Le principali clausole statutarie da inserire nell’atto costitutivo di una Srl per essere preparati ad ogni evenienza. Clausole di prelazione e di gradimento nel trasferimento di quote sociali, ma anche trasferimento a causa di morte e recesso del socio.
La principale caratteristica delle SRL è sicuramente l’ambia autonomia statutaria a disposizione delle soci rispetto, ad esempio, alla più formale rigidità presente nelle società per azioni (SPA). Nelle SRL il Legislatore ha codificato una cornice di regole all’interno delle quali i soci possono modellare, a proprio piacimento, la società secondo le specifiche esigenze e le necessarie cautele richieste dall’attività. Le società, solitamente, fanno ricorso a queste limitazioni con l’intento di cercare di evitare l’uscita di un socio dalla società ovvero impedire l’ingresso nella stessa di nuovi soci non voluti da quelli già presenti, con conseguente mancata monetizzazione da parte del socio uscente. Vediamo, in questo senso, quali sono le principali clausole statutarie che non possono mancare in una SRL a tutela dei soci.
Trasferimento delle quote sociali: clausole indispensabili a tutela dei soci
L’articolo 2469 c.c. prevede che le partecipazioni di una SRL siano liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. In relazione al trasferimento di quote societarie, l’atto costitutivo contemplare diverse disposizioni, ovvero:
- La libera trasferibilità delle partecipazioni senza limitazioni;
- L’intrasferibilità assoluta delle stesse partecipazioni;
- Presenza di particolari condizioni che subordinano il trasferimento o il gradimento degli altri organi sociali o al possesso di determinate qualità da parte dell’acquirente.
In ragione della libertà che caratterizza l’istituto è sempre opportuno andare a specificare nell’atto costitutivo, le vicende che regolano la trasferibilità o meno delle quote, le ipotesi limitative della libera trasferibilità delle partecipazioni e le loro condizioni e termini.
Clausole di intrasferibilità delle quote sociali
Si tratta di clausole statutarie che vengono inserite nello statuto quando si renda opportuno o necessario salvaguardare le attività sociali per la loro forte dipendenza da alcuni requisiti (ad es. professionali) dei soci.
Accanto alla libera circolazione delle quote è possibile prevedere una intrasferibilità assoluta del trasferimento. Naturalmente, l’inserimento nell’atto costitutivo di una clausola di intrasferibilità delle partecipazioni fa sorgere in capo ai soci il diritto di recesso. L’atto costitutivo può stabilire che il recesso non possa essere esercitato per un termine non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione delle partecipazioni.
ESEMPIO DI CLAUSOLA STATUTARI DI INTRASFERIBILITA’ QUOTE SOCIETARIE |
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ART…DIVIETO DI TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI: LE PARTECIPAZIONI SOCIALI SONO INTRASFERIBILI PER ATTO TRA VIVI. IL SOCIO PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 2473 C.C.. TALE DIRITTO DI RECESSO NON PUÒ ESSERE ESERCITATO PRIMA CHE SIANO DECORSI DUE ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ O DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE. |
Clausole di gradimento delle quote sociali
La clausola di gradimento subordina il trasferimento della partecipazione sociale al gradimento verso il cessionario da parte dei soci, degli organi sociali o di terzi.
Possiamo rilevare due differenti casistiche:
- Gradimento “non mero“ – il cessionario, per essere gradito, deve possedere determinati requisiti o qualità quali ad esempio l’appartenenze a categorie professionali, il possesso di requisiti soggettivi di onorabilità, etc. che devono essere previsti dallo statuto;
- Gradimento “mero“ – la cessione dipende dal consenso insindacabile e senza necessità di motivazione o giustificazione dei soci, degli organi sociali o dei terzi.
La clausola di gradimento, per essere legittima e utile, deve avere quale scopo la riceva di un equilibrio tra l’interesse degli organi sociali ed esercitare un controllo discrezionale sulla composizione della base sociale e l’interesse del socio ad alienare liberamente le quote. Le clausole di gradimento “non mero” sono quelle che limitano la trasferibilità delle quote a soggetti in possesso di determinate qualità (professionali o personali) e affidano ad un organo societario, la verifica dell’esistenza di dette qualità. Si possono definire, invece, clausole di “mero gradimento” quelle che subordinano il trasferimento al consenso di un organo sociale, di un socio o di un terzo, senza la necessità di una qualsiasi motivazione (solitamente si parla di gradimento dell’assemblea dei soci o dell’organo amministrativo). Il secondo comma dell’articolo 2469 c.c. ammette la clausola di mero gradimento nello statuto di una SRL. Parallelamente lo stesso comma accorda al socio che dovesse subire il diniego del placet il diritto di recesso da esercitarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dall’articolo 2473 c.c. In alternativa, le quote societarie del socio possono essere acquistate dagli stessi altri soci.
ESEMPIO DI CLAUSOLA STATUTARIA DI GRADIMENTO |
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ART…CLAUSOLA DI GRADIMENTO. IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI È SUBORDINATO AL GRADIMENTO DI….. AL FINE IL SOCIO CHE INTENDE CEDERE, IN TUTTO O IN PARTE, LA PROPRIA PARTECIPAZIONE DEVONO INVIARE COMUNICAZIONE SCRITTA A ….TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO NELLA QUALE SIANO CONTENUTE LE GENERALITÀ DEL POTENZIALE ACQUIRENTE E LA DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DA TRASFERIRE. |
Clausole di prelazione delle quote sociali
La clausola di prelazione prevede che il socio che ha intenzione di cedere, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione sociale, è previamente obbligato a offrire la medesima partecipazione agli altri soci, preferendoli ai terzi.
Nella pratica, sostanzialmente, vi sono due diverse tipologie di clausole di prelazione, ovvero:
- La prelazione propria – il socio titolare del diritto di prelazione deve offrire al socio cedente parità di condizioni, ovvero le stesse condizioni da lui concordate con un promissario terzo acquirente estraneo;
- La prelazione impropria – in questo caso le condizioni della cessione vengono determinate sulla base di determinati criteri o, in caso di disaccordo fra le parti, da un terzo arbitratore.
Con la clausola di prelazione è imposto al socio che intende vendere le proprie quote di offrirle preventivamente agli altri soci, preferendo, a parità di condizioni, questi ultimi rispetto all’eventuale terzo acquirente. La proposta di acquisto indirizzata ai soci beneficiari del patto di prelazione dovrà quindi specificare il prezzo offerto dal terzo, nonché le altre modalità rilevanti del contratto che si intende concludere con lo stesso. La finalità della clausola è quella di rafforzare la compagine sociale, evitando l’ingresso in società a soggetti estranei, per senza impedire al socio che intendesse alienare la propria partecipazione di procedere in tal senso.
L’iscrizione di una clausola di prelazione può essere prevista non solo per i trasferimenti onerosi delle partecipazioni sociali, ma anche per i trasferimenti a titolo gratuito. Nel caso in cui non venga rispettata la prelazione, il trasferimento non acquista efficacia nei confronti degli altri soci e della società e, pertanto, formalmente il cedente resta socio e il cessionario rimane terzo estraneo.
ESEMPIO DI CLAUSOLA STATUTARIA DI PRELAZIONE |
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ART…CLAUSOLA DI PRELAZIONE. IL SOCIO CHE INTENDE CEDERE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE HA L’OBBLIGO DI OFFRIRLA AGLI ALTRI SOCI, I QUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CON UN NON SOCIO, HANNO PRELAZIONE SULL’ACQUISTO. |
Trasferimenti di quote sociali per causa di morte
L’atto costitutivo di una SRL può prevedere che la quota di partecipazione sia intrasferibile per atto mortis causa. L’introduzione di tale clausola negli statuti è condivisibile in quanto, i soci considerano con timore la possibilità che al posto di uno socio scelto per determinate qualità personali possano subentrare, in caso di morte, i suoi eredi. Bisogna poi considerare che le clausola in esame non può porsi in contrasto con il divieto di patti successori enunciato dall’articolo 458 c.c. con la conseguenza che una disposizione che preveda la mera intrasmissibilità della quota sarebbe del tutto inapplicabile. La dottrina ha, infatti, considerato illegittime tutte le clausole volte a comprimere la posizione patrimoniale degli eredi e non a garantire la liquidazione della quota.
CLAUSOLE TRASFERIMENTI DI QUOTE CAUSA DI MORTE |
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ART…TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER CAUSA DI MORTE. LE PARTECIPAZIONI SOCIALI SONO TRASFERIBILI PER CAUSA DI MORTE. CIASCUN SOCIO, TUTTAVIA, PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE ENTRO………GIORNI DAL DECESSO DEL SOCIO. QUALORA PIÙ SOCI ESERCITINO QUESTA FACOLTÀ, LA QUOTA DEL DEFUNTO È DIVISA TRA LORO IN PROPORZIONE ALLE QUOTE POSSEDUTE. OPPURE LE PARTECIPAZIONI SONO INTRASFERIBILI PER SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE. GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO HANNO DIRITTO AD OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE EREDITARIA. |
Recesso del socio e trasferimento della quota
Ai sensi dell’articolo 2473 c.c. spetta all’atto costitutivo determinare quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso, il diritto di recesso compete inderogabilmente ai soci che non hanno consentito:
- Al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
- Alla fusione o scissione societaria;
- Alla revoca dello stato di liquidazione;
- Al trasferimento della sede all’estero;
- All’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.
CLAUSOLA RECESSO DEL SOCIO |
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ART….RECESSO DEL SOCIO. IL DIRITTO DI RECESSO COMPETE AL SOCIO IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO. IL DIRITTO DI RECESSO SI ESERCITA MEDIANTE COMUNICAZIONE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO ENTRO 15 GIORNI DALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA CON L’INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEL SOCIO RECEDENTE E DEL SUO DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI. LE QUOTE PER LE QUALI È ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO NON POSSONO ESSERE CEDUTE. |