Ai sensi dell’art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF gli oneri contributivi versati dal datore di lavoro per gli addetti all’assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. “badanti“, ma anche colf e baby sitter.
La deducibilità avviene all’interno del modello 730 o del modello Redditi P.F. L’onere non è soggetto alla rimodulazione all’aumentare del reddito. Inoltre, non si applica l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.
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Limite annuo di spesa deducibile
L’importo massimo deducibile annualmente è pari a €. 1.549,37. Tale importo riguarda esclusivamente la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, al netto della quota contributiva rimasta a carico dell’addetto ai servizi domestici o collaboratore familiare. Per trovare l’importo deducibile fiscalmente è quindi necessario scorporare dalle ricevute di versamento periodiche la quota contributiva rimasta a carico del collaboratore domestico.
Tipologia di spesa detraibile
La deduzione fiscale legata ai contributi per gli addetti ai servizi domestici spetta al soggetto che risulta aver effettuato i versamenti contributivi. Questo significa che risulteranno deducibili anche i contributi versati qualora il servizio domestico o l’assistenza personale siano effettuati a favore di familiari del datore di lavoro, anche se non risultano essere “fiscalmente a carico“.
L’importo dei contributi previdenziali da versare varia in base alla retribuzione corrisposta agli addetti ai servizi domestici. Per i rapporti superiori alle 24 ore settimanali scatta un importo forfettario. Inoltre, se vi sono contratti di lavoro a tempo determinato, i contributi da versare sono maggiorati (a meno che non siano giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia o maternità).
Versamenti all’INPS
Il versamento all’INPS dei contributi domestici e familiari deve essere effettuato per trimestri. Il contribuente, quindi, ha la possibilità di dedurre il versamento di contributi:
- Relativi al quarto trimestre dell’anno precedente, in quanto versati nell’anno dichiarativo;
- Relativi ai primi tre trimestri dell’anno dichiarativo.
La detrazione spetta al datore di lavoro, come unico soggetto legittimato a dedurre i contributi. Questo, anche quando il pagamento è effettuato da parte di un altro soggetto.
Contributo assistenziale
Precisiamo che ai fini dell’individuazione dell’importo deducibile ai fini Irpef, la presenza all’interno del versamento, di somme dovute come Contributo di assistenziale contrattuale (c.d. “Cassa Colf“, identificato con codice F2), non sono deducibili ai fini Irpef. Tale importo è individuabile nella sezione del bollettino Mav “Causale di versamento” e “Attestazione di pagamento“.
L’importo orario dovuto per il contributo assistenziale è pari a €. 0,03, di cui €. 0,01 a carico del lavoratore per ogni ora. Come detto, tali importi non sono deducibili ai fini Irpef in quanto destinati ad cassa che ha lo scopo di gestire trattamenti aggiuntivi o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti addetti ai servizi domestici.
Collaboratori domestici e Voucher Inps
Possono essere dedotti anche i contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS mediante il “Libretto Famiglia” nell’ambito delle prestazioni di lavoro occasionali di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro) (circ. Agenzia delle Entrate 8.7.2020 n. 19). Il libretto famiglia è un titolo di pagamento del valore nomina di €. 10,00 (prestazioni di durata non superiore ad un ora), così suddiviso:
- € 8,00 compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per la quota premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione.
La quota di € 1,65 è quella deducibile in capo al datore di lavoro. Questo a condizione che la prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che l’utilizzatore abbia dato comunicazione all’INPS.
Inoltre, occorre attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo. 47 del DPR n. 445/00, che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
Documentazione utile per la deduzione fiscale
Il datore di lavoro, ai fini della deduzione dal reddito imponibile Irpef, è chiamato a conservare le ricevute dei bollettini (c/c o Mav) di versamento effettuati nei confronti dell’Inps e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati con periodicità trimestrale. Le somme versate sono quindi deducibili secondo il criterio di cassa, ovverosia saranno deducibili:
- I contributi versati a gennaio del periodo di imposta, ma relativi al quarto trimestre dell’anno precedente;
- I contributi versati ad aprile, luglio ed ottobre dell’anno di imposta, relativi ai primi tre trimestri.
Per determinare la quota di contributo deducibile è fondamentale conservare la parte della ricevuta di versamento che contiene le informazioni sul rapporto di lavoro domestico. Con queste informazioni, per il calcolo dei contributi deducibili sarà sufficiente seguire la procedura indicata in questo programma online a cura dell’Inps: “Inps – rapporti di lavoro domestico“.
Per quanto riguarda, invece, la contribuzione attraverso i suddetti “Libretti famiglia” al fine di attestare il riconoscimento dell’onere il contribuente sarà tenuto a:
- Conservare tutte le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
- Conservare la copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con Voucher Inps cartaceo);
- Conservare la documentazione attestante la comunicazione all’Inps dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con Voucher telematico);
- Attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/00 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
Compilazione della dichiarazione dei redditi
I contributi versati per gli addetti ai servizi domestici devono essere indicati nella sezione dedicata agli oneri deducibili dal reddito imponibile Irpef: più precisamente nel rigo E23 del modello 730 oppure nel rigo RP23 del modello Redditi Persone Fisiche, rispettando il limite massimo dell’importo di €. 1.549,37.