Amministratore dipendente SRL: requisiti INPS

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È possibile essere contemporaneamente amministratore e dipendente della stessa SRL rispettando specifici requisiti stabiliti dall’INPS: potere deliberativo esterno, vincolo di subordinazione e mansioni estranee al rapporto giuridico.

Nell’attività di consulenza e tax planning verso le PMI una delle principali questioni che interessano l’imprenditore è la possibilità di assumere contemporaneamente la carica di amministratore e dipendente di SRL. La necessità di questo doppio ruolo è legata alla possibilità di sfruttare i “vantaggi” della busta paga da dipendente (non presenti in quella dell’amministratore): indennità di malattia e di infortunio, TFR, tutela per maternità/paternità, fringe benefit dei dipendenti (e relativa detassazione), etc.  

Il problema è che la natura stessa dell’incarico amministrativo, caratterizzato dall’autonomia decisionale e dal potere di gestione, sembra in contrasto con i requisiti tipici del rapporto di lavoro subordinato, primi fra tutti l’eterodirezione e la subordinazione gerarchica. La possibilità di esercitare questo doppio ruolo, risiede nel rispetto di specifici requisiti stabiliti dall’INPS con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, che ha fatto chiarezza definitiva sulla materia, recependo l’evoluzione giurisprudenziale consolidata della Suprema Corte di Cassazione.

Il quadro normativo e l’evoluzione giurisprudenziale

La giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata al criterio generale secondo cui l’incarico di amministratore in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. Come stabilito dalle Sezioni Unite con le sentenze del 28 giugno 2004, n. 11978, del 13 giugno 1996 n. 5418, del 6 marzo 1987 n. 2386 e del 5 dicembre 1986, n. 7228, le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato sono cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e l’esistenza del vincolo di subordinazione.

L’intervento chiarificatore dell’INPS

Con il messaggio n. 3359/2019, l’INPS ha illustrato il consolidato orientamento giurisprudenziale, superando le precedenti posizioni più restrittive della circolare n. 179/1989 che escludeva, in linea di massima, la possibilità per presidenti, amministratori unici e consiglieri delegati di avere un rapporto di lavoro subordinato con la medesima società.

L’Istituto ha precisato che la semplice circostanza che il socio di società di capitali assuma anche l’incarico di amministratore non è di per sé sufficiente a concludere per la non configurabilità del rapporto di lavoro subordinato, rendendo necessaria una valutazione caso per caso delle specifiche condizioni.

I tre requisiti INPS per la compatibilità amministratore-dipendente

L’INPS ha chiarito che devono sussistere tre diversi requisiti per poter validamente operare la coesistenza dei ruoli. Vediamoli di seguito.

1. Potere deliberativo esterno

Il primo requisito fondamentale riguarda il potere deliberativo, che deve essere affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o a un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale.

In termini pratici, questo significa che l’amministratore-dipendente non deve poter formare autonomamente la volontà dell’ente per quanto riguarda le decisioni che lo concernono come lavoratore. Il potere decisionale deve essere esercitato da un soggetto terzo rispetto alla persona dell’interessato. Di fatto, questo requisito esclude tutte le società con socio amministratore unico.

2. Vincolo di subordinazione

Il secondo requisito concerne la rigorosa prova della sussistenza del vincolo di subordinazione, anche nella forma attenuata del lavoro dirigenziale. È necessario dimostrare l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e controllo di altro soggetto o degli altri componenti dell’organismo sociale.

La subordinazione deve emergere attraverso elementi concreti e documentabili, quali:

  • Periodicità e predeterminazione della retribuzione del rapporto di lavoro dipendente;
  • Orario contrattuale di lavoro definito e rispettato;
  • Inquadramento in un’organizzazione aziendale strutturata;
  • Assenza di organizzazione imprenditoriale propria del lavoratore;
  • Assenza di rischio economico in capo al lavoratore.

3. Mansioni estranee al rapporto organico

Il terzo requisito stabilisce che il soggetto deve svolgere mansioni estranee al rapporto organico con la società. Si deve trattare di attività che esulano dai poteri di gestione derivanti dalla carica ricoperta o dalle deleghe conferite.

Questo requisito è particolarmente delicato nella pratica professionale, poiché richiede una netta separazione tra l’attività amministrativa e quella lavorativa, non sempre facilmente realizzabile nelle strutture aziendali di dimensioni contenute.

Casistiche specifiche: compatibilità e incompatibilità per tipologia di carica

Vediamo, di seguito, alcuni esempi di casistiche operative che si possono riscontrare nella realtà di molte PMI.

Amministratore unico: incompatibilità assoluta

L’amministratore unico non può mai essere contemporaneamente dipendente della stessa società. La ragione è evidente: essendo detentore del potere di esprimere da solo la volontà sociale, non può esistere una relazione di subordinazione con se stesso. L’assenza di una relazione intersoggettiva rende impossibile la distinzione tra la posizione dirigenziale e quella di lavoratore subordinato.

Nelle SRL unipersonali, la compatibilità amministratore-dipendente è strutturalmente impossibile. La concentrazione di proprietà e gestione in un unico soggetto impedisce la configurazione del vincolo di subordinazione.

Socio unico: incompatibilità assoluta

Analogamente, il socio unico non può essere dipendente della propria società. La concentrazione dell’intera proprietà esclude l’effettiva soggezione alle direttive di un organo societario, nonostante l’esistenza formale della società come soggetto giuridico distinto.

Socio “sovrano“: incompatibilità

Il socio che assuma di fatto l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione non può contemporaneamente rivestire la figura di lavoratore subordinato. Come per il socio unico, viene meno la possibilità di ricollegare la costituzione e gestione del rapporto di lavoro a una volontà sociale distinta.

Presidente del CdA: compatibilità condizionata

Il presidente del consiglio di amministrazione, anche se insignito del potere di rappresentanza legale, può essere dipendente della società. La delega rappresentativa non estende automaticamente i poteri deliberativi, mantenendo la soggezione alle decisioni dell’organo collegiale.

Amministratore delegato: valutazione della delega

Per l’amministratore delegato, la compatibilità dipende dalla tipologia e portata delle deleghe ricevute:

  • Delega generale con facoltà di agire senza consenso del CdA: incompatibilità;
  • Delega parziale o limitata a specifici atti: compatibilità condizionata, purché le mansioni da dipendente non rientrino nelle competenze delegate.

Consigliere semplice: compatibilità

Il consigliere privo di deleghe può generalmente essere dipendente della società, poiché il potere di controllo e gestione rimane in capo al consiglio di amministrazione nel suo complesso.

Contratti di lavoro dirigenti per amministratori: aspetti specifici

Nella pratica professionale, gli amministratori assunti come dipendenti vengono frequentemente inquadrati con la qualifica dirigenziale. Questo inquadramento risulta coerente con le competenze e responsabilità tipicamente associate al ruolo amministrativo, pur mantenendo la necessaria distinzione tra le due funzioni.

Il contratto dirigenziale offre maggiore flessibilità nella definizione dell’orario di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione, elementi che si adattano meglio alle esigenze operative di chi ricopre anche ruoli gestionali nella società.

Clausole contrattuali specifiche

Il contratto di lavoro deve contenere clausole specifiche che evidenzino:

  • La distinzione netta tra mansioni dirigenziali e competenze amministrative;
  • La subordinazione gerarchica agli organi societari per le attività lavorative;
  • L’esclusione dell’attività lavorativa dalle materie delegate all’amministratore;
  • Le modalità di controllo e supervisione delle attività svolte come dipendente.

Trattamento di Fine Rapporto

Gli amministratori-dipendenti hanno diritto al TFR per il periodo di lavoro subordinato. Il calcolo segue le regole ordinarie, considerando solo le retribuzioni da lavoro dipendente, esclusi i compensi amministratore.

Contributi previdenziali

La contribuzione previdenziale deve essere versata separatamente:

  • Contributi ordinari (circa 33%) per il lavoro dipendente;
  • Contributi gestione separata (24%) per i compensi amministratore.

INAIL e infortuni sul lavoro

La copertura INAIL opera solo per l’attività di lavoro dipendente. Gli infortuni durante l’esercizio delle funzioni amministrative non sono coperti dall’assicurazione obbligatoria.

Conflitti di interesse e dovere di astensione

L’amministratore-dipendente deve prestare particolare attenzione ai potenziali conflitti di interesse. Quando il consiglio di amministrazione delibera su materie riguardanti il personale dipendente, l’interessato deve astenersi dalla votazione per evitare situazioni di conflitto.

Il dovere di agire informato dell’amministratore può risultare compromesso dalla duplice veste, costituendo un elemento di valutazione negativa in caso di responsabilità per danni causati alla società.

Responsabilità per mala gestio

Il mancato rispetto dei requisiti per la compatibilità può configurare una responsabilità per mala gestio degli amministratori che hanno deliberato l’assunzione. Gli altri soci possono agire per ottenere la revoca cautelare degli amministratori responsabili ed esperire azione risarcitoria per i danni subiti.

Aspetti documentali e probatori per il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento della posizione di lavoratore dipendente, è necessario fornire documentazione idonea che dimostri in modo inequivocabile la netta separazione tra gestione della società e le mansioni operative. In particolare, è utile documentare i seguenti aspetti:

  • Contratto di lavoro con mansioni chiaramente definite e distinte dall’attività amministrativa;
  • Regolamentazione dell’orario di lavoro e dei rapporti gerarchici;
  • Delibere del CdA che evidenzino l’autonomia decisionale dell’organo rispetto al singolo amministratore-dipendente;
  • Documentazione retributiva che distingua i compensi amministratore dalle retribuzioni da lavoro dipendente;
  • Organigramma aziendale che evidenzi la posizione subordinata del lavoratore.

Principio di effettività

L’INPS applica il principio di effettività del rapporto, secondo cui la formalizzazione contrattuale costituisce solo un elemento di valutazione. È necessario dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nelle modalità e con le caratteristiche proprie del lavoro subordinato.

Controlli INPS e verifiche ispettive

L’INPS effettua controlli sistematici sui rapporti di lavoro degli amministratori attraverso:

  • Verifiche incrociate tra le posizioni contributive della gestione separata e quella dei lavoratori dipendenti;
  • Controlli ispettivi presso le sedi aziendali per verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • Analisi documentale della coerenza tra contratti, mansioni dichiarate e attività effettivamente svolte.

Gestione separata INPS per amministratori

Gli amministratori-dipendenti sono soggetti a doppia contribuzione:

  • Gestione separata INPS per i compensi amministratore (aliquota 24%);
  • Gestione lavoratori dipendenti per le retribuzioni (aliquote ordinarie).

Al raggiungimento dei requisiti pensionistici, l’interessato ha diritto a prestazioni separate da entrambe le gestioni. Il calcolo avviene con il sistema contributivo per la gestione separata e secondo le regole ordinarie per la gestione lavoratori dipendenti.

Maternità e Malattia

Per gli eventi di maternità e malattia, l’indennità è erogata solo per il rapporto di lavoro dipendente. I compensi amministratore non danno diritto a indennità per sospensione dell’attività.

Rischi e conseguenze del mancato rispetto dei requisiti

In caso di mancato rispetto dei requisiti sopra esposti possono venirsi ad attribuire specifiche responsabilità e conseguenze sia per l’amministratore che per la società stessa.

Conseguenze per l’amministratore

Il mancato riconoscimento della posizione di lavoratore dipendente comporta:

  • Rifiuto dell’INPS di erogare la prestazione pensionistica relativa alla gestione lavoratori dipendenti;
  • Diritto alla restituzione dei contributi versati, soggetto però a prescrizione;
  • Attrazione dei redditi alla posizione previdenziale dell’amministratore;
  • Richiesta di versamento dei maggiori contributi dovuti alla gestione separata, con relative sanzioni e interessi.

Conseguenze per la SRL

La società deve affrontare:

  • Indeducibilità fiscale dei costi sostenuti per le retribuzioni non riconosciute;
  • Sanzioni amministrative per l’errata gestione contributiva;
  • Responsabilità degli amministratori per mala gestio;
  • Possibili azioni di responsabilità da parte dei soci.

Responsabilità dell’organo di controllo

Non sfuggono a responsabilità nemmeno i membri dell’organo di controllo e il revisore legale per omessa vigilanza sulla corretta gestione dei rapporti di lavoro.

Consulenza online

La compatibilità tra amministratore e dipendente di SRL è possibile ma richiede il rispetto scrupoloso dei requisiti stabiliti dall’INPS e dalla giurisprudenza consolidata. La decisione di perseguire questa strada deve essere accuratamente valutata considerando la struttura societaria, la distribuzione dei poteri e la natura delle attività da svolgere.

Il messaggio INPS n. 3359/2019 ha fornito certezze interpretative, ma ha anche evidenziato la complessità della materia e la necessità di un approccio caso per caso. La documentazione accurata e la corretta strutturazione del rapporto sono elementi imprescindibili per evitare contenziosi e sanzioni.

Per i professionisti e gli imprenditori, la consulenza specializzata rimane fondamentale per navigare tra le complessità normative e giurisprudenziali, assicurando la piena compatibilità con i requisiti richiesti e massimizzando i benefici derivanti da un corretto inquadramento. Contattaci se desideri analizzare la tua situazione nello specifico.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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