L’attività di amministratore di società può essere esercitata anche gratuitamente. Allo stesso può, pertanto, spettare un mero rimborso delle spese qualora riconosciuto da una delibera assembleare.
L'Amministrazione finanziaria non può pretendere che la carica di amministratore di società sia sempre e comunque remunerata. Quindi, soggetta a tassazione.
L’amministratore è legato alla società da un rapporto di tipo societario, che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 409, C.p.c. essendo lo stesso, secondo quanto evidenziato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite 20.1.2017, n. 1545, “il vero egemone dell'ente sociale”. Alla stessa conclusione arriva anche la Sentenza della Corte di Cassazione n 18643 del 13 luglio 2018.
La giurisprudenza, quindi, ammette che vi sia possibilità per l'amministratore di SRL di operare in modo gratuito. Tuttavia, occorre prestare attenzione alla procedura necessaria ad evitare contestazioni fiscali.
La natura della carica di amministratore di SRL
Il rapporto che lega l'amministratore alla società è un rapporto di tipo societario. Di conseguenza, è da escludersi che detto rapporto possa rientrare in una diversa qualificazione. Ossia di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero di prestazione d'opera o mandato.
Ciò in considerazione del fatto che i compiti che la società affida all'amministratore riguardano la gestione dell’impresa. Gestione, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione:
Ancorché alcuni dei predetti atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d’opera, il rapporto intercorrente tra l’amministratore e la società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante da un contratto d'opera, intellettuale o meno (Sentenza 17.10.2014, n. 22046);
Per la specialità del rapporto, risulta inapplicabile l’articolo 36 della Costituzione. Norma che riconosce al lavoratore il diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato (Sentenza 13.11.2012, n. 19714);
È legittima la previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società (Sentenze 1.4.2009, n. 7961 e 21.6.2018, n. 15382).
Sulla base di queste considerazioni si possono ricondurre le due sentenze in commento.
Sentenza Cassazione sezioni unite n. 1545 del 20.01.2017 - Amministratore senza compenso
Nel caso di specie i Giudici hanno respinto il ricorso dell’amministratore di una SRL diretto ad ottenere il riconoscimento del compenso per aver ricoperto gratuitamente la carica per 26 anni, sostenendo la la sussistenza di un rapporto di para-subordinazione con la società.
Il diritto al compenso degli amministratori è un diritto disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la g...
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