Entro il prossimo 29 dicembre 2025 i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto Iva. Importo dovuto in base alle risultanze dell’ultimo periodo di versamento relativo all’annualità precedente. L’acconto può essere calcolato con il metodo storico, analitico o previsionale.
Il 29 dicembre 2025 scade il versamento dell’acconto Iva per i contribuenti titolari di partita Iva (soggetti passivi del tributo). La somma, da calcolare e versare con modello F24, è dovuta a titolo di acconto:
- Del versamento relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili;
- Del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali;
- Oppure, del versamento dovuto per il quarto trimestre per i contribuenti cd. speciali.
L’acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a 103,29 euro. In caso contrario esso deve essere versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi. Come vedremo meglio di seguito, esistono tre metodi diversi per il calcolo.
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Che cos’è l’acconto Iva?
L’acconto Iva è un adempimento obbligatorio a cui gli operatori economici (soggetti passivi Iva) sono tenuti ad adempiere entro il 27 dicembre di ogni anno. Per l’anno 2025, tale termine scade, tuttavia, il 29/12/25, posto che il 27/12/25 è sabato e il 28/12/25 è domenica.
Si tratta di versare l’acconto relativo all’imposta:
- Dovuta nell’ultimo trimestre dell’anno (per i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali);
- Oppure relativo all’Iva di dicembre (per i contribuenti che effettuano liquidazioni mensili).
L’effetto che si ottiene è quello di un anticipo del versamento del saldo Iva che sarà dovuto nell’anno di imposta successivo (al momento della presentazione della dichiarazione IVA annuale).
Soggetti tenuti al versamento
Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti, soggetti passivi Iva, quindi imprenditori e professionisti. Sono esonerati dal versamento coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.
Per esempio, sono esonerati dal versamento gli agricoltori, i soggetti che adottano regimi forfettari di determinazione del reddito (es. chi adotta il “regime forfettario“), e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (come ad esempio, i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).
Più in dettaglio, ai sensi del DPR n. 633/72 sono esonerati dal versamento i seguenti soggetti:
- Soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
- Soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
- I soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
- Soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico“, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre risulta un’eccedenza di credito;
- I soggetti nel regime dei “contribuenti minimi” di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07 o soggetti aderenti al “regime forfettario” di cui alla Legge n. 190/14 e ss.mm;
- Soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a €. 116,72 e quindi che devono versare meno di €. 103,29 di imposta.
- Infine, soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.
I metodi di calcolo: storico, previsionale e effettivo
I contribuenti interessati hanno la possibilità di scegliere di effettuare i calcoli con:
- Il metodo storico: versamento dell’88% dell’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente;
- Il metodo analitico o effettivo: versamento del 100% dell’Iva delle operazioni effettuate al 20 dicembre;
- Utilizzando il metodo previsionale: versamento dell’88% di quanto sarà effettivamente dovuto nel periodo.
Al soggetto passivo Iva è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
Metodo storico
Utilizzando il metodo storico il contribuente può determinare l’importo dell’acconto Iva da versare in modo matematico. La determinazione dell’importo avviene matematicamente sulla base del saldo Iva:
- Dell’anno precedente (contribuenti trimestrali), o
- Della liquidazione Iva del mese di dicembre (contribuenti mensili).
L’importo dovuto, infatti, è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente al:
- Mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità mensile;
- Saldo dell’anno precedente per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale;
- Infine, il quarto trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre) per i contribuenti “trimestrali speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).
In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Il metodo storico è il metodo utilizzato ordinariamente ed è consigliato per i soggetti che presentano, di anno in anno, un volume di affari costante.
Tabella calcolo con metodo storico
| Soggetto passivo | Base di calcolo | Comunicazione Li.Pe. | Rigo dichiarazione IVA |
|---|---|---|---|
| Mensile | Saldo IVA a debito relativo al mese di dicembre 2024 | VP13 + VP14 Li.Pe. dicembre 2024 | VH15 (campo debiti) + VH17 In caso di compilazione quadro VH |
| Trimestrale per natura | Saldo IVA a debito dell’ultimo trimestre del 2024 | VP13 + VP14 Li.Pe. IV trimestre 2024 | VH16 (campo debiti)Â + VH17 In caso di compilazione quadro VH |
| Trimestrale per opzione | Saldo IVA a debito del 2024 | – | VL38 + VH17 (acconto IVA 2024) – VL 36 (interessi)Â In caso di compilazione quadro VH |
Esempio di calcolo con metodo storico
Vediamo di seguito le modalità di calcolo con metodo “storico“, per un soggetto che liquida l’imposta su base trimestrale per opzione.
| Descrizione | Rigo della dichiarazione Iva | Importo |
|---|---|---|
| Acconto versato per il 2024 | VH17 | 5.000 euro |
| Saldo IVA dichiarazione annuale 2024 | VL38 | 9.090 euro |
| (di cui interessi 1%) | VL36 | 90 euro |
| Totale IVA dovuta per l’ultimo trimestre 2024 | VH17 + VL38 – VL36 | 14.000 euro (5.000 + 9.090 – 90) euro |
| Acconto dovuto per il 2025 | (VH17 + VL38 – VL36) × 88% | 12.320 euro (14.000 euro × 88%) |
Soggetti in split payment
Ai sensi dell’art. 5 co. 2-bis del DM 23.1.2015, i soggetti passivi Iva tenuti all’applicazione dello split payment (società ed enti identificati ai fini Iva) che effettuano il versamento dell’acconto Iva secondo il metodo “storico” devono considerare l’imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72. In particolare, coloro che effettuano il versamento diretto all’erario ex art. 5 co. 01 del D.M. 23.1.2015 (quindi, senza far confluire il debito Iva nelle liquidazioni periodiche) devono effettuare un ulteriore versamento per tenere conto anche dell’imposta derivante dall’applicazione dello split payment.
Resta ferma la possibilità , anche per i soggetti destinatari degli obblighi di split payment, di determinare l’acconto secondo una delle altre due modalità previste dall’art. 6 co. 2 e 3-bis della Legge n. 405/90 (metodo “previsionale” e metodo “effettivo“). In ogni caso, le P.A. e le società soggetti passivi Iva dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito dello split payment, sia nell’ipotesi in cui l’Iva sia stata versata direttamente sia nell’ipotesi in cui sia stata versata nell’ambito delle liquidazioni periodiche (Circolare n. 28/E/2017).
Metodo analitico o delle operazioni effettuate
Con il metodo analitico l’acconto Iva è calcolato attraverso una liquidazione Iva straordinaria. Si tratta di un calcolo effettuato alla data del 20 dicembre.
Tale metodo è consigliabile in tutte quelle situazioni in cui nell’anno in corso vi è una diminuzione notevole del volume di affari generato rispetto all’anno precedente. Utilizzando il metodo analitico, il contribuente ha la possibilità di calcolare l’acconto in misura pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:
- Le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre dell’anno in corso, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;
- Le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre.
Tale metodo può essere conveniente per i soggetti passivi cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. Il debito Iva inferiore può essere dovuto o ad una diminuzione delle operazioni attive effettuate rispetto allo scorso anno, oppure per maggiori acquisti imponibili effettuati. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale” discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo (si pensi alla predisposizione della liquidazione straordinaria), non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta dovuta.
| Soggetto passivo | Operazioni attive | Operazioni passive |
|---|---|---|
| Trimestrale | Operazioni effettuate nel periodo 1.10 – 20.12 | Operazioni registrate nel periodo 1.10 – 20.12 |
| Mensile | Operazioni effettuate nel periodo 1.12- 20.12 | Operazioni registrate nel periodo 1.12 – 20.12 |
Esempio di calcolo con metodo analitico
Vediamo, di seguito, le modalità di calcolo dell’acconto Iva con metodo “effettivo“, per un soggetto che liquida l’imposta su base trimestrale.
| Descrizione | Importo |
|---|---|
| IVA su fatture emesse 1.10.2025 – 20.12.2025 | 15.500 euro |
| IVA su cessioni effettuate entro il 20.12.2025 con fatturazione differita | 1.000 euro |
| IVA su fatture di acquisto registrate 1.10.2025 – 20.12.2025 | 8.000 euro |
| Saldo a credito terzo trimestre 2025 | 1.500 euro |
| Acconto dovuto per il 2025 | 6.000 euro |
Metodo previsionale
Il metodo previsionale di calcolo prevede la previsione dell’andamento dell’azienda nel periodo considerato. L’acconto viene versato effettuando una previsione sull’andamento del soggetto nel mese di dicembre. Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con il metodo previsionale l’acconto da versare si determina in misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso, per i contribuenti mensili o, per l’ultimo trimestre dell’anno in corso, per i contribuenti trimestrali.
Con questo metodo, contrariamente ai due precedenti, vi è un rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso in cui il versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, si rivelasse inferiore al dovuto. Se si vuole utilizzare questo metodo di calcolo, quindi, appare necessario porre attenzione al fatto che l’acconto versato provvisoriamente non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dalla dichiarazione Iva relativa all’anno in corso.
Come si effettua il versamento
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato dai contribuenti utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. È possibile compensare, liberamente, l’importo dovuto a titolo di acconto. La compensazione può essere effettuata con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità . Deve trattarsi di crediti derivanti da dichiarazioni validamente presentate.
A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%. L’acconto versato deve essere, inoltre, sottratto all’Iva da versare per:
- Il mese di dicembre (per i contribuenti mensili),
- In sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per
- Infine, la liquidazione del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 utile per il versamento sono i seguenti:
- Codice tributo 6013Â versamento per i contribuenti mensili;
- Codice tributo 6035Â versamento per i contribuenti trimestrali.
L’anno di imposta da riportare è quello per il quale si sta effettuando il versamento. Ai sensi dell’art. 20 co. 1 del D.Lgs. n. 241/97, non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto.
I contribuenti con periodicità di liquidazione trimestrale “per opzione” non devono versare la maggiorazione a titolo di interessi, determinata in misura pari all’1%Â
Sanzioni per versamento insufficiente o omesso
All’omesso o tardivo versamento dell’acconto IVA è applicabile una sanzione amministrativa, così determinata:
- Ordinariamente ella misura del 25% dell’importo non versato;
- Nella misura del 12,5%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni;
- Per i ritardi fino a 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Tali violazioni possono comunque essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso versando con modello F24:
- L’imposta dovuta;
- Gli interessi dell’1% calcolati a giorni (codice tributo 1991);
- Infine, la sanzione ex articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97 (25%) ridotta (codice tributo 8904).
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità , non potrebbe essere sanzionato il tardivo versamento (nella specie, di soli 3 giorni), dell’acconto IVA del mese di dicembre qualora, sulla base della dichiarazione annuale, risultasse successivamente appurato che il soggetto passivo sarebbe stato a credito rispetto all’acconto versato tardivamente.
Ravvedimento operoso
Il ritardato versamento dell’acconto Iva può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n 472/97). Nella C.M. 10.7.98 n. 180 è stato chiarito che la violazione si consuma sempre nel giorno di scadenza del termine, ancorché l’insufficiente versamento sia avvenuto in un momento anteriore. Il ravvedimento si esegue pagando il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi legali, e la sanzione, del 25% o del 12,5% (applicabile solo se il ritardo non è superiore ai 90 giorni), è ridotta, a seconda di quando avviene il ravvedimento, da 1/10 a 1/5.
| Violazione | Sanzione base | Riduzione sanzione | Sanzione ridotta |
|---|---|---|---|
| Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione | 12,5% | 1/10 | 1,25% |
| Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 12,5% | 1/9 | 1,39% |
| Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 25% | 1/8 | 3,13% |
| Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 25% | 1/7 | 3,57% |
Registrazione contabile
Per la rilevazione contabile del versamento dell’acconto viene movimentato un conto da inserire nell’attivo dello Stato patrimoniale nell’ambito della voce C.II.5-bis, come di seguito indicato:
| CONTO | DARE | AVERE |
|---|---|---|
| ERARIO C/ACCONTO IVA | xxx | |
| BANCA C/C | xxx |
Il conto “Erario c/ acconto IVA (C.II.5-bis SP)” rileva un credito per l’impresa nei confronti dell’Erario per l’imposta pagata. Alla chiusura dell’esercizio, si provvede ad effettuare il giroconto del conto “Erario c/acconto” al conto “Erario c/IVA” nel modo seguente:
| CONTO | DARE | AVERE |
|---|---|---|
| ERARIO C/IVA | xxx | |
| ERARIO C/ACCONTO IVA | xxx |
Erario c/IVA (C.II.5-bis SP), mentre Erario c/acconto (C.II.5-bis SP).