L’adempimento collaborativo o ‘cooperative compliance’, istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”, rappresenta un istituto che ha l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e grandi contribuenti, attraverso un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
All’adempimento collaborativo può aderire in via volontaria il contribuente, se dotato di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, laddove venga ravvisata la necessità di effettuare controlli che prevengano rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Si tratta quindi di un controllo preventivo sulle situazioni di incertezza volto ad evitare future spiacevoli conseguenze o controversie fiscali.
Una novità del 2024 è rappresentata dalla pubblicazione del Codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, e dalle modifiche apportate in materia di interpelli per coloro che si avvalgono di questo istituto.
Di seguito i dettagli.
Presupposti soggettivi per aderire all’adempimento collaborativo
Per accedere all’adempimento collaborativo occorre essere in possesso di precisi requisiti soggettivi così come indicati dall’Agenzia delle Entrate:
- Essere soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:
- 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025
- 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027
- 100 milioni di euro, a partire dal 2028:
- Essere contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal D. Lgs. 128/2015;
- Essere contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all’articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i sopra riportati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del D. Lgs. 128/2015;
- Essere contribuenti facenti parte di un Gruppo IVA costituito ai sensi dell’articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 6-bis del successivo articolo 70-duodecies del medesimo d.P.R..
- Essere soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo.
Adempimento collaborativo: i requisiti oggettivi
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi i contribuenti che intendono aderire al regime dell’adempimento collaborativo devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di adesione, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali.
Il sistema di controllo deve essere opportunamente e obbligatoriamente certificato da parte di soggetti qualificati, così come previsto dal Decreto legislativo n. 221/2023.
L’efficacia del sistema di appartenenza del contribuente deve fondarsi su:
- Strategia fiscale
- Ruoli e responsabilità
- Procedure
- Monitoraggio
- Adattabilità al contesto interno ed esterno
- Relazione agli organi di gestione
- Mappa dei rischi fiscali
Il nuovo codice di condotta
Il decreto MEF del 29 aprile 2024 ha dato attuazione al nuovo ‘codice di condotta’ tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, introdotto dal Dlgs n.221/2023, per regolare i reciproci rapporti nell’ambito del regime fiscale. Si tratta di un elenco di doveri che entrambe le parti sono tenute a osservare nel segno di una reciproca fiducia e trasparenza.
Per coloro che devono ancora aderire all’adempimento collaborativo il codice va sottoscritto contestualmente. Mentre i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo hanno tempo fino al 5 ottobre 2024 (quindi 120 giorni successivi dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta lo scorso 7 giugno) per sottoscrivere il codice stesso.
Sul fronte dei doveri l’Agenzia delle Entrate deve rispettare i principi di collaborazione, correttezza e trasparenza nei rapporti con il contribuente. Quest’ultimo, a sua volta, deve assicurare anch’esso trasparenza, oltre che un comportamento etico.
Adempimento collaborativo e interpello preventivo
Il Decreto MEF del 20 maggio 2024 ha apportato modifiche al Decreto MEF 15 giugno 2016, in materia di procedimento di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo.
Il provvedimento interviene sulle tempistiche di risposta all’interpello, introducendo una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se quest’ultimo parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto. Si precisa, infine, che se il termine per la risposta cade il sabato o in un giorno festivo, allora è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Conclusioni
L’adempimento collaborativo non è un istituto nuovo risalendo al 2016. Di recente sono state però introdotte alcune novità nell’ottica di un miglioramento dei rapporti tra contribuenti e Agenzia delle Entrate.
Le novità riguardano l’introduzione del codice di condotta per i contribuenti che aderiscono all’adempimento collaborativo e le modifiche all’interpello preventivo, soprattutto con riguardo alle tempistiche di risposta.