Le nuove possibilità di definizione parziale delle controversie fiscali che cambiano le strategie di difesa tributaria.
Le recenti modifiche normative in materia tributaria hanno introdotto importanti novità per la definizione delle pendenze fiscali, aprendo nuove strategie di difesa per contribuenti e imprese. Il Disegno di Legge con misure di semplificazione per le imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri, rivoluziona l’approccio all’acquiescenza fiscale, estendendola agli avvisi di liquidazione e introducendo la possibilità di adesione parziale. Queste modifiche, una volta approvate definitivamente, saranno applicabili “a regime” e rappresentano un cambio di paradigma nelle strategie di gestione delle controversie tributarie.
Indice degli argomenti
Le principali novità dell’acquiescenza parziale
Il Governo ha deciso di approvare, in modo stabile alcune modifiche sull’applicazione dell’istituto dell’acquiescenza parziale. Si tratta delle seguenti.
Estensione agli avvisi di liquidazione
La prima significativa innovazione riguarda l’estensione dell’acquiescenza agli avvisi di liquidazione. Fino ad oggi, secondo la prassi degli uffici, per le imposte indirette diverse dall’IVA solo gli accertamenti potevano formare oggetto di adesione e acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/97.
Questa limitazione aveva una conferma normativa indiretta nell’articolo 15, comma 2-bis.1 del D.Lgs. n. 218/97, che indicava specificamente quali avvisi di liquidazione potevano rientrare nell’acquiescenza, lasciando intendere che per gli altri questo istituto fosse precluso.
La nuova normativa supera questa distinzione, riconoscendo che gli avvisi di liquidazione hanno, salvo rare ipotesi, natura accertativa e non solo liquidatoria. Basti pensare al caso della prima casa, al disconoscimento di agevolazioni o alla riqualificazione degli atti, dove viene accertata una maggiore imposta a tutti gli effetti.
Acquiescenza in forma parziale
La seconda grande novità è l’introduzione dell’acquiescenza parziale. Secondo la nuova disciplina, la rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione può essere parziale, ma solo se riferita a singole violazioni dotate di rilevanza autonoma contestate nel medesimo atto.
Questo significa che il contribuente può scegliere di contestare solo alcune parti dell’accertamento, mantenendo il diritto di difesa per le violazioni che ritiene infondate.
I benefici della riduzione delle sanzioni
Per i contribuenti sottoposti a controllo la possibilità di sfruttare l’acquiescenza negli avvisi di liquidazione e la possibilità di definire solo alcune parti dell’accertamento, presentano un indubbio vantaggio. Infatti, in entrambe queste casistiche il contribuente ha la possibilità di sfruttare alcuni vantaggi.
Sanzioni ridotte al terzo
Il meccanismo premiante dell’acquiescenza comporta la riduzione delle sanzioni al terzo dell’importo irrogato. Questa riduzione si applica alle sanzioni previste dagli articoli 70 e 71 del DPR n. 131/86 (dichiarazione di un minor valore e occultamento di corrispettivo) e agli articoli 50 e 51 del D.Lgs. n. 346/90 (omessa o infedele dichiarazione di successione).
La condizione per ottenere questo beneficio è che il contribuente rinunci al ricorso entro i relativi termini per le violazioni contestate nell’accertamento o nell’avviso di liquidazione
Violazioni autonome: criteri di individuazione
Un aspetto cruciale della nuova disciplina riguarda l’individuazione delle violazioni dotate di rilevanza autonoma. Il testo normativo non fornisce una definizione precisa, il che potrà essere fonte di problemi interpretativi.
Si può ragionevolmente ipotizzare che siano autonome:
- Le violazioni relative a distinte imposte recuperate mediante lo stesso accertamento;
- Le violazioni relative alle imposte sui redditi ma concernenti diverse categorie reddituali;
- Le contestazioni relative a periodi d’imposta differenti.
Accertamento con adesione per gli avvisi di liquidazione
La nuova disciplina implicitamente ammette l’accertamento con adesione anche per gli avvisi di liquidazione. Nel momento in cui si riconosce l’acquiescenza per questi atti, non vi è ragione per escludere la procedura di adesione ordinaria, come già confermato dalla giurisprudenza in tema di prima casa (Cassazione, 3 dicembre 2021, n. 38288).
Fermarsi al “nomen iuris” ed escludere l’adesione rappresenterebbe una visione “miope” della procedura tributaria, considerando che gli avvisi di liquidazione hanno spesso natura accertativa sostanziale.
Strategie operative per professionisti e contribuenti
L’introduzione dell’acquiescenza parziale richiede una valutazione accurata di ogni singolo caso. Il professionista, nell’analisi della posizione del cliente, deve analizzare:
- La forza probatoria di ciascuna contestazione;
- I rischi processuali di un’eventuale impugnazione;
- Il rapporto costo-beneficio tra acquiescenza parziale e contenzioso;
- La sostenibilità finanziaria delle sanzioni ridotte.
La scelta del timing risulta fondamentale. L’acquiescenza deve essere manifestata entro i termini per la presentazione del ricorso, il che richiede un’analisi rapida ma approfondita dell’atto impositivo.
Limiti e criticità
Nonostante le innovazioni, rimangono alcune esclusioni inspiegabili. Il testo normativo continua a non contemplare l’omessa registrazione ex articolo 69 del DPR n. 131/86 tra le violazioni che possono beneficiare dell’acquiescenza.
La formulazione relativa alle “singole violazioni dotate di rilevanza autonoma” potrà generare incertezze applicative. Sarà necessario attendere chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e orientamenti giurisprudenziali per una corretta applicazione della norma.
Consulenza per la gestione delle controversie fiscali
L’introduzione dell’acquiescenza parziale rappresenta un’opportunità significativa per ottimizzare la gestione delle controversie tributarie, ma richiede competenze specialistiche per essere sfruttata efficacemente. La valutazione della convenienza economica, l’analisi dei profili di rischio e la corretta identificazione delle violazioni autonome sono aspetti che necessitano di esperienza consolidata nel diritto tributario.
Se la tua azienda ha ricevuto un accertamento o un avviso di liquidazione, non rimandare la valutazione delle opzioni disponibili. Il nuovo scenario normativo offre strumenti di definizione più flessibili, ma i termini per l’acquiescenza rimangono ristretti e la strategia deve essere pianificata con precisione.
Contatta il nostro studio per una consulenza personalizzata sulla gestione delle tue pendenze fiscali. Analizzeremo insieme le specificità del tuo caso per identificare la strategia più vantaggiosa, sfruttando al meglio le nuove possibilità offerte dall’acquiescenza parziale e minimizzando l’impatto economico delle controversie tributarie.
FAQ – domande frequenti
Le modifiche saranno applicabili una volta approvato definitivamente il Disegno di Legge e saranno valide “a regime”, non in via eccezionale.
L’acquiescenza parziale si applica agli accertamenti e agli avvisi di liquidazione, purché contengano le sanzioni specificate dalla norma.
Le sanzioni vengono ridotte al terzo dell’importo irrogato per le violazioni specificamente indicate dalla legge.
Sì, l’ammissione dell’acquiescenza per gli avvisi di liquidazione implica logicamente la possibilità di accertamento con adesione.