Recentemente è stato pubblicato un provvedimento dall’Agenzia delle Entrate che riguarda l’adempimento collaborativo, con nuovo modulo e istruzioni disposte dal 4 maggio 2022. La novità principale riguarda un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che garantisce l’accesso al regime dal 2022 al 2024, a tutti i soggetti contribuenti con fatturato non inferiore a un miliardo di euro.

Inoltre, secondo quanto disposto dal nuovo decreto, la misura viene estesa anche ai partecipanti di gruppi Iva. L’adempimento collaborativo ha l’obiettivo di garantire un rapporto di fiducia tra amministrazione e soggetto contribuente, con lo scopo di portare avanti una maggiore sicurezza fiscale.

Questo particolare regime garantisce una anticipazione del controllo, per individuare possibili rischi fiscali, per cui il contribuente può accedervi in modo volontario. Vediamo in questo articolo quali sono le ultime modifiche apportate con il nuovo decreto, e cosa cambierà per i soggetti coinvolti.

Cos’è il regime di adempimento collaborativo

Il “regime di adempimento collaborativo” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” . Seguendo la definizione data dall’ Agenzia delle Entrate, disciplina i rapporti tra fisco e contribuente, ed è rivolto a quei soggetti che sono dotati di un sistema di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Per rischio fiscale si intende la possibilità di operare violando le norme fiscali, presenti attualmente nel paese. Per alcuni soggetti il rischio fiscale potrebbe essere più elevato, per cui adervi è una soluzione per prevenire eventuali illeciti. L’obiettivo di questa tipologia di regime è quello di garantire un rapporto di fiducia tra amministrazione fiscale e soggetto contribuente, attraverso alcune azioni specifiche, come la valutazione delle situazioni a rischio fiscale.

L’accesso a questo tipo di regime collaborativo è di natura volontaria, e possono prendervi parte specifici soggetti in base ad alcuni requisiti soggettivi e oggettivi. Con le ultime modifiche derivate dal nuovo decreto, l’Agenzia delle Entrate propone il nuovo modello di adesione regime di adempimento collaborativo secondo alcune nuove disposizioni.

Le principali modifiche, come vedremo tra poco, stabiliscono la possibilità di accedere a questo regime ai soggetti che perseguono volume di affari non inferiore a un miliardo di euro, includendo anche i partecipanti a gruppi Iva.

A chi è rivolto?

Tale regime è rivolto a soggetti maggiormente esposti al rischio fiscale, ed è ad accesso volontario. Tuttavia è necessario per i soggetti contribuenti che desiderano aderirvi, rispettare alcuni requisiti specifici:

  • Esso è riservato, dal 2022 al 2024, a tutti i soggetti residenti e non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia, con un volume di affari o di ricavi di almeno un miliardo di euro, secondo le ultime modifiche;
  • E’ riservato ai soggetti residenti non residenti, con organizzazioni di Italia, che hanno un volume di affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro, e che hanno presentato la propria adesione al Progetto Pilota sul regime di adempimento collaborativo;
  • Questo regime è riservato alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, indipendentemente dal guadagno o dal fatturato annuale;
  • Per accedere al regime collaborativo è anche possibile fare parte di gruppi IVA di imprese già ammesse, indipendentemente dal fatturato prodotto.

In queste condizioni sono già inserite le ultime novità introdotte nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 4 maggio 2022, secondo l’ultimo decreto del MEF a riguardo, del 31 gennaio 2022. Il provvedimento prende in considerazione il periodo che va dal 2022 al 2024. In ogni caso è previsto l’ingresso per “trascinamento” da parte di soggetti che possono aderire al regime collaborativo che svolgono funzioni di indirizzo sul sistema di rilevazione gestione e controllo del rischio fiscale.

Il sistema di controllo del rischio fiscale

I soggetti visti prima, per poter entrare nel regime di adempimento collaborativo, devono anche essere in possesso di un sistema di controllo del rischio fiscale e di controllo interno, che possa garantire un monitoraggio costante sugli eventuali rischi fiscali.

In questo contesto quindi sono anche inseriti alcuni requisiti ulteriori proprio su questo sistema. Il soggetto contribuente quindi deve presentare i seguenti requisiti, in base all’organizzazione specifica aziendale:

  • Strategia fiscale;
  • Ruoli e responsabilità;
  • Procedure;
  • Monitoraggio;
  • Adattabilità al contesto interno ed esterno;
  • Relazione agli organi di gestione.

Inoltre è previsto un dialogo continuo e costante con l’Agenzia delle Entrate, proprio per monitorare gli eventuali rischi fiscali. Per le imprese contribuenti che accedono a questo regime è possibile ricevere comunque alcuni premi specifici.

Si tratta per esempio della procedura abbreviata di interpello preventivo, per cui l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti delle specifiche imprese entro 45 giorni. Un altro sistema premiale prevede l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà con eventuale sospensione della riscossione fino al momento dell’accertamento, oppure l’esonero di prestare garanzie per i rimborsi delle imposte.

Modifiche al modello

Riassumendo, le ultime modifiche del modello di adesione al regime di adempimento collaborativo sono state comunicate con un provvedimento del 4 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, in base ai cambiamenti del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022. Nel dettaglio vengono inserite nuove diciture, che estendono i requisiti per l’accesso a questo regime collaborativo:

  • Per gli anni che vanno dal 2022 al 2024 viene estesa la possibilità di accesso a questo regime ai contribuenti con volume di affari di almeno un miliardo di euro, contro i 10 miliardi di euro stabiliti precedentemente;
  • Ai partecipanti di gruppi IVA, anche quando un soggetto del gruppo ha già aderito a questo regime.

Per poter accedere alla misura è disponibile il modello gratuito sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, e secondo il recente provvedimento viene abbassata la soglia di ingresso a questa tipologia di modello, estendendo le possibilità a più soggetti.

Per una maggiore chiarezza, ricordiamo quali sono alcune società attualmente ammesse al regime: Assicurazioni Generali Spa, Autostrade per l’Italia spa, Banca Generali Spa, Enel Energia Spa, Ferrero Spa, Intesa Sanpaolo Spa, Iren SPA, e altri noti nomi, che riguardano realtà di grandi dimensioni, presenti sul territorio italiano.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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