Con la pubblicazione nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023 della Legge n. 83/2023 è stato approvato il nuovo accordo per la tassazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera. Con questo atto si è concluso il processo di approvazione iniziato con il protocollo siglato a Roma il 23 dicembre 2020. Il nuovo accordo ha modificato il precedente siglato nel 1974 (e la convenzione per evitare le doppie imposizioni).
Questo nuovo accordo ha come obiettivo quello di andare disciplinare in modo più chiaro chi sono i lavoratori frontalieri e come deve essere disciplinata la relativa tassazione dei redditi percepiti.
Da precisare che l’accordo è ufficialmente entrato in vigore dallo scorso 17 luglio 2023, ed è applicabile a partire dal 2024. L’intesa sarà sottoposta a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro (che dovranno essere improntate prossimamente). Inoltre, l’accordo prevede l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente (dei frontalieri) a 10.000 euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro.
Andiamo ad analizzare quali sono gli elementi principali del nuovo accordo per i lavoratori frontalieri con la Svizzera che entrerà in vigore nell’anno successivo a quello di approvazione da parte del Parlamento.
Indice degli Argomenti
- Quanto è entrato in vigore il nuovo accordo per i frontalieri con la Svizzera?
- Sintesi delle disposizioni del nuovo accordo per i frontalieri con la Svizzera
- Definizione di lavoratore frontaliere
- Il criterio di tassazione concorrente del reddito per il frontaliere
- Tassazione per i lavoratori frontalieri con la Svizzera nel nuovo accordo
- Il regime transitorio per i redditi dei lavoratori frontalieri
- Quali sono i vantaggi di questo nuovo accordo sui frontalieri tra Italia e Svizzera?
- Presenza di una clausola antiabuso
- Smart working per i frontalieri con la Svizzera
- Consulenza fiscale frontalieri
Quanto è entrato in vigore il nuovo accordo per i frontalieri con la Svizzera?
Il recepimento dell’Accordo sui frontalieri tra Italia e la Svizzera del 23 dicembre 2020, prevede precise disposizioni per la sua entrata in vigore. In particolare, l’art. 8 dell’accordo prevede che tali disposizioni si applichino a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della sua entrata in vigore, la quale a sua volta è fissata nella data di ricezione dell’ultima delle notifiche con cui ciascuno degli Stati ha dato atto all’altro di avere completato l’iter di recepimento. Tale adempimento è avvenuto, appunto, lo scorso 17 luglio. Di fatto, quindi, l’applicabilità concreta dell’accordo è avvenuta a partire dal 1° gennaio 2024.
Fino al 2023, quindi, sono rimaste in vigore le ordinarie disposizioni sui lavoratori frontalieri legate all’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia Svizzera e nell’Accordo bilaterale del 3 ottobre 1974. Tali accordi, prevedono la tassazione del reddito del lavoratore che risiede in Italia, in fascia di 20km dal confine, solo in Svizzera. Mentre per i frontalieri fuori fascia una tassazione concorrente del reddito con una franchigia di 7.500 euro. Al lavoratore viene riconosciuto un credito d’imposta per l’imposta pagata in Svizzera (ex art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera ed ex art. 165 del TUIR).
Sintesi delle disposizioni del nuovo accordo per i frontalieri con la Svizzera
Area di frontiera |
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Ambito geografico di applicazione dell’accordo che, per quanto riguarda la Svizzera riguarda il cantone dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre per l’Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. |
Lavoratore frontaliere |
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Persona fisica – fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono per intero o parzialmente in una fascia di 20km dal confine con l’altro Stato contraente; – che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa nell’altro Stato; – in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. |
Per verificare la lista dei Comuni che rientrano nella fascia dei 20 km puoi fare riferimento a questa lista (Elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra gli Stati contraenti Firma: Berna – Roma 22 dicembre 2023):
Estensione dei comuni di fascia
L’articolo 15 del Ddl di Bilancio introduce estensione del numero dei comuni di frontiera che beneficiano del contributo statale per un ristorno in merito al gettito perso a causa del particolare meccanismo di tassazione dei frontalieri. Si tratta, in particolare, dei comuni italiani di frontiera, dettagliati nell’allegato 1 al D.L. n. 113/24 compresi nell’allegato B della procedura amichevole tra Italia e Svizzera del 22 dicembre 2023 (il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera) che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi al fine dell’applicazione del previgente Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974. La quota del contributo effettivamente spettante sarà determinata sulla base dei criteri individuati dal decreto attuativo previsto all’articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023.
Definizione di lavoratore frontaliere
Il nuovo accordo fornisce una definizione di lavoratore frontaliere molto più specifica e restrittiva rispetto a quella previgente. In particolare, l’art. 2, lett. b) del nuovo accordo fornisce la definizione del lavoratore frontaliere che si applica a qualsiasi lavoratore risiedente in uno Stato contraente che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente. Le aree di frontiera sono:
- Per la Svizzera: Cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese;
- Per l’Italia: Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano.
Questa persona svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Questa definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
Per quanto riguarda il ritorno presso il proprio domicilio, il Protocollo aggiuntivo precisa che questo status non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia.
Definita anche la cosiddetta area di frontiera (che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano). Inoltre, il nuovo accordo, all’art. 3, stabilisce il nuovo sistema di imposizione dei lavoratori frontalieri, con una importante distinzione tra: “attuali frontalieri” e “nuovi frontalieri”.
Il criterio di tassazione concorrente del reddito per il frontaliere
In base all’art. 3, paragrafo 1 dell’accordo l’imposizione dei lavoratori frontalieri deve essere effettuata seguendo il criterio della tassazione concorrente: sia nello stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Lo Stato dove l’attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, fino ad un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa il reddito per interno, andando tuttavia ad eliminare la doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera ed Italia (articolo 5 dell’accordo).
Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo (17 luglio 2023) sono considerati come “nuovi frontalieri“. Il reddito imponibile in Italia del lavoratore è dato dal reddito lordo svizzero, al netto delle seguenti deduzioni (valide sia per i frontalieri, ma anche per quelli fuori fascia):
- Una franchigia fissa di 10.000 euro;
- Gli assegni familiari pagati dalle Casse di compensazione svizzere;
- I contributi pensionistici e assicurativi considerati come obbligatori in Svizzera (AVS, AD, LPP, assicurazione infortuni);
- I contributi pagati per i prepensionamenti di categoria (es. FAR, RESOR, ecc.).
Il reddito percepito dai lavoratori frontalieri di fascia è oggetto a scambio di informazioni tra i due Paesi. Entro il 20 marzo di ogni anno le informazioni reddituali del lavoratore frontaliere transitano dalla Svizzera all’Italia che può utilizzare queste informazioni per la dichiarazione dei redditi precompilata e per i controlli.
Tabella: calcolo imponibile da dichiarare in Italia
Reddito da lavoro dipendente imponibile in Italia | = |
Reddito lordo svizzero | – |
Franchigia di 10.000 € | – |
Assegni familiari svizzeri | – |
Contributi AVS, AI, IPG, AD, LPP, LAINF | – |
Eventuale contributo prepensionamento svizzero | – |
Sulla base del reddito imponibile così calcolato, devono essere applicate le aliquote IRPEF. Dall’imposta italiana è detraibile il credito di imposta (dato dalle imposte alla fonte pagate a titolo definitivo in Svizzera), oltre alle detrazioni ordinarie italiane (es. “detrazioni lavoro dipendente”) e le detrazioni per spese le personali (oneri deducibili e detraibili).
L’eliminazione della doppia imposizione
L’articolo 5 dell’accordo conferma i metodi per l’eliminazione dalla doppia imposizione. In particolare, per lo Stato di produzione del reddito si applica il c.d. “metodo dell’esenzione“, con riserva della progressività. In particolare, un lavoratore residente che rientra nella categoria di frontaliere ai sensi dell’art. 2, lett. b) vedrà la sua imposizione nello Stato di lavoro ridotta del 20% (80% delle aliquote).
Per quanto riguarda lo Stato di residenza fiscale, invece, il metodo di eliminazione della doppia imposizione avviene secondo il meccanismo del credito per imposte estere. In questo senso il lavoratore italiano frontaliere con la Svizzera ha la possibilità di portare a credito le imposte svizzere pagate a titolo definitivo.
Scambio di dati tra autorità fiscali
La tassazione in Svizzera avviene tramite l’imposta alla fonte che deve essere applicata mensilmente dal datore di lavoro. Entro poi il 21 marzo dell’anno successivo, l’Autorità fiscale svizzera deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate italiana i dati salariali del frontaliere. Sulla base di questi dati l’Agenzia delle Entrate fornirà al contribuente frontaliere una dichiarazione dei redditi precompilata con l’ammontare di imposte da pagare per l’anno precedente (tale dichiarazione potrà poi essere modificata facendo valere le proprie detrazioni personali).
Le Autorità fiscali si scambieranno i seguenti dati:
- Informazioni anagrafiche (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
- Codice fiscale;
- Dati salariali completi (reddito lordo, contributi pagati in Svizzera, imposta alla fonte versata in Svizzera);
- Nome, indirizzo e codice fiscale del datore di lavoro.
Tassazione per i lavoratori frontalieri con la Svizzera nel nuovo accordo
Ipotizziamo il caso di un lavoratore residente in Italia che lavora in Svizzera stabilmente rientrando nella definizione di frontaliere.
TIPOLOGIA DI FRONTALIERE | VECCHIO ACCORDO CON LA SVIZZERA | NUOVO ACCORDO CON LA SVIZZERA |
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Frontalieri nella fascia dei 20km dal confine* | Imposizione fiscale esclusiva in Svizzera | Tassazione concorrente: – In Svizzera (80%) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Svizzera; – In Italia (soglia di esenzione di 10.000 euro) con applicazione del credito per imposte estere |
Frontalieri oltre fascia dei 20km dal confine** | Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 7.500 euro. Applicazione del credito per imposte estere | Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 10.000 euro. Applicazione del credito per imposte estere |
* – Risiede in un Comune italiano entro la fascia di confine dei 20km, svolge attività lavorativa nel cantone Ticino, Vallese o dei Grigioni e rientra giornalmente nella sua abitazione in Italia.
** – Risiede in Italia ma in una zona non di confine con la Svizzera e rientra giornalmente nel proprio domicilio in Italia.
La soglia di deduzione dal reddito di 10.000 euro trova applicazione solo per i frontalieri con rientro giornaliero (non anche per quelli con rientro settimanale).
Tassazione dei frontalieri fuori fascia
I lavoratori frontalieri che risiedono in un Comune fuori dalla fascia dei 20 km sono soggetti (così come anche in passato) alla tassazione concorrente del reddito tra Svizzera ed Italia. Sono soggetti a tassazione del reddito alla fonte, nel Cantone ove svolgono attività lavorativa (con applicazione delle aliquote ordinarie). Il reddito è poi soggetto a tassazione IRPEF ordinaria anche in Italia. La situazione di doppia imposizione giuridica viene attenuata attraverso l’applicazione di un credito per imposte estere in relazione a quanto già pagato a titolo definitivo in Svizzera. Anche in questo caso possono trovare applicazione le deduzioni indicate precedentemente.
Deve essere, inoltre, evidenziato che anche il reddito di questi lavoratori è soggetto a scambio di informazioni tra Svizzera ed Italia.
Tassazione dei frontalieri con rientro settimanale
I lavoratori frontalieri con rientro settimanale sono soggetti alla tassazione concorrente del reddito tra Italia e Svizzera. Anche in questo caso viene pagata imposta alla fonte in Svizzera e successivamente il reddito viene dichiarato anche in Italia. La doppia imposizione giuridica del reddito viene attenuata attraverso l’attribuzione di un credito per imposte estere. Questo, contiene le imposte versate in Svizzera a titolo definitivo.
In questo caso, rispetto al precedente, il lavoratore trascorre un numero di giorni rilevante in Svizzera. Pertanto, in questo caso, è possibile valutare se può trovare applicazione la disciplina delle retribuzioni convenzionali. Tuttavia, affinché possano trovare applicazione è necessario:
- Per l’anno in questione, aver lavorato all’estero per almeno 183 giorni in un arco temporale di 12 mesi che termina nel periodo di imposta;
- Avere un contratto di lavoro che è inquadrabile in una delle categorie professionali indicate nelle apposite tabelle ministeriali.
- Il soggiorno all’estero deve essere legato allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda la tassazione dei lavoratori che applicano le retribuzioni convenzionali ai sensi dell’articolo 51, co. 8-bis del TUIR, con una norma di interpretazione autentica (l’art. 15 del DDL di bilancio), indica che tale regime si applica anche ai redditi dei lavoratori fiscalmente residenti in Italia che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta a settimana.
Esempio di calcolo della tassazione frontalieri
Ipotizziamo un lavoratore residente a Como che lavora come frontaliere in Svizzera a Lugano. Questo soggetto percepisce un reddito annuale lordo pari a 100.000 euro. Trattandosi di frontaliere nella fascia di 20km dal confine vediamo come avviene la tassazione:
- Imposta Svizzera: 100.000 * 15% (ipotetica aliquota di tassazione Svizzera) * 80% = 12.000 euro
- Imposta in Italia: 90.000 (100.000 – franchigia) su cui viene applicata la tassazione per scaglioni IRPEF. All’imposta così calcolata di 31.600 euro, deve essere applicato il credito per imposte estere assolte in Svizzera. Tale credito dovrà essere calcolato parametrando le imposte estere assolte a titolo definitivo in relazione al minore imponibile italiano (in virtù dell’applicazione della franchigia), ex art. 165, co. 6 del TUIR.
Il regime transitorio per i redditi dei lavoratori frontalieri
L’art. 9 dell’accordo prevede l’applicazione di un regime transitorio prevede un regime transitorio legato ai redditi percepiti dai frontalieri. In particolare, l’art. 9 prevede quanto segue:
Art. 9, par. 1 nuovo accordo |
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Nonostante il paragrafo 1 dell’articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera. |
In pratica, la data di entrata in vigore dell’accordo, ovvero il 17 luglio, è fondamentale per individuare “vecchi” e “nuovi” frontalieri. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che al 17 luglio svolgono, oppure che nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 ed il 17 luglio 2023 hanno svolto, un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera, possono applicare il regime transitorio, in relazione al quale (in deroga alla nuova normativa) i redditi restano imponibili soltanto in Svizzera. Il nuovo accordo, infatti, opera per i lavoratori che entrano nel regime dei frontalieri a partire dal 17 luglio 2023.
La Svizzera, infatti, è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale. I cantoni dei Grigioni, del Ticino e Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri fino al 2033. Tale compensazione è fissata al 40% delle imposte pagate lorde.
Regime opzionale sostitutivo al 25% per frontalieri residenti in specifici comuni
Con l’art. 6 del D.L. n. 113/24 il legislatore ha previsto un particolare regime di tassazione sostitutivo per i lavoratori frontalieri che non rientravamo nella lista dei Comuni di fascia nel precedente accordo e che rientrano tra i Comuni di fascia nel nuovo accordo. Si tratta, in buona sostanza di lavoratori frontalieri che per questo motivo non possono applicare il regime transitorio dei vecchi frontalieri. In questo caso è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 25% delle imposte pagate in Svizzera sul reddito (tassazione in base al nuovo accordo), da versare con il saldo delle imposte sui redditi. Per approfondire: “Frontalieri Svizzera: regime (opzionale) 25%“.
Quali sono i vantaggi di questo nuovo accordo sui frontalieri tra Italia e Svizzera?
Il nuovo accordo sui lavoratori frontalieri siglato tra Italia e Svizzera presenta alcuni elementi di vantaggio rispetto alla previgente normativa:
- Vantaggio per la Svizzera, dato dall’aumento della quota di imposizione fiscale che passa dal 60% all’80%;
- La reciprocità dell’accordo (che riguarda anche i lavoratori Svizzeri che operano in Italia);
- Maggiore chiarezza giuridica nella definizione di lavoratori frontalieri e delle zone di frontiera;
- La definitività dell’accordo.
e gli svantaggi?
L’unico aspetto su cui non si riscontrano vantaggi riguarda la fiscalità dei lavoratori frontalieri i quali, in ogni caso, si trovano a dover scontare la tassazione sul reddito percepito sia nel Paese di produzione del reddito che in quello di residenza fiscale (misura anti dumping). Situazione, questa, che sicuramente è penalizzante, anche se è possibile usufruire di un credito per imposte estere che attenua la doppia imposizione sul reddito.
Presenza di una clausola antiabuso
Il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere“. Infatti, non vi possono essere dubbi sul fatto che per i nuovi frontalieri nella fascia dei 20km vi sia un aggravio di tassazione rispetto alla situazione attuale. Infatti, per questi lavoratori la tassazione effettiva sul reddito sarà quella italiana – di gran lunga più elevata di quella svizzera – ed anche il credito per imposte estere difficilmente potrà mitigare la situazione. Questo significa che il nuovo frontaliere nella fascia dei 20km dovrà presentare dichiarazione dei redditi autonoma anche in Italia per assoggettare a tassazione il suo reddito di fonte Svizzera (con franchia di 10.000 euro e con applicazione del credito per imposte estere).
Di fatto questo significa che fino a quando resterà in vigore il regime transitorio potrebbe esserci una volontà di firmare nuovi contratti per poter applicare ancora questo regime, verificando anche possibili situazioni di abuso. Per tale ragione, il comma 8 del nuovo accordo prevede espressamente che, qualora l’autorità competente di uno dei due Paesi ravvisi una ipotesi di “abuso evidente e manifesto” della norma transitoria, informerà l’autorità competente dell’altro Stato per gli opportuni provvedimenti.
In relazione a questi aspetti è opportuno evidenziale che per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è necessario attendere almeno due anni. Infatti, tale accordo diverrà valido ed efficace esclusivamente a seguito della ratifica del testo da parte dei parlamenti di entrambi gli Stati. Inoltre, la Svizzera potrebbe sottoporre l’applicazione di tale accordo alla consultazione popolare, tramite referendum, da richiedere entro cento giorni dall’ultima approvazione. Difficile quindi che le novità di cui si è parlato, a causa dei tempi tecnici di ratifica nei due Paesi, possano entrare in vigore prima 2024.
Leggi il testo dell’accordo in formato completo a questo link:
Smart working per i frontalieri con la Svizzera
L’implementazione dell’accordo prevede anche che vengano raggiunti accordi per la regolamentazione dello smart working per i lavoratori frontalieri. Il Ministero dell’Economia, il 6 giugno 2024 ha sottoscritto un protocollo di modifica dell’Accordo con la Svizzera, avente ad oggetto il telelavoro dei frontalieri.
Dal 1° gennaio 2024 è prevista la possibilità di lavorare in modalità smart working fino a un massimo del 25% dell’orario di lavoro. Quindi, il tempo massimo per il lavoro dalla propria abitazione non può eccedere il 25% del tempo di lavoro complessivo.
Deve essere evidenziato che la possibilità di lavoro da remoto nel limite del 25% riguardi, oltre ai c.d. nuovi frontalieri, con tassazione nello Stato in cui l’attività lavorativa viene svolta nel limite dell’80%, anche i frontalieri rientranti nel regime transitorio, con redditi imponibili solo in Svizzera.
Consulenza fiscale frontalieri
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