annessa decurtazione di 10 punti.
Tempi di guida
La sanzione per il mancato rispetto dei tempi di guida è duplice. Sono previste, infatti, sanzioni in capo al datore di lavoro per ogni dipendente interessato che varia tra euro 78 e 311.
Altre sanzioni cumulative sono previste per il mancato rispetto dei riposi giornalieri, per i risposi settimanali cumulati ed eventualmente maggiorati del 10% per il superamento di ciascuna soglia prevista da un minimo di euro 38 ad euro 1.600 per ogni violazione.
Nel caso in cui il conducente sia coinvolto in un incidente stradale, direttamente o indirettamente, viene fatta segnalazione immediata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente che a sua volta procederà alla verifica dei dati di marcia del dipendente.
Nel caso di contravvenzioni contratte dal lavoratore, il datore di lavoro, potrà rivalersi sullo stesso al momento dell’erogazione della retribuzione effettuando un recupero in busta paga.
Resta fermo il principio di solidarietà per cui il datore di lavoro, con riferimento al dipendente autotrasportatore, che abbia commesso la violazione, è tenuto all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Predisporre il foglio presenze, il rendiconto delle trasferte e programmare il trasporto, sono gli elementi che caratterizzano il successo di un impresa del settore logistico.
Se necessiti di un supporto sulla programmazione, sulla verifica della tua busta paga, saremo lieti di supportarti in questo delicato settore.
Consulenza del lavoro
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.
Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.