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Socio amministratore di SRL: doppia contribuzione INPS non automatica

Fisco NazionaleSocio amministratore di SRL: doppia contribuzione INPS non automatica

Le principali soluzioni che puoi adottare per evitare la doppia contribuzione INPS del socio amministratore di SRL che svolge attività commerciale o artigianale.


Il socio amministratore di SRL che esercita anche l’attività lavorativa partecipando concretamente all’attività nella società è tenuto al versamento dei contributi. Si tratta dei contributi alla Gestione Separata, per la quota dei suoi compensi, ed anche alla Gestione IVS Commercianti o artigiani dell’INPS per la sua attività di socio lavoratore. Tuttavia, come vedremo, la doppia iscrizione deve essere utilizzata andando ad accertare l’attività concretamente svolta dal socio. La mera attività di direzione e coordinamento dell’attività non determina l’iscrizione alla Gestione Commercianti o artigiani INPS, ma qualora il socio svolga anche attività lavorativa per la società, fuori dall’incarico di amministratore la doppia contribuzione è dovuta. Per quanto riguarda le iscrizioni automatiche dell’INPS dei soci di SRL, dopo la sentenza n. 1759/2021 della Cassazione, non dovrebbero più esserci, in quanto l’iscrizione per il socio alla Gestione IVS deve passare da un effettivo accertamento dell’attività svolta dal socio per la società.

La pianificazione fiscale passa attraverso l’attenta analisi della propria impresa per capire eventuali margini di intervento per l’ottimizzazione delle uscite. Da questa analisi passa anche l’aspetto contributivo che interessa i soci amministratori di SRL. Questi soggetti, infatti, sono tenuti ad adempiere ad una doppia contribuzione INPS.

I contributi INPS rappresentano le quote della retribuzione (in caso di lavoro subordinato) o del reddito da lavoro (in caso di lavoro autonomo) destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. I soggetti che esercitano contemporaneamente un’attività da cui percepiscono:

  • Redditi assoggettabili alla gestione separata
  • Redditi assoggettabili altra attività imprenditoriale (con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani)

sono tenuti a imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni. Questa disciplina si rende applicabile anche ai soci amministratori di Società a Responsabilità Limitata (SRL) che:

  • Prestano la loro attività prevalente all’interno dell’impresa e
  • Percepiscono un compenso per la loro attività.

Se rientri anche tu in questa categoria di soggetti ti consiglio di non perdere questo articolo sull’argomento. Dopo aver visto le regole che riguardano la doppia iscrizione INPS del socio amministratore di SRL, vedremo quali possono essere le soluzioni praticabili per superare questa fattispecie. Al termine, se vorrai approfondire la tua situazione troverai il link per metterti in contatto con me. Vediamo di approfondire meglio questi concetti nel presente contributo. Cominciamo!

Gestione artigiani e commercianti INPS: le regole di iscrizione

L’iscrizione alla gestione IVS Artigiani e Commercianti INPS avviene a seguito dell’attività economica dell’impresa all’interno di queste categorie economiche. Solo i soci amministratori di attività artigianali o commerciali sono tenuti all’iscrizione in questa gestione previdenziale. Sostanzialmente, l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani dell’INPS è possibile al ricorrere di condizioni previste dall’articolo 1, comma 203, Legge n. 662/1996. Si tratta delle seguenti:

  • Essere titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il proprio lavoro;
  • Avere la piena responsabilità dell’impresa o assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
  • Partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  • Essere in possesso di autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi necessari per esercitare l’attività d’impresa.

Detto questo ci sono delle considerazioni diverse da fare tra società di persone e società di capitali.

L’iscrizione per i soci di società di persone all’INPS

Classico caso del rispetto di tutti questi requisiti è dato dai soggetti che partecipano a Società di Persone (SNC e SAS). Questi soggetti sono di fatto soci, ma anche amministratori, in quanto hanno piena facoltà di operare attivamente per conto dell’impresa. I soci di società di persone (tranne l’accomandante di SAS), quindi, hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS.

L’iscrizione per i soci di società di capitali all’INPS

A differenza delle Società di Persone, nelle Società di Capitali (SRL, SPA, SAPA) non è detto che tutti i soci siano anche amministratori. Il fatto che vi sia una separazione tra proprietà e controllo, determina alcune particolarità, anche per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali del socio. Infatti, in questo caso, uno dei requisiti previsti dalla Legge n. 662/1996 per l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani non trova sempre riscontro. Mi riferisco alla piena responsabilità d’impresa e l’assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Inoltre, nelle società di capitali i soci sono limitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, quindi non è possibile l’iscrizione alla gestione dei soci amministratori ma per essi è prevista solo l’iscrizione alla gestione separata INPS. Vediamo, a questo punto, con maggiore dettaglio, la situazione nelle SRL.

Contribuzione previdenziale INPS per i soci di SRL

La situazione contributiva del socio di SRL è relativamente semplice. Trattandosi di soggetto che ha investito soltanto “capitale” nell’impresa, non è soggetto ad alcuna forma contributiva. Il socio di SRL, infatti, non può avere poteri gestori e non ha possibilità di lavorare per conto dell’impresa. Discorso diverso è, invece, quello del socio amministratore di SRL. In questo caso il socio, divenendo anche amministratore della società si carica di poteri gestori. Il socio amministratore di SRL ha pieni poteri gestori, e quindi, come nel caso delle Società di Persone opera per conto della società. Sul punto la Legge n. 662/96 non ha previsto il requisito della piena responsabilità per l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Questo significa che il socio amministratore di SRL è obbligato ad iscriversi alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS.

Che cosa accade se il socio amministratore di SRL percepisce un compenso amministratore?

Come anticipato, il socio amministratore di SRL ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS. Questo significa che il socio amministratore è chiamato ogni anno a versare contributi previdenziali in relazione alla quota di reddito societario a lui fa riferimento. Oltre a questo, qualora al socio amministratore venga attribuito un “compenso amministratore” da parte dell’assemblea dei soci, vi è una conseguenza. Quel compenso, da un punto di vista previdenziale deve essere soggetto ad altra forma previdenziale. Mi riferisco alla contribuzione alla Gestione Separata INPS.

La Gestione Separata INPS è una gestione previdenziale che prevede il versamento dei contributi in percentuale sul reddito. Per il compenso amministratore:

  • 1/3 dei contributi dovuti è a carico dell’amministratore attraverso una trattenuta dalla busta paga;
  • 2/3 dei contributi dovuti sono a carico dell’azienda (SRL) che eroga il compenso amministratore.

Quindi i soci amministratori di SRL devono adempiere a due tipi di contribuzione INPS:

  • Quella relativa alla gestione commercianti o artigiani e
  • Quella relativa alla gestione separata Inps per i compensi di amministratori corrisposti.

La doppia contribuzione obbligatoria per il socio amministratore di SRL

Per capire meglio la questione occorre obbligatoriamente effettuare un passo indietro. Negli anni la posizione dell’INPS è sempre stata quella di sostenere l’obbligatorietà di doppia contribuzione per il socio amministratore e lavoratore di SRL. Questo soggetto era tenuto ad iscrizione e versamento dei contributi previdenziali:

  • Sia alla Gestione Commercianti o Artigiani, per l’attività come socio lavoratore;
  • Sia alla Gestione Separata per il compenso amministratore percepito.

Questa tesi sostenuta dall’INPS ha visto contrapposta la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 3240/2010). La Suprema Corte sosteneva l’applicabilità dell’articolo 1, comma 208 della Legge n 662/96 solo se l’attività nella SRL era svolta in maniera prevalente. La prevalenza doveva essere valutata in relazione a tutte le attività svolte dal soggetto.

Il concetto di “attività prevalente

Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è la prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa (individuale o societaria), ciò in quanto l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa.

La questione è stata poi definitivamente chiarita con l’entrata in vigore del D.L. n 78/2010. Tale norma ha fornito una interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 208, della Legge n. 662/96. L’articolo 12, comma 11, del D.L. n. 78/10, stabilisce l’interpretazione dell’articolo 1, comma 208, Legge n. 662/96. In particolare, le attività autonome per le quali opera il principio dell’iscrizione alla gestione INPS sono quelle svolte in maniera prevalente.

Questo significa che ogni qualvolta il socio amministratore di SRL presti attività nella società in modo prevalente rispetto ad altre attività da lui svolte, abbia l’obbligo di contribuzione INPS. Allo stesso modo, qualora il socio amministratore abbia una attività prevalente rispetto a quella di operare nella SRL, per lui non vi sarà obbligo di iscrizione INPS. Classico caso è quello del socio amministratore che contemporaneamente svolge attività di lavoro dipendente presso altra azienda. Queste considerazioni riguardano solo l’obbligo relativo alla Gestione Artigiani e Commercianti. Restano esclusi, quindi, gli obblighi relativi alla Gestione Separata. Disposizione prevista ai sensi dell’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/95, secondo la quale la gestione separata rimane obbligatoria in caso di amministratori di SRL che percepiscono un compenso.

Cosa si intende per prevalenza dell’attività lavorativa svolta?

Aspetto dirimente nella questione della doppia contribuzione INPS del socio amministratore di SRL è il concetto di prevalenza. E’ opportuno, quindi, capire in che termini deve essere valutata la prevalenza dell’attività svolta dal socio amministratore. Negli anni, il concetto di prevalenza è stato poi, di fatto, sostituito dal concetto di abitualità e di professionalità della prestazione lavorativa. Quindi, per determinare se vi sia o meno l’obbligo della doppia iscrizione e, conseguentemente della doppia contribuzionela risposta non può che essere positiva qualora sussistano contemporaneamente in capo allo stesso soggetto, rispettivamente le funzioni di:

  • Socio Amministratore con conseguente obbligo di iscrizione Gestione Separata per il compenso erogato (lavoro autonomo);
  • Socio-lavoratore con prestazioni personali e abituali a favore della società. Con conseguente obbligo di iscrizione gestione commercianti (attività d’impresa).

Socio Amministratore di SRL con doppia attività

Stante quanto abbiamo appena detto, il socio amministratore di SRL che partecipa all’attività lavorativa nella società è tenuto al versamento della doppia contribuzione alla:

  • Gestione commercianti o artigiani di cui alla Legge n. 613/1966;
  • Gestione separata Inps, di cui all’articolo 2 della Legge n. 335/1995.

Questo aspetto è stato chiarito anche dalla Circolare n. 78/2013, l’INPS. Questa circolare prende in esame caso di socio amministratore di SRL o, più in generale, di un soggetto che svolga un’attività che lo obbliga all’iscrizione nella gestione separata INPS e una sola attività imprenditoriale (commerciante, artigiano o coltivatore diretto) che lo obbliga all’iscrizione nella corrispondente gestione commercianti o artigiani.

In questo caso, poiché il soggetto svolge una sola attività imprenditoriale, il criterio della prevalenza non ha ragione di essere applicato. Così, il socio amministratore di SRL, che svolge attività di commerciante nella sua impresa, come amministratore è tenuto ad iscriversi nella gestione separata, e come commerciante è tenuto ad iscriversi anche nella gestione commercianti. Questo a condizione che partecipi personalmente ed abitualmente al lavoro aziendale. In questo caso non è applicabile il richiamo al principio della prevalenza, considerato che l’attività di socio lavoratore è l’unica attività imprenditoriale svolta.

Pertanto, nel caso del socio amministratore di SRL che percepisca compensi e che svolga una sola attività imprenditoriale vi è certamente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata. Mentre l’obbligo di iscrizione alle gestioni commercianti, artigiani o coltivatori diretti è subordinata alla condizione della abitualità della prestazione lavorativa di natura imprenditoriale. E’ irrilevante, quindi, che questa sia o meno prevalente rispetto a quella di amministratore. Va da sé che, se il socio è un lavoratore dipendente a tempo pieno, l’attività prevalente non può che essere quella da lavoratore subordinato.

L’abitualità nell’attività di socio amministratore di SRL

Nel caso del socio amministratore di SRL, che svolga una sola attività tra quelle di commerciante, ai fini dell’obbligo dell’iscrizione nella corrispondente gestione, diventa cruciale, valutare con la massima attenzione il carattere personale e abituale dell’attività lavorativa del socio. Per quanto riguarda la verifica del carattere della abitualità, la circolare n. 78/2013 offre, alcune linee guida per valutarla:

  • Sistematicità e reiterazione della prestazione, che potrebbe essere anche di breve durata, di poche ore al giorno e non tutti i giorni;
  • L’abitualità può manifestarsi anche nella realizzazione di un singolo affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una organizzazione complessa e articolata;
  • Presenza o assenza di altri dipendenti, secondo il suggerimento della Cassazione, sentenza n. 11685/2012, che ritiene legittima la valutazione del giudice di merito di ritenere provata la condizione dell’abitualità dalla circostanza che l’impresa fosse affidata al lavoro di due soli soci;
  • L’attività lavorativa può avere tanto un contenuto esecutivo, quanto un contenuto organizzativo e direzionale, contenuti che vanno indagati entrambi.

Esenzione per i soci di SRL che non prestano attività per la società

L’Inps co la circolare 10 giugno 2021, n. 84 ha recepito le indicazioni arrivate dal ministero del Lavoro (nota 7476 del 16 luglio 2020), in base alle quali “devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa“.

Doppia contribuzione INPS per il socio “nudo proprietario” della quota societaria

Che cosa succede qualora uno dei soci di una SRL decida di cedere la nuda proprietà della sua quota, rimanendo usufruttuario?

Ebbene, come usufruttuario tale soggetto potrebbe sia partecipare agli utili che mantenere il diritto di voto, seppur non rivestendo (ufficialmente) la qualità di socio. Questo significa che tale soggetto potrebbe anche rivestire la carica di amministratore ed esercitare varie attività all’interno dell’azione, senza essere qualificato come socio/lavoratore. Tuttavia, sul punto, dobbiamo notare come l’INPS si sia espressa per quanto riguarda l’obbligo della doppia iscrizione INPS per il nudo proprietario che presta attività lavorativa nella società. Con la Circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 l’INPS afferma che:

La concessione della quota societaria in usufrutto, viceversa, non fa venir meno l’obbligo contributivo per il nudo proprietario che continui a svolgere la sua attività nella società

circolare n. 32 del 15 febbraio 1999

Tuttavia, l’istituto nulla ha affermato per quanto riguarda la posizione dell’usufruttuario che presta attività lavorativa per la società. Ad avviso dello scrivente si ritiene che l’INPS possa far valere il principio della sostanza sulla forma ed assoggettare comunque l’usufruttuario lavoratore alla gestione commercianti INPS. Tuttavia, sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.


Socio amministratore di SRL: come evitare la doppia contribuzione INPS

Stante quando indicato sinora pare proprio che non ci sia soluzione: il socio lavoratore e amministratore è tenuto al duplice obbligo contributivo. Tale obbligo, per la gestione commercianti viene calcolato su un reddito che non è ancora stato attribuito al socio e che appartiene ad altro soggetto, la società. Come sappiamo, la società è un soggetto giuridico con propria autonomia, che per assurdo potrebbe anche non deliberare mai la distribuzione di detti utili. Ci troviamo di fronte, quindi, ad un dilemma particolare che ci lascia perplessi. Si tratta di un meccanismo che, oltre a far versare al socio amministratore doppi contributi, ne determina parte su redditi della società, redditi questi che il socio non ha ancora percepito e che forse mai percepirà.

Arrivati a questo punto vorrei fare un riepilogo della situazione, per verificare quando è necessario versare i contributi INPS. In particolare mi vorrei concentrare su un aspetto su cui spesso vengo chiamato ad offrire consulenza. Mi riferisco alla possibilità di evitare la doppia contribuzione INPS del socio amministratore di SRL. Sul punto occorre verificare quando si è obbligati a versare i contributi (artigiani e commercianti) INPS. L’iscrizione a questa gestione previdenziale è dovuta quando si verificano contemporaneamente questi due requisiti:

  • Esercitare un’attività iscrivibile alla gestione artigiani e commercianti INPS;
  • Essere un socio / lavoratore della SRL.

In sostanza, se riesci a verificare uno di questi due requisiti, sicuramente puoi essere esonerato dalla doppia contribuzione INPS. Proviamo a vedere in dettaglio questi due requisiti.

Attività economica NON iscrivibile alla gestione artigiani e commercianti INPS

Quali sono, quindi in concreto, le attività che portano all’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti INPS?

Si tratta delle seguenti:

  • Attività commerciali in senso proprio e attività ausiliarie del commercio;
  • Attività di servizi e del turismo;
  • Oppure, attività di assicurazione e di promozione finanziaria.

Praticamente restano escluse solo le attività professionali e le attività industriali. Ed è proprio qui che devi prestare attenzione. Infatti, devi verificare se puoi inquadrare la tua azienda come “attività industriale“. Infatti

se inquadri la tua azienda come “attività industriale” non sei tenuto all’iscrizione alla gestione artigiani e commecianti INPS.

L’errore che commettono molti imprenditori è quello di richiedere volontariamente l’iscrizione come artigiani. Il fatto è che l’iscrizione come impresa artigiana ha delle facilitazioni per quanto riguarda i contratti di lavoro per i dipendenti. In sostanza, l’impresa artigiana paga minori contributi sulle buste paga dei dipendenti. Tuttavia, questo vantaggio, porta con se il fatto di rendersi iscrivibili alla gestione artigiani INPS.

Che cosa fare quindi? Verifica l’attività che concretamente svolgi. Ti faccio qualche esempio. Se importi dall’estero prodotti per venderli nei tuoi negozi allora sei sicuramente un commerciante (ovvero paghi INPS). Se invece acquisti dei semilavorati e poi termini la produzione qui in Italia allora non sei più un commerciante. Diventi un “produttore che vende”. In questo caso puoi liberamente scegliere di iscriverti come industria, invece che come artigiano. Tuttavia, devi verificare di essere in possesso dei requisiti per poterti iscrivere nel settore industria, da verificare con la Camera di Commercio di competenza.. In caso positivo avresti una soluzione praticabile per ridurre la contribuzione INPS!

Ridurre la tua quota di partecipazione nella società

Il secondo requisito per essere obbligato a pagare i contributi INPS è quello di essere un socio lavoratore. Il socio lavoratore è una persona che lavora dentro all’azienda. Quando parlo di “lavoro in azienda” mi riferisco ad una attività svolta in modo abituale e continuativo. Solitamente si parla dell’amministratore o di un socio di minoranza che opera con contratto di lavoro dipendente nella società. In pratica se la tua SRL si occupa di ingegneria e tu sei l’amministratore che firma tutti i progetti, sei un socio lavoratore. Quindi sei obbligato ad iscriverti all’INPS.

Come è possibile allora ridurre la contribuzione INPS?

In questo caso devi valutare se ti è possibile ridurre la tua quota di partecipazione nell’azienda! In pratica i contributi INPS artigiani e commercianti vanno calcolati sulla tua percentuale di partecipazione all’azienda. Se la tua azienda realizza, ad esempio, una quota di 100.000 euro di utili e tu hai il 90% delle quote della società allora il tuo INPS sarà calcolato su 90.000 euro di imponibile. Con un aliquota di circa il 25% di contribuzione INPS, la quota da versare ogni anno è elevata. Se decidi di intestare (cedere, donare, o cedere l’usufrutto) delle quote che detieni verso un altro soggetto (non amministratore della società), la tua quota di reddito imponibile previdenziale scende e con essa anche i contributi previdenziali da versare. Insomma, minore è la quota societaria che detieni, minore è la quota di contributi che devi versare!

In questo caso non è possibile evitare la contribuzione, ma almeno è possibile ridurre di molto la quota dei contributi dovuti. La soluzione, quindi, potrebbe essere quella di intestare le quote della tua SRL a soci di capitale che non intervengono nella gestione, lasciandoti una partecipazione di minoranza nella società. La soluzione più estrema è quella di non essere più socio della SRL. Infatti, l’amministratore che non è socio della medesima SRL non deve iscriversi alla gestione commercianti o artigiani (prevista soltanto per i soci), ma sul compenso da amministratore è sottoposto all’INPS Gestione separata.

Società semplice holding che controlla la SRL operativa

Una ulteriore possibilità che può essere valutata per superare la problematica della doppia contribuzione INPS è quella di costituire una società semplice holding, ovvero una società che non può svolgere attività commerciale, per detenere le quote della SRL operativa. In questo modo, non essendoci più coesistenza della figura del socio con quella dell’amministratore della SRL, l’INPS non può richiedere il versamento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti. La costituzione di una società semplice in cui conferire le quote di partecipazione della tua SRL comporta l’effettuazione di un’operazione fiscalmente realizzativa, tuttavia, tale svantaggio deve essere ponderato attraverso i vantaggi che questa scelta può portarti, come ad esempio:

  • L’impignorabilità da parte di terzi delle quote della società semplice, ed indirettamente della tua SRL;
  • La protezione patrimoniale;
  • L’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali sulla SRL.

Questa opzione, comunque, deve essere ponderata e valutata attentamente, in relazione alle tue esigenze, ma soprattutto alle esigenze della SRL con cui operi.


Doppia contribuzione del socio amministratore di SRL: la giurisprudenza

Per quanto riguarda la giurisprudenza sull’argomento devono essere segnalate due interessanti pronunce della Corte di Cassazione. Si tratta della sentenza n. 3637 del 13 febbraio 2020 e la sentenza n. 3829 del 14 febbraio 2020 entrambe emesse dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione. Entrambe le sentenze hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS, in caso di socio amministratore di SRL, vi è solo se vi sia da parte del socio la concreta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Nel tempo abbiamo assistito a diversi contenziosi che hanno avuto ad oggetto la questione in quanto l’INPS in alcuni casi procede d’ufficio all’iscrizione alla gestione commercianti di soggetti che cumulano entrambe le qualifiche. Si tratta di doppia iscrizione previdenziale che, talvolta, come dimostrato anche nelle sentenze sopra citate, risulta illegittima. Da un punto di vista giurisprudenziale possiamo dire che solo quando il socio amministratore di una SRL partecipi al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza ha l’obbligo di doppia iscrizione INPS. Al contrario, se l’attività svolta è solo quella di amministratore l’unica iscrizione dovuta è quella alla gestione separata.

Il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla Legge n. 662/96, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un’attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale. Nel caso in cui l’attività dell’amministratore, anche socio, si concreti in un atto sostanzialmente gestorio e manchi  la prova dell’esercizio abituale e prevalente dell’attività d’impresa oggetto della società si deve desumere l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (vedi anche, Cassazione Sezione Lavoro, n. 18281 del 08/07/2019).

Le novità dell’ordinanza 1759/2021 della Corte di Cassazione 

Con la pubblicazione dell’ordinanza 1759 del 27 gennaio 2021, la Corte di Cassazione, sezione civile è intervenuta sul tema della doppia iscrizione previdenziale dei soci amministratori di società a responsabilità limitata. L’aspetto da evidenziare è che l’ordinanza non esclude la fattispecie di doppia iscrizione previdenziale, che rimane in vigore (in quanto prevista dalla legge). L’importanza di questa pronuncia riguarda il principio da seguire per la doppia iscrizione previdenziale.

Secondo la Cassazione l’attività che giustifica la doppia iscrizione previdenziale deve essere diversa dall’attività di amministratore che si sostanzia nell’attività di supervisione, dall’essere referente di clienti e fornitori o l’aver assunto un dipendente. Quindi, lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda non può giustificare l’iscrizione alla gestione commercianti. Di fatto, la sola qualifica di socio di capitale di una società di capitali, con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale, non può essere significativa dell’attività commerciale svolta nell’azienda.

Le cose cambiano, tuttavia, ad avviso dello scrivente, quando l’amministratore è anche l’unica persona che opera all’interno della società. In questo caso è inevitabile che ci sia il concreto svolgimento di attività commerciale (per cui viene richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti). In definitiva, soltanto l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore, non consente la doppia iscrizione alla gestione commercianti, a condizione che la concreta attività di gestione sia svolta dai dipendenti dell’azienda e non anche dal socio amministratore.

Onere probatorio sempre a carico dell’INPS

La prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza del socio amministratore di SRL deve essere accertato con onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, in modo da dimostrare effettivamente l’esistenza del presupposto impositivo. A tal proposito, possono assumere rilevanza ai fine della prova la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (vedi Cass. n. 8613 del 2017) nonché l’organizzazione dell’attività stessa. Dunque, stando alla Corte di Cassazione, l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore SRL, qualora gli sia dato un compenso, è soggetta a contribuzione Separata. Tuttavia, questo tipo di incarico non presenta i requisiti per l’iscrizione alla Gestione IVS commercianti. Tra l’altro, questo obbligo, è escluso per coloro che sono solo soci di capitale della SRL.

Ad esempio, supponiamo che Mario sia socio amministratore di Alfa SRL. Se lui, nel suo ruolo, svolge solo attività di attività di supervisione e referente per i clienti o i fornitori, o si occupa dell’assunzione di un dipendente, non è soggetto a versare i contributi INPS commercianti. Questo in quanto tali mansioni rientrano tra le normali attività che che svolge l’amministratore di SRL (iscrivibile solo alla Gestione Separata).

L’aspetto innovativo della Sentenza in commento è che diventa onere dell’INPS individuare le prove della partecipazione diretta dell’attività materiale ed esecutiva nell’azienda del socio amministratore. Deve trattarsi di attività tale da far rientrare il socio tra le fattispecie di iscrivibilità alla Gestione Commercianti INPS. Dunque, la sentenza esclude la possibilità di una iscrizione d’ufficio solo per il semplice fatto che vi sia una figura di socio e amministratore, come invece finora avvenuto.

Analisi di alcuni casi risolti

Conclusioni e consulenza fiscale

In questo articolo ho cercato di riepilogarti la disciplina legata alla doppia contribuzione INPS del socio amministratore di SRL. Se ti trovi in questa fattispecie il doppio obbligo previdenziale sicuramente è un aspetto da non sottovalutare. Soprattutto da un punto di vista finanziario le uscite potrebbero arrivare ad essere rilevanti.

La Gestione Commercianti ed Artigiani INPS prevede, infatti, che il versamento contributivo sia basato sul reddito societario spettante al socio. Questo significa che se la SRL ha un reddito di 100.000 euro e la tua quota come socio è del 50% dovrai versare i contributi su 50.000 euro. Il versamento contributivo su questa quota è indipendente dal fatto che il socio abbia avuto davvero a disposizione questa cifra. L’SRL, infatti, potrebbe anche non aver erogato questa quota al socio. Socio che, comunque, si trova gravato da questo onere contributivo. Per questo motivo, è opportuno valutare bene, al momento della costituzione della tua SRL, la corretta struttura di corporate governance. Questo al fine di “gestire” correttamente la contribuzione INPS.

Quello che voglio dirti è che vi è la possibilità di eliminare la “problematica” della doppia contribuzione INPS del socio amministratore di SRL. Tuttavia, per poterlo fare è necessaria una attenta analisi della tua struttura societaria. Dopo la sentenza 1759/2021, si ha un piccolo passo avanti sulla questione. Infatti, ove vi sia lo svolgimento da parte del socio di attività di amministrazione ed attività concreta di lavoro per la società, questi deve essere iscritto da subito alla doppia contribuzione INPS. Tuttavia, nei casi in cui il socio svolta l’attività di amministratore, e non svolte attività economica prevalente per conto della società, l’INPS non dovrebbe procedere ad effettuare iscrizioni d’ufficio, ma dovrebbe portare prove per la dimostrazione dell’attività economica prevalente svolta dal socio di SRL.

Se hai letto questo articolo e ti sei reso conto che hai bisogno di una analisi della tua società per migliorare questo aspetto ed eliminare la doppia contribuzione, contattami! Segui il link seguente e mettiti direttamente in contatto con me. Ti risponderò nel più breve tempo ed insieme organizzeremo una call per risolvere i tuoi problemi.

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      Federico Migliorini
      Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
      Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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