Articolo 1 Modello OCSE: Persons Covered

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L'articolo 1 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni stabilisce lo scopo e il campo di applicazione della Convenzione.

MODEL TREATY, ARTICOLO 1 PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

L'articolo 1 del modello OCSE stabilisce lo scopo e il campo di applicazione della Convenzione. In particolare, l'articolo afferma che la Convenzione mira ad evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi e sul patrimonio dei contribuenti che si trovano in uno Stato contraente e che hanno legami con l'altro Stato contraente. La disposizione stabilisce, inoltre, che la Convenzione si applica ai residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti e alle persone che svolgono attività imprenditoriali o professionali in uno o entrambi gli Stati. Inoltre, la Convenzione (articolo 1) si applica a diverse imposte, come l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società e l'imposta sulla proprietà.
Articolo 1: soggetti interessati dalla Convenzione
La convenzioni recenti si applicano ai "residenti" di uno o entrambi gli Stati contraenti indipendentemente dalla nazionalità. Alcune convenzioni hanno una portata ancora più ampia perché si applicano più in generale ai "contribuenti" degli Stati contraenti. Queste sono, pertanto, applicabili anche alle persone che, pur non risiedendo in nessuno dei due Stati, sono tuttavia assoggettate ad imposta su parte dei propri redditi o patrimoni in ciascuno di essi. 
Applicazione della Convenzione alle società di persone
Le leggi nazionali differiscono nel trattamento delle società di persone. Tali differenze creano diverse difficoltà nell'applicazione delle Convenzioni fiscali in materia di società di persone. Quando una società di persone è equiparata ad una società o tassata allo stesso modo, è un residente dello Stato contraente che tassa la società per i motivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 e, pertanto, ha diritto ai benefici della la Convenzione. Laddove, tuttavia, una società di persone è trattata come fiscalmente trasparente in uno Stato, la società di persone non è "soggetta a tassazione" in quello Stato ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4, e quindi non può esserne residente ai fini della Convenzione. 
In tal caso, l'applicazione della Convenzione alla società di persone in quanto tale verrebbe rifiutata, a meno che la Convenzione non preveda una norma speciale relativa alle società di persone. Qualora l'applicazione della Convenzione sia così rifiutata, i soci dovrebbero avere diritto, per quanto riguarda la loro quota di reddito della società, ai benefici previsti dalle Convenzioni stipulate dagli Stati di cui sono residenti nella misura in cui il il reddito della società è loro destinato ai fini della tassazione nello Stato di residenza (paragrafo 8.8 del Commento all'articolo 4).
Per approfondire: "Società di persone estera e tassazione in Italia".
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