L’Assegno ordinario di invalidità, in breve AOI (ex Legge n. 222/84), è una prestazione economica pensionistica rivolta alle persone con capacità lavorativa ridotta di 1/3, a causa di un’infermità mentale o fisica.
La prestazione viene erogata dall’Inps, dietro presentazione di domanda. Si configura come una pensione vera e propria, anche compatibile, entro determinati limiti, con i redditi percepiti dallo svolgimento di un’attività lavorativa. I limiti di compatibilità vengono aggiornati annualmente, seppur le regole di calcolo della prestazione rimangono sempre uguali.
Attenzione! |
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L’assegno ordinario di invalidità è regolato dalla Legge 222/84 e non deve essere confuso con l’assegno di invalidità civile (articolo 13, Legge n. 118/71) che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali. |
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A chi è rivolto
L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica che viene riconosciuta a chi ha una ridotta capacità lavorativa che abbiano un’età compresa tra 18 e 67 anni. La prestazione viene erogata per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità. Non è reversibile ai superstiti e non è soggetto a tassazione Irpef.
In particolare, la prestazione previdenziale in commento può essere richiesta dalle seguenti categorie di lavoratori:
- Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- Dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale obbligatoria);
- Professionisti iscritti alla Gestione separata.
Inoltre, la misura spetta anche ai lavoratori che erano già invalidi prima di iniziare l’attività lavorativa, ma devono dimostrare che, durante gli anni, hanno subito un aggravamento delle condizioni di salute o che siano sopraggiunte altre infermità.
Requisiti e condizioni
Per beneficiare dell’Assegno è necessario il rispetto di requisiti e condizioni. In particolare, la prestazione economica può essere richiesta da chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia:
- Capacità lavorativa ridotta a meno di un 1/3;
- Maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Come precisato dall’Inps, il diritto all’Assegno può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Modalità di calcolo
L’importo dell’Assegno è relazionato all’ammontare dei contributi accreditati. Le regole previste solo le stesse di quelle applicate per il calcolo della pensione. In particolare, si applica:
- Il calcolo misto per chi ha un’anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996;
- Il calcolo contributivo quando l’anzianità assicurativa è successiva al 1° gennaio 1996.
Se l’importo della prestazione risulti inferiore al minimo previsto, allora l’interessato avrà diritto all’integrazione al minimo.
Questo aspetto, però, non riguardata tutti coloro che hanno altri redditi imponibili ai fini Irpef per un importo superiore di 2 volte il valore dall’Assegno sociale. Inoltre, l’integrazione non si applica neppure a tutti coloro per i quali si utilizza il calcolo con il sistema contributivo.
Importi previsti per il 2025
Per chi rispetta i limiti reddituali sopra elencati, l’importo mensile dell’assegno d’invalidità è così determinato:
- Importo mensile per invalidi, ciechi parziali e sordi: € 336;
- Importo mensile per ciechi assoluti (non ricoverati) € 363,37.
Non vi sono limiti per l’indennità di accompagnamento.
Invalidi civili
- Pensione invalidi civili totali: € 336,00 limite di reddito: € 19.772,50
- Assegno mensile invalidi civili parziali: € 336,00 – limite di reddito: € 5.771,35
- Accompagnamento invalidi civili totali: € 542,02 – Nessun limite di reddito
- Indennità di frequenza minori di 18 anni: € 336,00 – limite di reddito: € 5.771,35
Ciechi
- Pensione ciechi civili assoluti (non ricoverati): € 363,37 – limite di reddito: € 19.772,50
- Pensione ciechi civili assoluti (ricoverati): € 336,00 – limite di reddito: € 19.772,50
- Pensione ciechi civili parziali (ricoverati e non): € 336,00 – limite di reddito: € 19.772,50
- Accompagnamento ciechi civili assoluti: € 1.022,44 – Nessun limite di reddito
- Indennità speciale ciechi ventesimisti (ricoverati e non): € 229,30- Nessun limite di reddito
- Assegno a vita ipovedenti gravi (decimisti): € 249,38- limite di reddito € 9.506,10
Sordi
- Pensione sordi: € 336,00 – limite di reddito: € 19.772,50
- Indennità comunicazione sordi: € 267,83- Nessun limite di reddito
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi, soggetti a IRPEF (ex art. 14 septies Legge n. 33/80), dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi, soggetti a IRPEF (ex art. 14 septies Legge n. 33/80), gli importi percepiti negli anni precedenti.
Rivalutazione importi 2025
La rivalutazione delle pensioni e degli assegni a favore dei cittadini con disabilità che siano invalidi civili, ciechi civili e sordi, viene fatta sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2025, che è stata determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Cumulabilità
L’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con altri redditi (anche da lavoro) ma, in tali ipotesi, è prevista una riduzione:
- Del 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo;
- Del 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo.
È prevista una ulteriore trattenuta che dipende dall’anzianità contributiva e vale per chi ha meno di 40 anni di contributi. In questo caso, la riduzione sarà pari:
- In presenza di lavoro dipendente, al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo e comunque entro l’importo dei redditi da lavoro percepiti;
- In presenza di lavoro autonomo, al 30% della quota che eccede il trattamento minimo ma non potrà essere superiore al 30% del reddito prodotto.
Durata e decorrenza
L’Assegno ordinario di invalidità ha durata triennale. Una volta terminato il periodo, per ottenere nuovamente la pensione, l’interessato deve procedere con una nuova verifica dei requisiti. Solo nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa persista, allora l’Assegno viene riconosciuto per un ulteriore triennio.
Al terzo riconoscimento, la pensione viene poi confermata automaticamente dall’Inps, senza la necessità di presentare la domanda per fruire della prestazione. È comunque richiesta la procedura di accertamento medico legale, per verificare il persistere dei requisiti.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Solo se vengono soddisfatti i requisiti e le condizioni, sia sanitarie che amministrative, allora l’Inps procede a riconoscere l’Assegno.
L’interessato può chiedere la conferma nel semestre precedente la data di scadenza senza soluzione di continuità nel pagamento oppure entro 120 giorni dalla data di scadenza.
Una volta compiuta l’età pensionabile, se tutti i requisiti persistono, l’Assegno ordinario di invalidità viene trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia.
Come presentare la domanda all’Inps
L’Assegno ordinario di invalidità è riconosciuto previa presentazione della domanda all’Inps e nel possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di legge vigente.
La domanda deve essere presentata all’Inps, solo per via telematica, utilizzando il servizio dedicato messo a disposizione dall’Istituto. In alternativa alla procedura telematica, la domanda può essere presentata anche optando per le seguenti alternative:
- Contact center, chiamando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di Patronato o intermediari finanziari dell’Inps.
È molto importante allegare alla domanda la certificazione medica, il modello SS3, debitamente compilato e inviato dal medico curante.
Conclusioni
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dall’Inps. La misura è rivolta ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.
Spetta previa presentazione della domanda e nel rispetto di alcuni requisiti amministrativi e sanitari. La misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, entro alcuni limiti rivalutati annualmente.