Chi deve iscriversi alla gestione separata INPS? Quali sono le aliquote 2024? La circolare INPS N. 24 2024 ha reso note le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla gestione separata INPS. Se anche tu stai cercando risposta a queste domande, ecco tutto ciò che devi sapere.
La gestione separata INPS è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati. Questa gestione previdenziale nasce con l’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/95, meglio nota anche come “riforma Dini“. Sostanzialmente, questa gestione nasce per offrire una tutela previdenziale obbligatoria ad alcune categorie di lavoratori autonomi. In particolare, si tratta dei lavoratori autonomi non iscrivibili a Casse di previdenza legate ad ordini professionali.
Ancora oggi questo fondo accoglie i contributi previdenziali di tutti i professionisti non iscritti ad Albi o elenchi professionali. Si tratta, quindi, di una gestione previdenziale piuttosto varia. Ivi vengono confluiti contributi derivanti da redditi di professionisti operanti in diversi settori. Sostanzialmente questo fondo previdenziale accoglie contributi di medio/piccolo importo e, pertanto, fa fatica ad erogare prestazioni pensionistiche ai propri iscritti. Prima di andare ad analizzare aliquote ed obblighi contributivi previsti, ci tengo ad invitarti ad effettuare una attenta riflessione prima di avviare un’attività di lavoro autonomo iscrivibile a questo fondo previdenziale. In questo contributo, intendo andare ad analizzare tutte le informazioni utili per l’iscrizione ed il versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.
Indice degli Argomenti
- Cos’è la gestione separata INPS?
- Contribuzione dovuta alla gestione separata
- Chi deve iscriversi alla gestione separata INPS?
- Come ci si iscrive alla gestione separata INPS?
- Qual è il termine per iscriversi?
- Il versamento dei contributi dovuti
- Quali sono le aliquote della Gestione Separata INPS 2024?
- Tabella aliquote Gestione Separata INPS 2024
- Massimale e minimale di reddito 2024
- Ricongiunzione tra gestione separata e casse di previdenza dei professionisti
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti:
Cos’è la gestione separata INPS?
Si tratta di un particolare regime previdenziale che si caratterizza per il fatto di essere separato, da tutti gli altri regimi previdenziali. Infatti, difficilmente i contributi versati a questa gestione possono essere cumulati con quelli di altre gestioni previdenziali. Come ad esempio i contributi dei lavoratori dipendenti o quelli degli artigiani o commercianti. Attualmente, quindi, la questa gestione è un regime previdenziale che accoglie contributi da piccoli autonomi.
Versano in questa gestione attualmente tantissimi piccoli professionisti e lavoratori parasubordinati. Tuttavia, gli importi esigui versati, non permettono all’INPS di poter garantire un trattamento pensionistico efficace a chi raggiunge i requisiti pensionistici. Per questo motivo, è opportuno verificare con attenzione se e quando si è obbligati all’iscrizione a questo particolare regime previdenziale.
Contribuzione dovuta alla gestione separata
La contribuzione dovuta presenta caratteristiche diverse rispetto alle altre gestioni previdenziali obbligatorie (la gestione dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e le gestioni dei commercianti, artigiani, e lavoratori agricoli autonomi).
In particolare:
- L’iscrizione non è subordinata al requisito della prevalenza dell’attività svolta. Essendo obbligatoria ogni qualvolta si sia titolari di determinati redditi. Es. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da collaborazioni coordinate e continuative o redditi da lavoro autonomo professionale. Indipendentemente dal loro ammontare e dalla contestuale iscrizione in altre gestioni previdenziali;
- Quanto sopra trova conferma nella previsione di aliquote contributive differenti a seconda che si tratti di:
- Soggetti iscritti che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Né pensionati;
- Soggetti iscritti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione;
- Ai fini del computo della base imponibile contributiva, si applica il principio di cassa e non di competenza.
Chi deve iscriversi alla gestione separata INPS?
La normativa di riferimento è la Legge n. 335/95. Questa stabilisce quali siano le categorie di soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi a questa gestione previdenziale. Sostanzialmente, si tratta dei lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale, i lavoratori parasubordinati, ed in alcuni casi chi effettua attività di lavoro autonomo occasionale. In dettaglio si tratta delle seguenti categorie di lavoratori:
- Lavoratori autonomi (con partita Iva) senza cassa professionale;
- Collaborazioni coordinate e continuative;
- Venditori a domicilio;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Assegnisti di ricerca e percettori di borse di studio;
- Medici con contratto di formazione specialistica;
- Volontari del servizio civile nazionale.
Lavoratori autonomi senza cassa professionale
Devono iscriversi a questa gestione previdenziale tutti i liberi professionisti, per i quali non è stata prevista alcuna specifica cassa previdenziale. Devono iscriversi i lavoratori autonomi che esercitano un’attività abituale di tipo intellettuale (prevalenza dell’intelletto sull’organizzazione ed i mezzi), che non sono iscritti ad albi o elenchi professionali. Questi professionisti, sono tenuti a versare i contributi dovuti all’INPS. Ad esempio, è il caso degli amministratori di condominio, dei fisioterapisti, consulenti informatici, consulenti di marketing, i consulenti SEO, i fotografi professionisti, etc.
Attenzione però!
Nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale. Tuttavia, nel caso in cui, ai sensi del proprio regolamento, l’attività esercitata non sia iscrivibile. Provo a farti un esempio. Pensa al caso di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente. Stessa cosa per il farmacista che opera come dipendente in una farmacia.
Collaborazioni coordinate e continuative
Devono iscriversi a questa gestione previdenziale anche i soggetti che operano con forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “co-co-co“). Tutte forme che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica. Né giuridica, né previdenziale. In questo caso l’iscrizione deve essere effettuata a cura del datore di lavoro. È opportuno ricordare che rientrano in questa casistica anche gli amministratori di società di capitali che percepiscono il c.d. “compenso amministratore” con cedolino paga.
I venditori a domicilio
La categoria dei venditori a domicilio, ex articolo 36, Legge n. 426/71, che deve iscriversi riguarda i lavoratori con contratto di lavoro autonomo. I venditori a domicilio, infatti, sono considerati professionisti e devono iscriversi a questa gestione previdenziale per il versamento dei contributi previdenziali.
I lavoratori autonomi occasionali
I lavoratori autonomi occasionali, qualora abbiano conseguito redditi superiori alla soglia annua di 5.000 euro lorde devono iscriversi a questo fondo previdenziale INPS. La soglia è riferita alla totalità di committenti annui. In questo caso, il lavoratore è tenuto a comunicare il superamento della soglia ai suoi committenti che devono provvedere all’iscrizione del lavoratore.
Assegnisti di ricerca e di borse di studio
Tutti gli assegnisti di ricerca che operano nelle Università italiane devono iscriversi a questa gestione previdenziale. Stessa cosa per i beneficiari di borse di studio per dottorati di ricerca. Come nei casi precedenti, anche in questa fattispecie, è il datore di lavoro che deve provvedere ad effettuare l’iscrizione dell’assegnista di ricerca o del borsista.
Medici con contratto di formazione specialistica
I medici che hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica sono obbligati all’iscrizione a questa gestione previdenziale residuale prevista dall’Inps.
I volontari del servizio civile nazionale
I volontari del Servizio Civile Nazionale sono obbligati all’iscrizione per i compensi percepiti.
Come ci si iscrive alla gestione separata INPS?
I soggetti sopra individuati sono obbligati all’iscrizione a questo fondo previdenziale INPS. L’iscrizione può essere automatica, all’avvio dell’attività, oppure successiva. Mi riferisco, per esempio, al caso del lavoro autonomo occasionale, dove l’iscrizione è obbligatoria al superamento della soglia dei 5.000 euro di compensi (lordi) percepiti nell’anno.
Competente sulla domanda di iscrizione è la stessa sede INPS che ha la competenza sulla costituzione delle posizioni assicurative dei lavoratori e sulle eventuali azioni di recupero dei contributi. La sede INPS di competenza deve essere così determinata:
- Per il professionista è quella competente nel territorio di residenza;
- Per le collaborazioni, associazioni e simili è quella competente nel territorio in cui è ubicata la sede amministrativa del committente o la filiale. Sede che, a scelta dell’azienda, amministra i pagamenti a favore del singolo soggetto.
Ciascun lavoratore può presentare la domanda di iscrizione telematicamente, al sito del INPS, al seguente indirizzo: www.inps.it/Servizi per il cittadino, attraverso l’utilizzo del canale di accesso SPID. Si tratta di un sistema di accesso con il quale, una volta avuto accesso alla propria pagina personale, è possibile compilare un apposito modulo di iscrizione, oppure, in alternativa, è possibile iscriversi telefonando al numero verde del Contact Center INPS al numero 803 164.
Per approfondire: “Operazione Poseidone: controlli INPS“.
Il modulo di iscrizione
Nel modulo di iscrizione , oltre ai dati anagrafici ed eventuali recapiti sono richieste le seguenti informazioni come:
- La data di inizio dell’attività (ovvero la data di inizio dell’attività indicata nel modulo di apertura della partita Iva);
- La tipologia dell’attività che si intende svolgere, ovvero in qualità di professionista (in tal caso sono richieste alcune informazioni aggiuntive:
- Numero di partita Iva;
- Codice ATECO 2007, eventuale qualifica di socio di studio associato.
Con queste informazioni si può ottenere l’immediata iscrizione. Al termine della procedura viene rilasciata apposita ricevuta che attesta l’avvenuta iscrizione. Deve essere evidenziato che l’iscrizione è unica. Una volta iscritto il lavoratore, anche se cessa l’attività, e poi viene ripresa dopo qualche anno, l’iscrizione effettuata a suo tempo rimane valida. In pratica una volta effettuata l’iscrizione non ci sono cancellazioni, si rimane iscritti a vita a questa gestione, anche se in futuro potrebbero verificarsi periodi ove non vi sono obblighi di versamento.
Qual è il termine per iscriversi?
Il termine per l’iscrizione è di 30 giorni dal momento di apertura della partita Iva, o dal momento in cui inizia l’attività lavorativa per cui è obbligatoria l’iscrizione. Per i lavoratori autonomi, considerando che i primi contributi verranno versati soltanto al momento della prima dichiarazione dei redditi utile (dichiarazione ove il professionista dichiara un reddito imponibile positivo) è plausibile che l’iscrizione possa avvenire anche entro questa data senza alcuna sanzione.
Il versamento dei contributi dovuti
I soggetti obbligati all’iscrizione a questo fondo INPS sono obbligati a versare i relativi contributi previdenziali obbligatori. Tali contributi vengono calcolati e versati con modalità diverse a seconda della tipologia di lavoro svolta. Ogni tipologia di soggetto obbligato, infatti, ha diverse modalità di calcolo e versamento dei contributi previdenziali dovuti. Di seguito passo in rassegna le varie casistiche che si possono presentare la per la determinazione ed il versamento dei contributi.
Contributi previdenziali dei lavoratori parasubordinati
I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. “co-co-co“) sono anche detti lavoratori parasubordinati. I lavoratori parasubordinati rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Si tratta di lavoratori che sono funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.
Quali sono i requisiti del lavoratore parasubordinato?
I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi:
- L’autonomia. Il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa. Tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
- Il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale. Potere esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore. Esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione;
- La prevalente personalità della prestazione;
- La continuità. Deve essere ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa. Quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale;
- Oggetto della collaborazione devono essere attività con contenuto artistico-professionale o anche attività manuali e operative. Purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
- La non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
- La retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.
Ai fini fiscali i redditi percepiti dai co-co-co sono stati considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale qualificazione fiscale dei compensi da collaborazione comporta l’applicazione degli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente. Quali ad es. le diverse norme di definizione della base imponibile (articolo 51 del DPR n. 917/86).
Lavoratori parasubordinati e versamento dei contributi
Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate il contributo previdenziale dovuto deve essere suddiviso in due parti. Infatti, il contributo previdenziale è in parte a carico del committente ed in parte a carico del collaboratore. In particolare, le quote di ripartizione del contributo dovuto sono le seguenti:
- 2/3 del contributo dovuto è a carico del committente e per
- 1/3 il contributo rimane a carico del collaboratore sotto forma di ritenuta dal suo compenso.
L’obbligo di versamento compete del contributo, tuttavia, al committente anche per la quota a carico del lavoratore (spetta al committente anche l’iscrizione del collaboratore nel portale INPS). La quota di contributo a carico del collaboratore viene direttamente trattenuta in busta paga all’atto della corresponsione del compenso.
Importante:
Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente deve inoltre acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi).
Il versamento del contributo previdenziale deve essere effettuato con modello F24 ed il termine di scadenza è il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Questo è quanto stabilito dalle disposizioni previste dai D.Lgs. n. 241/97 e n. 422/98 in materia di riscossione unificata.
Lavoro autonomo occasionale e versamento dei contributi INPS
Per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale , ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, presentano regole proprie. Infatti, al superamento della soglia dei 5.000 euro di compensi lordi annui, si applicano le stesse regole viste per i Collaboratori Coordinati e Continuativi viste sopra.
Questo significa che il lavoratore autonomo occasionale è chiamato a comunicare in anticipo al proprio committente il superamento della soglia. Ricevuta tale comunicazione il committente effettua l’iscrizione del lavoratore a questa gestione previdenziale INPS. Una volta effettuata l’iscrizione, nella ricevuta del lavoratore deve essere applicata la ritenuta previdenziale sul compenso spettante al lavoratore. Anche in questo caso 2/3 del contributo dovuto sono a carico del committente, mentre il restante terzo deve essere trattenuto dal compenso del lavoratore occasionale.
La ritenuta previdenziale è una ulteriore trattenuta oltre a quella fiscale che deve essere trattenuta dal compenso spettante al lavoratore occasionale. Ti consiglio di fare molta attenzione, perché su questo aspetto vengono commessi sempre tantissimi errori. Se hai bisogno di aiuto su come compilare correttamente la ricevuta leggi questo articolo: “Ricevuta lavoro autonomo occasionale: compilazione“.
Contributi previdenziali dei lavoratori autonomi
Come hai visto sono obbligati all’iscrizione tutti i professionisti che esercitano attività non compresa in Albo o Elenco professionale. Si tratta di attività di tipo professionale o artistico che non hanno una autonoma gestione previdenziale. Per questi lavoratori il contributo si calcola sulla differenza tra i ricavi e costi deducibili derivanti dall’attività esercitata. Questa rappresenta la base imponibile sulla quale dovranno essere applicate le aliquote, stabilite ogni anno dall’INPS. Quindi, la base per effettuare il calcolo dei contributi previdenziali è data dal reddito professionale generato ogni anno.
IMPORTANTE: |
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Il reddito professionale è dato dalla differenza tra ricavi tassabili e costi deducibili dal reddito. Su questo importo viene calcolato il contributo previdenziale dovuto annualmente. |
Lavoratori autonomi e versamenti dei contributi previdenziali INPS
Il contributo previdenziale totale annuo così determinato dovrà essere versato con lo stesso meccanismo di acconto e saldo previsto per le imposte sui redditi. In pratica il 30 giugno di ogni anno deve essere versato il saldo del contributo dell’anno precedente. Contestualmente deve essere versato anche il contributo in acconto per l’anno in corso. Contributo previdenziale calcolato come il 50% del contributo dovuto nell’anno precedente. Inoltre, entro il 30 di novembre deve essere versato il secondo acconto per il periodo di imposta in corso. In questo caso il versamento è dato dal restante 50% del contributo calcolato sull’anno d’imposta precedente. Come detto, tutti i versamenti devono essere effettuati con modello F24.
Applicazione della rivalsa INPS in fattura da parte del professionista
I professionisti che aderiscono a questo fondo hanno la possibilità (e non l’obbligo) di addebitare ai propri committenti il contributo del 4% a titolo di rivalsa. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente. Si tratta della possibilità concessa dal legislatore per far concorrere al versamento dei contributo previdenziale anche del prestatore anche il committente.
IMPORTANTE: |
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Attenzione però, perché il contributo previdenziale a titolo di rivalsa costituisce reddito professionale soggetto a tassazione IRPEF. In pratica, il professionista ha facoltà di addebitare al cliente il 4% della prestazione professionale. Tuttavia, questo contributo del 4% costituisce reddito tassabile per il professionista. |
Per approfondire: “Rivalsa Insp: l’applicazione in fattura“.
La scadenza del versamento contributivo
La scadenza per il versamento del contributo a saldo è quella prevista per il versamento delle imposte sui redditi. Generalmente il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, per i soli soggetti ISA per il 2024 il termine è stato prorogato al 31 luglio. Il versamento riguarda i contributi dell’anno precedente (ad esempio, il 30 giugno dell’anno “n“, è in scadenza il versamento del contributo a saldo relativo all’anno di imposta “n-1“). Su tale importo devono poi essere detratti gli acconti versati relativi a tale periodo di imposta. In questo modo si determina il contributo netto a saldo da versare.
Versamento degli acconti
Oltre al versamento del saldo, i professionisti iscritti sono tenuti a versare due acconti riferiti all’anno di imposta in corso. Gli acconti si determinano prendendo a riferimento l’80% del contributo dovuto calcolato sul reddito imponibile Irpef dichiarato nel modello Redditi Persone Fisiche relativo all’anno di imposta precedente.
Ad esempio, nell’anno di imposta “n” gli acconti sono dovuti sull’80% del contributo a saldo dovuto per l’anno “n-1“, prendendo a riferimento il reddito imponibile Irpef dichiarato nel modello Redditi per l’anno di imposta “n-1“. Gli importi relativi al reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, su cui calcolare l’acconto, sono ricavabili:
- Nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), nel rigo RE25 relativo al reddito imponibile Irpef;
- Nel quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98/2011 avendo barrato la casella “autonomo”) nel rigo LM6-LM9.
- Nel quadro LM (reddito dei soggetti che applicano il Regime Forfettario) nel rigo LM36.
Due rate di pari importo
L’acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Quindi per l’anno di imposta “n”, il primo acconto per i contributi dovuti deve essere versato entro il 30 giugno “n” o il 30 luglio “n”, con la maggiorazione dello 0,4%. Mentre il secondo acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre, sempre dell’anno “n”.
Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l’acconto dovuto con il metodo previsionale. Questo, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nell’anno in corso inferiore a quanto dichiarato nell’anno di imposta precedente e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. Bisogna prestare la dovuta attenzione nell’eventuale calcolo degli acconti con il metodo previsionale. Infatti, qualora tali acconti non dovessero risultare essere sufficienti a coprire il saldo del contributo dovuto nell’anno, si rendono applicabili sanzioni amministrative.
Compensazioni INPS e tassazione separata
L’articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del TUIR prevede che siano assoggettate a tassazione separata, salva l’opzione per la tassazione ordinaria, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito di una detrazione. Nella casistica vi rientra anche l’ipotesi di contributi versati che, rivelatisi poi eccedenti rispetto a quelli effettivi calcolati in sede di saldo. Tipicamente, la situazione si presenta quando il reddito di un anno, utilizzato come base di computo per gli acconti, cala drasticamente nel periodo successivo.
In questi casi nella dichiarazione dei redditi successiva, i contributi versati in acconto durante l’anno risultano eccedenti l’effettivo debito, con la conseguenza che l’esubero può essere oggetto di compensazione nel modello F24. In questo caso, nel quadro RM del modello Redditi P.F. il contribuente deve segnalare la restituzione dell’importo dei contributi INPS a credito utilizzati in F24 (pari all’importo utilizzato in compensazione), assoggettando tale importo:
- A tassazione separata, come regola di default, oppure
- E’ possibile optare per la tassazione ordinaria.
Quali sono le aliquote della Gestione Separata INPS 2024?
L’INPS, con la Circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, ha reso note le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata per l’anno 2024.
Soggetti iscritti anche ad altra gestione previdenziale o pensionati
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate
Per quanto riguarda i collaboratori e figure assimilate, l’aliquota contributiva per il 2024 è pari al 33% a cui si aggiungono le seguenti aliquote:
- 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22% per la tutela della maternità e paternità;
- 1,31% per la DIS COLL.
Tabella di riepilogo: aliquote per collaboratori e figure assimilate
La percentuale da applicare alle diverse categorie di collaboratori e figure assimilate è indicata nella tabella di seguito:
Codice | Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA | IVS | Malattia Maternità ANF | Maternità ex D.M. 12.7.2007 | DIS-COLL | Totale |
1A – 1E | AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1B | SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1C | REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1D | LIQUIDATORE DI SOCIETA’ | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
02 | COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
03 | PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
04 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
05 | DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
06 | CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
07 | VENDITORE PORTA A PORTA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
09 | RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
11 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
12 | RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
13 | ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
14 | FORMAZIONE SPECIALISTICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
17 | CONSULENTE PARLAMENTARE | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
18 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015 | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
19 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti | 25,00 | 0,50 | 0,22 | 0,35 | 26,07 |
20 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
Aliquote contributive e di computo per professionisti
Per l’anno 2024 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:
- Aliquota contributiva per l’invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%;
- Aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72% relativa alla tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale;
- Aliquota aggiuntiva pari a 0,35% per i soggetti di cui al comma 143, a decorrere dall’anno 2024, per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Pertanto, l’aliquota contributiva complessiva dovuta dai professionisti alla Gestione separata è pari a 26,07 per cento.
Professionisti | Aliquote |
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Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 26,07 per cento (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO) |
Tabella aliquote Gestione Separata INPS 2024
Riepilogando, per l’anno 2024, sono previste le seguenti aliquote, così come pubblicato dalla Circolare INPS n. 24 del 29 gennaio 2024.
Tabella aliquote 2024
Di seguito il riepilogo per aliquote previste.
COLLABORATORI | ALIQUOTE |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL | 35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
LIBERI PRIFESSIONISTI | ALIQUOTE |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Massimale e minimale di reddito 2024
Per l’anno 2024 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95, è pari a euro 119.650. Pertanto, le aliquote per il 2024 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino
al raggiungimento del citato massimale.
Per l’anno 2024 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 18.415 euro.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 4.419,6. Mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un
contributo annuale pari ai seguenti importi:
- 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
- 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% ai fini IVS e 197,04 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%.
- 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
- 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
- 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.
Per approfondire: “Come aprire partita Iva senza pagare contributi INPS“.
Ricongiunzione tra gestione separata e casse di previdenza dei professionisti
I contributi versati alla gestione separata INPS possono essere ricongiunti con i contributi versati nelle casse private dei professionisti iscritti ad albi o ruoli. A fornire questa precisazione importante è stata la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 97/2022 in relazione alla situazione di un contribuente in contenzioso con l’INPS.
Il sistema previdenziale, infatti, permette di utilizzare i singoli versamenti contributi effettuati per il raggiungimento del minimale pensionistico attraverso gli istituti della ricongiunzione, del cumulo e della totalizzazione contributiva.
RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA | Trasferisce i contributi versati nelle diverse casse in quella prescelta dal lavoratore come se questi contributi fossero sempre stati versati in quella determinata cassa. Questa scelta ha un costo a carico del lavoratore ma ha il vantaggio di non prevedere limitazioni nel calcolo della pensione. |
CUMULO CONTRIBUTIVO | I diversi spezzoni di contribuzione danno origine a quote di pensione calcolate secondo le regole proprie di ciascun fondo pensionistico. Quindi si potrebbero avere casi di contribuzione che dà origine a una quota di pensione calcolata col metodo retributivo assieme a un’altra quota calcolata con il metodo contributivo. In ogni caso, il lavoratore riceverà un pagamento unitario. Questa procedura è gratuita per il lavoratore. |
TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA | Prevede esclusivamente il calcolo con il metodo contributivo, ma la pensione viene liquidata con una finestra di 18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di 21 mesi per la pensione anticipata. Anche questa procedura è gratuita per il lavoratore. |
In pratica, la Corte ha chiarito che la L. 45/90 non prevede limitazioni alla facoltà di ricongiunzione contributiva. La legge citata prevede la ricongiunzione dei contributi versati a Casse e fondi obbligatori in termini generali, senza una elencazione specifica dei Fondi pensionistici con i quali sia ammessa.
Consulenza fiscale online
Se hai letto questo articolo molto probabilmente hai necessità di capire meglio il funzionamento dei contributi previdenziali INPS. Che tu sia un lavoratore a progetto oppure un libero professionista, gestire i propri contributi previdenziali non è semplice. Per questo motivo consiglio sempre di rivolgersi ad un dottore commercialista esperto in questo ambito.
Il rischio di commettere errori è elevato, ed è meglio prevenire che modificare gli errori in futuro. Per qualsiasi dubbio contattami.
Domande frequenti:
Il professionista pensionato che continua a svolgere attività di lavoro autonomo senza essere tenuto a versare il contributo soggettivo all’Ente previdenziale di categoria, deve iscriversi all’INPS.
Per la pensione occorrono:
– almeno 5 anni di contribuzione effettiva (no figurativi)
– 57 anni di età
– importo di pensione pari ad almeno l’1,2 dell’importo dell’assegno sociale. Se l’importo è inferiore, per l’erogazione della prestazione bisogna attendere il 65° anno di età.
Devono iscriversi tutti i freelance (liberi professionisti) che non hanno una specifica cassa previdenziale, i lavoratori occasionali, collaboratori coordinati e continuativi, beneficiari di borse, assegnisti di ricerca, i medici che si stanno formando (formazione specialistica).
Se il contribuente non provvede al pagamento entro 30 giorni o non provvede a richiedere il pagamento rateale dell’importo omesso e della sanzione, seguirà una cartella esattoriale dove la sanzione sarà maggiorata al 30% dell’importo.
Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione – Elenco di tutti i servizi: domanda di rimborso.
La cancellazione non è effettuabile tramite portale online e risulterebbe anche inutile in quanto la permanenza non comporta alcun contributo fisso. In ogni caso è necessario un modulo cartaceo nel quale si dichiara la cessazione dell’attività.