Per i lavoratori frontalieri con la Svizzera, residenti nella fascia di 20 km dal confine, tassazione concorrente del reddito da lavoro dipendente nei due stati con franchigia di 10.000 euro. Possibilità di lavoro in smart working per max il 25% dell’orario di lavoro.
Con la pubblicazione nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023 della Legge n. 83/23 è stato approvato il nuovo accordo per la tassazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera. L’accordo ha modificato il precedente siglato nel 1974 (e la convenzione per evitare le doppie imposizioni), ed ha come obiettivo quello di andare disciplinare in modo più chiaro chi sono i lavoratori frontalieri e come deve essere disciplinata la relativa tassazione dei redditi percepiti.
Tale l’accordo è ufficialmente entrato in vigore dal 17 luglio 2023, ed è applicabile a partire dal 2024 (con revisione quinquennale), cambiando radicalmente le regole del gioco. Se da un lato viene introdotta la possibilità regolamentata di operare in smart working fino al 25%, dall’altro entra nel vivo il meccanismo della tassazione concorrente per i cosiddetti “nuovi frontalieri”.
In questa guida pratica, analizziamo nel dettaglio la normativa, le definizioni aggiornate e le istruzioni per affrontare senza errori gli adempimenti fiscali.

Indice degli argomenti
L’accordo Italia-Svizzera e la definizione di frontaliere
Chi è il lavoratore frontaliere con la Svizzera? Secondo il nuovo accordo (art. 2, lett. b), è il lavoratore dipendente fiscalmente residente in un Comune entro 20 km dal confine svizzero, che lavora nell’area di frontiera dell’altro Stato e, in linea di principio, rientra quotidianamente al proprio domicilio.
Il nuovo accordo (Legge n. 83/23) fornisce una definizione molto più rigorosa rispetto al passato. Affinché un lavoratore residente in Italia possa qualificarsi come frontaliere ai fini fiscali, deve soddisfare contemporaneamente questi requisiti:
- Essere fiscalmente residente in un Comune il cui territorio ricade, totalmente o parzialmente, nella fascia di 20 km dal confine svizzero.
- Svolgere lavoro dipendente nell’area di frontiera svizzera.
- Rientrare quotidianamente al proprio domicilio principale in Italia.
Tuttavia, il Protocollo aggiuntivo introduce un’importante tolleranza: lo status di frontaliere non viene perso se, per motivi professionali, il lavoratore non rientra al proprio domicilio per un massimo di 45 giorni in un anno civile (escludendo ferie e malattie).
Fascia dei 20 km e Comuni ammessi
Per delimitare l’applicazione dell’accordo, sono state definite le “aree di frontiera“:
- Per la Svizzera: Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
- Per l’Italia: Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.
È importante notare che l’elenco dei Comuni italiani inclusi nella fascia dei 20 km è stato recentemente aggiornato ed esteso. L’articolo 15 del D.L. n. 113/24 ha infatti incluso nuovi Comuni (dettagliati nell’allegato 1 del decreto) che non facevano parte del precedente Accordo del 1974.
Per verificare la lista dei Comuni che rientrano nella fascia dei 20 km puoi fare riferimento a questa lista (Elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra gli Stati contraenti Firma: Berna – Roma 22 dicembre 2023):
La tassazione per i “nuovi frontalieri” (regime concorrente)
Come funziona la tassazione dei nuovi frontalieri svizzeri? Il reddito subisce una tassazione concorrente: la Svizzera applica una ritenuta alla fonte fino all’80% dell’imposta ordinaria. L’Italia tassa il reddito residuo, riconoscendo una franchigia di 10.000 euro e un credito per le imposte già pagate all’estero.
I lavoratori considerati “nuovi frontalieri” devono dichiarare i propri redditi di fonte svizzera in Italia. L’Agenzia delle Entrate riceve i dati salariali direttamente dall’Autorità fiscale elvetica entro il 21 marzo dell’anno successivo a quello di percezione del reddito. Sulla base di questi dati l’Agenzia delle Entrate fornirà al contribuente frontaliere una dichiarazione dei redditi precompilata con l’ammontare di imposte da pagare per l’anno precedente (tale dichiarazione potrà poi essere modificata facendo valere le proprie detrazioni personali). La ricezione di questi dati è rilevante in quanto i dati verranno incrociati con quelli delle dichiarazioni dei redditi presentate per inviare eventuali lettere di compliance o lo schema di atto.
Per calcolare l’imponibile italiano, si parte dal reddito lordo svizzero e si sottraggono specifiche voci deducibili. La franchigia di 10.000 euro si applica esclusivamente ai frontalieri con rientro giornaliero, non a quelli con rientro settimanale.
Tabella: calcolo dell’imponibile in Italia
| Voce di calcolo | Importo |
| Reddito lordo svizzero | + (Valore lordo) |
| Franchigia fissa | – € 10.000 |
| Assegni familiari svizzeri | – (Importo esente) |
| Contributi obbligatori svizzeri | – (AVS, AI, IPG, AD, LPP, LAINF) |
| Contributi prepensionamento | – (es. FAR, RESOR) |
| = REDDITO IMPONIBILE IN ITALIA | Da assoggettare a scaglioni IRPEF |
Il Modello Redditi: il meccanismo del credito per imposte estere
Sull’imponibile netto italiano vengono applicate le normali aliquote IRPEF. Per evitare la doppia imposizione giuridica, il lavoratore ha diritto di scomputare dall’imposta lorda italiana un credito d’imposta (ex art. 165 TUIR) pari alle ritenute subite a titolo definitivo in Svizzera. Inoltre, il lavoratore ha diritto alle detrazioni ordinarie italiane (es. “detrazioni lavoro dipendente”) ed alle detrazioni per spese le personali (oneri deducibili e detraibili).
Tabella di riepilogo: tassazione frontalieri
Ipotizziamo il caso di un lavoratore residente in Italia che lavora in Svizzera stabilmente rientrando nella definizione di frontaliere.
| Tipologia di frontaliere | Vecchio accordo con la Svizzera | Nuovo accordo con la Svizzera |
|---|---|---|
| Frontalieri nella fascia dei 20km dal confine* | Imposizione fiscale esclusiva in Svizzera | Tassazione concorrente: – In Svizzera (80%) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Svizzera; – In Italia (soglia di esenzione di 10.000 euro) con applicazione del credito per imposte estere |
| Frontalieri oltre fascia dei 20km dal confine** | Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 7.500 euro. Applicazione del credito per imposte estere | Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 10.000 euro. Applicazione del credito per imposte estere |
* – Risiede in un Comune italiano entro la fascia di confine dei 20km, svolge attività lavorativa nel cantone Ticino, Vallese o dei Grigioni e rientra giornalmente nella sua abitazione in Italia.
** – Risiede in Italia ma in una zona non di confine con la Svizzera e rientra giornalmente nel proprio domicilio in Italia.
Caso pratico numerico
Ipotizziamo un nuovo frontaliere residente a Como che percepisce un reddito lordo di 100.000 euro lavorando a Lugano.
- Imposta in Svizzera: Ipotizzando un’aliquota del 15%, la Svizzera trattiene l’80% di tale importo, pari a 12.000 euro.
- Imponibile in Italia: 100.000 € – 10.000 € (franchigia) = 90.000 euro.
- Imposta lorda in Italia (IRPEF): Calcolata sugli scaglioni, supponiamo sia pari a 31.600 euro.
- Imposta netta da versare: 31.600 € – 12.000 € (credito d’imposta estera parametrato) = 19.600 euro (al netto di ulteriori detrazioni per lavoro dipendente o carichi di famiglia).
Il regime opzionale: imposta sostitutiva al 25% (novità D.L. 113/2024)
Cos’è l’imposta sostitutiva del 25% per i frontalieri? È un regime agevolato introdotto dal D.L. n. 113/2024 (art. 6) per i lavoratori residenti nei Comuni entrati solo di recente nella fascia dei 20 km. Consente di pagare un’imposta italiana fissa pari al 25% delle trattenute subite in Svizzera, anziché l’IRPEF ordinaria.
Questa opzione è stata creata per sanare una disparità: alcuni lavoratori non potevano beneficiare del regime transitorio (quello dei “vecchi frontalieri”) perché, pur avendo contratti antecedenti al 17 luglio 2023, il loro Comune di residenza non figurava nel vecchio elenco del 1974.
Versando un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera durante il saldo annuale, questi contribuenti evitano l’applicazione degli scaglioni IRPEF e la tassazione concorrente standard.
Per approfondire: Frontalieri Svizzera: regime (opzionale) 25%.
Smart working e frontalieri: le regole
Quanti giorni di smart working può fare un frontaliere in Svizzera? Dal 1° gennaio 2024, il limite massimo per lavorare dalla propria abitazione in Italia senza perdere lo status fiscale di frontaliere è fissato al 25% del tempo di lavoro complessivo. Superare questa soglia significa rischiare di perdere lo status fiscale agevolato di lavoratore frontaliere, con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria piena senza i benefici dell’Accordo.
Il protocollo siglato nel giugno 2024 ha regolarizzato definitivamente il lavoro agile. Questa percentuale massima (25%) si applica universalmente: vale sia per i “nuovi frontalieri” (soggetti a tassazione concorrente), sia per i “vecchi frontalieri” (che mantengono l’imponibilità esclusiva in Svizzera).
Tassazione dei frontalieri fuori fascia
I lavoratori frontalieri che risiedono in un Comune fuori dalla fascia dei 20 km sono soggetti (così come anche in passato) alla tassazione concorrente del reddito tra Svizzera ed Italia. I frontalieri fuori fascia sono soggetti a tassazione del reddito alla fonte, nel Cantone ove svolgono attività lavorativa (con applicazione delle aliquote ordinarie). Il reddito è poi soggetto a tassazione IRPEF ordinaria anche in Italia. La situazione di doppia imposizione giuridica viene attenuata attraverso l’applicazione di un credito per imposte estere in relazione a quanto già pagato a titolo definitivo in Svizzera. Anche in questo caso possono trovare applicazione le deduzioni indicate precedentemente.
Deve essere, inoltre, evidenziato che anche il reddito di questi lavoratori è soggetto a scambio di informazioni tra Svizzera ed Italia.
Tassazione dei frontalieri con rientro settimanale
I lavoratori frontalieri con rientro settimanale sono soggetti alla tassazione concorrente del reddito tra Italia e Svizzera. Anche in questo caso viene pagata imposta alla fonte in Svizzera e successivamente il reddito viene dichiarato anche in Italia. La doppia imposizione giuridica del reddito viene attenuata attraverso l’attribuzione di un credito per imposte estere. Questo, contiene le imposte versate in Svizzera a titolo definitivo.
In questo caso, rispetto al precedente, il lavoratore trascorre un numero di giorni rilevante in Svizzera. Pertanto, in questo caso, è possibile valutare se può trovare applicazione la disciplina delle retribuzioni convenzionali. Tuttavia, affinché possano trovare applicazione è necessario:
- Per l’anno in questione, aver lavorato all’estero per almeno 183 giorni in un arco temporale di 12 mesi che termina nel periodo di imposta;
- Avere un contratto di lavoro che è inquadrabile in una delle categorie professionali indicate nelle apposite tabelle ministeriali.
- Il soggiorno all’estero deve essere legato allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda la tassazione dei lavoratori che applicano le retribuzioni convenzionali ai sensi dell’articolo 51, co. 8-bis del TUIR, con una norma di interpretazione autentica (l’art. 15 del DDL di bilancio), indica che tale regime si applica anche ai redditi dei lavoratori fiscalmente residenti in Italia che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta a settimana.
Il regime dei c.d. “vecchi frontalieri”
L’art. 9 dell’accordo prevede l’applicazione di un regime transitorio prevede un regime transitorio legato ai redditi percepiti dai frontalieri. In particolare, l’art. 9 prevede quanto segue:
Nonostante il paragrafo 1 dell’articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera.
Art. 9, par. 1 nuovo accordo
In pratica, la data di entrata in vigore dell’accordo, ovvero il 17 luglio, è fondamentale per individuare “vecchi” e “nuovi” frontalieri. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che al 17 luglio svolgono, oppure che nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 ed il 17 luglio 2023 hanno svolto, un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera, possono applicare il regime transitorio, in relazione al quale (in deroga alla nuova normativa) i redditi restano imponibili soltanto in Svizzera. Il nuovo accordo, infatti, opera per i lavoratori che entrano nel regime dei frontalieri a partire dal 17 luglio 2023.
La Svizzera, infatti, è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale. I cantoni dei Grigioni, del Ticino e Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri fino al 2033. Tale compensazione è fissata al 40% delle imposte pagate lorde.
Il corretto inquadramento fiscale dipende dal momento in cui si è iniziato a lavorare in Svizzera:
| Categoria | Condizione temporale | Regime fiscale applicabile |
| “Vecchi” frontalieri | Hanno lavorato nell’area di frontiera svizzera tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. | Regime transitorio: Tassazione esclusiva in Svizzera (ritenuta alla fonte). L’Italia non tassa questo reddito.+1 |
| “Nuovi” frontalieri | Entrati nel mercato del lavoro transfrontaliero a partire dal 17 luglio 2023.+1 | Tassazione Concorrente: Tassati sia in Svizzera (max 80% dell’imposta ordinaria) sia in Italia, con franchigia di 10.000 euro e credito per imposte estere.+2 |
I vantaggi del regime
Il nuovo accordo sui lavoratori frontalieri siglato tra Italia e Svizzera presenta alcuni elementi di vantaggio rispetto alla previgente normativa:
- Vantaggio per la Svizzera, dato dall’aumento della quota di imposizione fiscale che passa dal 60% all’80%;
- La reciprocità dell’accordo (che riguarda anche i lavoratori Svizzeri che operano in Italia);
- Maggiore chiarezza giuridica nella definizione di lavoratori frontalieri e delle zone di frontiera;
- La definitività dell’accordo.
L’unico aspetto su cui non si riscontrano vantaggi riguarda la fiscalità dei lavoratori frontalieri i quali, in ogni caso, si trovano a dover scontare la tassazione sul reddito percepito sia nel Paese di produzione del reddito che in quello di residenza fiscale (misura anti dumping). Situazione, questa, che sicuramente è penalizzante, anche se è possibile usufruire di un credito per imposte estere che attenua la doppia imposizione sul reddito.
Clausola antiabuso
Il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere“. Infatti, non vi possono essere dubbi sul fatto che per i nuovi frontalieri nella fascia dei 20km vi sia un aggravio di tassazione rispetto alla situazione attuale. Infatti, per questi lavoratori la tassazione effettiva sul reddito sarà quella italiana – di gran lunga più elevata di quella svizzera – ed anche il credito per imposte estere difficilmente potrà mitigare la situazione. Questo significa che il nuovo frontaliere nella fascia dei 20km dovrà presentare dichiarazione dei redditi autonoma anche in Italia per assoggettare a tassazione il suo reddito di fonte Svizzera (con franchia di 10.000 euro e con applicazione del credito per imposte estere).
Di fatto questo significa che fino a quando resterà in vigore il regime transitorio potrebbe esserci una volontà di firmare nuovi contratti per poter applicare ancora questo regime, verificando anche possibili situazioni di abuso. Per tale ragione, il comma 8 del nuovo accordo prevede espressamente che, qualora l’autorità competente di uno dei due Paesi ravvisi una ipotesi di “abuso evidente e manifesto” della norma transitoria, informerà l’autorità competente dell’altro Stato per gli opportuni provvedimenti.
Leggi il testo dell’accordo in formato completo a questo link:
Consulenza fiscale lavoratori frontalieri
Sono Federico Migliorini, dottore commercialista, autore di questo articolo. Ho maturato esperienza nell’ambito della tassazione transfrontaliera dei redditi da lavoro dipendente, svolgendo abitualmente consulenza su questo argomento.
Se desideri approfondire la tua situazione personale in relazione alla nuova normativa sui lavoratori frontalieri con la Svizzera, contattaci. Ti aiuteremo a comprendere i chiarimenti esistenti in modo che tu possa valutare compiutamente la tua situazione. Riceverai il nostro aiuto per risolvere i tuoi dubbi sulla tua situazione personale.
Note
1 – Per area di frontiera si intende l’ambito geografico di applicazione dell’accordo che, per quanto riguarda la Svizzera riguarda il cantone dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre per l’Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.
Riferimenti normativi
- Legge n. 83 del 13 giugno 2023: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).
- D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 (Decreto Omnibus): Artt. 6 e 15, per l’introduzione dell’imposta sostitutiva al 25% e l’aggiornamento dell’elenco dei Comuni compresi nella fascia di 20 km.+1
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): Articolo 165, relativo alle regole di scomputo e calcolo del credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.+1
- Protocollo Modificativo (6 giugno 2024): Accordo sul telelavoro (smart working) che fissa il limite al 25%.