Acconto imposta sostitutiva TFR: scadenza 16 dicembre 2025

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I datori di lavoro devono versare entro il 16 dicembre 2025 l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR. Scopri il calcolo corretto, i codici tributo e come scegliere tra metodo storico e previsionale per ottimizzare il versamento.

Si avvicina la scadenza del 16 dicembre 2025 per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto. Ogni anno i datori di lavoro che operano come sostituti d’imposta devono gestire questo adempimento fiscale, applicando un’aliquota del 17% sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate al 31 dicembre 2024. Il calcolo richiede attenzione perché puoi scegliere tra due metodi alternativi che producono importi diversi: quello storico, basato sui dati dell’anno precedente, oppure quello previsionale, che stima le rivalutazioni dell’anno corrente.

L’acconto imposta sostitutiva TFR rappresenta il 90% dell’imposta totale dovuta e va versato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 1712. Il saldo definitivo andrà poi pagato entro il 16 febbraio 2026, quando l’ISTAT avrà pubblicato l’indice ufficiale di dicembre 2025. Per il calcolo dell’acconto 2025, utilizzi il coefficiente di rivalutazione di dicembre 2024 pari al 2,320017%, applicato al fondo accantonato al 31 dicembre 2023.

Che cos’è l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR?

L’imposta sostitutiva del 17% colpisce la quota di rivalutazione finanziaria del TFR, non l’accantonamento annuale. Distingui due componenti del TFR: la quota capitale, che è la retribuzione annua divisa per 13,5, e la quota finanziaria, che rappresenta la rivalutazione del fondo pregresso. Paghi l’imposta sostitutiva solo su quest’ultima componente, mentre la quota capitale viene tassata con aliquote IRPEF progressive al momento dell’erogazione finale.

La rivalutazione finanziaria compensa l’inflazione e mantiene il potere d’acquisto del TFR accantonato negli anni. Calcoli questa rivalutazione applicando un tasso composto da due elementi: un tasso fisso dell’1,5% annuo e il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rispetto a dicembre dell’anno precedente. Il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno viene quindi rivalutato con questo meccanismo, generando la base imponibile su cui applichi l’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate, con le Circolari n. 29/2001 e n. 50/2002, ha disciplinato le modalità operative. Operi come sostituto d’imposta quando hai dipendenti con TFR accantonato in azienda. Sei escluso dall’obbligo se i tuoi dipendenti hanno destinato integralmente il TFR a fondi di previdenza complementare, perché in quel caso non c’è fondo da rivalutare. Anche i datori di lavoro domestico (colf, badanti) non rientrano tra i sostituti d’imposta e quindi non gestiscono questa imposta.

Il meccanismo della rivalutazione TFR: come funziona

Comprendi il funzionamento della rivalutazione per calcolare correttamente l’imposta. Al 31 dicembre 2024, prendi il fondo TFR accantonato al 31 dicembre 2023 ed escludi la quota maturata nel 2024. Su questo importo applichi il coefficiente di rivalutazione che, per dicembre 2024, l’ISTAT ha fissato a 120,2 punti, producendo un coefficiente del 2,320017%.

Il calcolo del coefficiente segue questa formula: prendi l’indice ISTAT di dicembre 2024 (120,2) e confrontalo con quello di dicembre 2023 (118,8). La variazione percentuale è pari a 1,18%. Calcoli il 75% di questa variazione, ottenendo 0,82% circa. Aggiungi il tasso fisso dell’1,5% e ottieni il coefficiente totale del 2,32% applicabile all’intero anno.

Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, utilizzi l’indice ISTAT del mese di cessazione anziché quello di dicembre. Rapporti anche il tasso fisso dell’1,5% ai mesi effettivamente trascorsi, dividendolo per 12 e moltiplicandolo per il numero di mesi. Questa rivalutazione infrannuale garantisce equità quando un dipendente lascia l’azienda prima di fine anno.

L’imposta sostitutiva riduce direttamente il fondo TFR. Quando calcoli l’imposta dovuta, la detrai dal fondo accantonato, quindi il dipendente riceverà il TFR al netto di questa tassazione. Non si tratta di un’imposta che paghi tu come datore, ma che trattieni dal fondo del lavoratore in qualità di sostituto d’imposta.

Scadenze 2025: acconto e saldo

Il calendario fiscale prevede due versamenti distinti. Versi l’acconto entro il 16 dicembre 2025 utilizzando il codice tributo 1712 nel modello F24. Questo acconto è pari al 90% dell’imposta calcolata con uno dei due metodi disponibili. Successivamente, versi il saldo entro il 16 febbraio 2026 con il codice tributo 1713, coprendo la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta (calcolata con l’indice ISTAT di dicembre 2025) e l’acconto già pagato.

Quest’anno la scadenza del 16 dicembre cade di lunedì, quindi non ci sono slittamenti. Programma il versamento per tempo perché eventuali ritardi comportano sanzioni del 30% sull’importo dovuto, riducibili con il ravvedimento operoso se regolarizzi entro i termini di presentazione del Modello 770/2026.

Per il saldo di febbraio 2026, dovrai attendere la pubblicazione dell’indice ISTAT di dicembre 2025, prevista indicativamente per metà gennaio 2026. In quel momento calcolerai la rivalutazione definitiva del fondo TFR al 31 dicembre 2025 e determinerai l’imposta totale dovuta, sottraendo l’acconto già versato. Storicamente, quando l’inflazione diminuisce rispetto all’anno precedente, l’acconto calcolato con metodo storico risulta superiore al saldo effettivo, generando un credito compensabile.

Puoi compensare l’imposta sostitutiva con altri crediti tributari o contributivi direttamente nel modello F24, utilizzando i codici tributo appropriati. Questa flessibilità ti permette di ottimizzare i flussi di cassa aziendali, evitando versamenti quando disponi di crediti sufficienti.

Metodi di calcolo dell’acconto: storico vs previsionale

Scegli ogni anno quale metodo applicare per determinare l’acconto, valutando quale si adatta meglio alla tua situazione specifica. I due metodi producono importi diversi e la scelta può influenzare significativamente la liquidità aziendale.

Metodo storico

Il metodo storico ti fa calcolare l’acconto basandoti sulle rivalutazioni effettivamente maturate nel 2024. Prendi il fondo TFR al 31 dicembre 2023, applichi il coefficiente di dicembre 2024 (2,320017%), calcoli l’imposta del 17% e ne versi il 90% come acconto. Questo metodo offre maggiore certezza perché utilizzi dati consolidati e non devi fare previsioni.

Consideri nel calcolo anche i dipendenti cessati nel 2024, includendo le rivalutazioni corrisposte in occasione del pagamento del TFR finale. Se hai erogato TFR durante l’anno, le relative rivalutazioni concorrono alla determinazione dell’acconto.

Il metodo storico risulta più semplice operativamente: recuperi i dati contabili del 2024, applichi il coefficiente ufficiale e calcoli l’acconto. Non rischi errori di stima e l’Agenzia delle Entrate difficilmente contesterà il calcolo. Tuttavia, in periodi di forte variazione dell’inflazione, questo metodo può generare acconti eccessivi che si trasformano in crediti da recuperare.

Metodo previsionale

Il metodo previsionale ti permette di stimare le rivalutazioni che matureranno nel 2025. Prendi il fondo TFR al 31 dicembre 2024, consideri i dipendenti in forza al 30 novembre 2025, stimi il coefficiente di rivalutazione di dicembre 2025 e calcoli l’acconto del 90% su questa base. La Risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023 ha confermato esplicitamente questa facoltà.

Questo metodo richiede maggiore impegno perché devi fare una previsione attendibile dell’indice ISTAT di fine anno. Utilizzi gli indici ISTAT pubblicati mensilmente fino a novembre 2025 per stimare quello di dicembre. Se sbagli la previsione in difetto, versi un acconto insufficiente e rischi sanzioni del 30% sulla differenza, riducibili con ravvedimento operoso.

Il vantaggio principale del metodo previsionale emerge quando l’inflazione sta diminuendo rispetto all’anno precedente. In questi scenari, il metodo storico ti farebbe versare un acconto basato su coefficienti elevati (come il 2,32% del 2024) quando invece il coefficiente 2025 sarà probabilmente inferiore. Eviti così di immobilizzare liquidità in acconti eccessivi che poi recupererai solo dopo la presentazione del Modello 770/2026.

Tabella comparativa metodi

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è la rivalutazione del TFR, che è pari al 1,5% in misura fissa più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (esclusi i tabacchi). L’aliquota dell’imposta è del 17%.

CriterioMetodo storico Metodo previsionale
Base di calcolo (rivalutazione)Rivalutazione effettiva maturata nell’anno precedente (es. 2024).Rivalutazione stimata per l’anno in corso (es. 2025).
Coefficiente utilizzatoCoefficiente di rivalutazione del dicembre dell’anno precedente (es. 2,320017% per il 2024).Stima del coefficiente di rivalutazione di dicembre dell’anno in corso (es. 2025).
Fondo TFR di riferimentoTFR maturato e accantonato al 31/12 dell’anno precedente (es. TFR al 31/12/24).TFR maturato e accantonato al 31/12 dell’anno in corso (es. TFR al 31/12/25).
Dipendenti consideratiTutti i dipendenti in forza durante l’anno precedente (es. 2024).Dipendenti in forza al 30/11 dell’anno in corso (es. 2025).
Complessità operativaBassa (basato su dati certi e consuntivi).Media (richiede una stima dell’inflazione futura).
Rischio sanzioniNullo (essendo basato su dati certi, il saldo sarà sempre corretto).Possibile se la stima della rivalutazione è errata e il versamento risulta insufficiente.
Vantaggio liquiditàMinore vantaggio finanziario.Maggiore vantaggio finanziario se l’inflazione è in calo e la stima è prudente.
Quando preferirloIn un contesto di inflazione stabile o crescente per minimizzare il rischio di sanzioni.In un contesto di inflazione in calo (o deflazione) per ottimizzare la liquidità.

Scritture contabili

Per quanto riguarda le scritture contabili possiamo individuare le seguenti:

Versamento acconto imposta sostitutiva al 16 dicembre:

CONTODAREAVERE
Erario c/acconto imp. sost. TFRxxx
Banca c/cxxx

Accantonamento al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento del TFR

CONTODAREAVERE
Accantonamento TFRxxx
TFRxxx

Al 31 dicembre avviene anche la contabilizzazione dell’imposta sostitutiva del fondo TFR, il cui saldo va versato, al netto dell’acconto, entro l’anno successivo.

CONTODAREAVERE
TFRxxx
Erario c/acconto imp. sost. TFRxxx
Debiti tributarixxx

Codici tributo e modalità di versamento

Compili il modello F24 utilizzando i codici tributo specifici. Per l’acconto del 16 dicembre 2025 inserisci il codice 1712 denominato “Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versato dal sostituto d’imposta”. Nel campo “anno di riferimento” indichi 2025.

Per il saldo di febbraio 2026 utilizzi il codice 1713 denominato “Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versato dal sostituto d’imposta”. Anche qui l’anno di riferimento è 2025, perché l’imposta si riferisce alle rivalutazioni maturate nel 2025.

Esiste anche il codice 1714 per situazioni particolari: quando il datore non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (lavoro domestico), il lavoratore dichiara e versa autonomamente l’imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi utilizzando questo codice.

Puoi compensare l’imposta sostitutiva TFR con crediti tributari o contributivi dello stesso anno o di anni precedenti. La compensazione avviene direttamente in F24, inserendo l’imposta da versare nella sezione “Importi a debito versati” e i crediti utilizzati nella sezione “Importi a credito compensati”. Verifica i limiti di compensazione orizzontale per importi superiori a € 5.000 annui, che richiedono l’apposizione del visto di conformità o l’intervento di professionisti abilitati.

Calcolo pratico dell’acconto passo-passo

Applica questo procedimento per determinare l’acconto con metodo storico:

Passo 1: Determina il fondo TFR accantonato al 31 dicembre 2023 per tutti i dipendenti ancora in servizio al 30 novembre 2025. Escludi la quota maturata nel 2024.

Passo 2: Applica il coefficiente di rivalutazione di dicembre 2024: 2,320017%. Calcola: Fondo TFR 2023 × 2,320017% = Rivalutazione 2024.

Passo 3: Aggiungi le rivalutazioni relative ai TFR erogati durante il 2024 per cessazioni o anticipazioni. Ogni TFR corrisposto ha incluso una quota di rivalutazione che concorre al calcolo.

Passo 4: Somma tutte le rivalutazioni calcolate. Ottieni la base imponibile totale.

Passo 5: Applica l’aliquota del 17%: Base imponibile × 17% = Imposta sostitutiva totale 2024.

Passo 6: Calcola l’acconto: Imposta totale × 90% = Acconto dovuto entro il 16 dicembre 2025.

Esempio numerico:

  • Fondo TFR al 31/12/2023: € 100.000
  • Rivalutazione 2024: € 100.000 × 2,320017% = € 2.320
  • TFR erogati nel 2024 con rivalutazioni: € 500
  • Base imponibile totale: € 2.320 + € 500 = € 2.820
  • Imposta sostitutiva: € 2.820 × 17% = € 479,40
  • Acconto dovuto: € 479,40 × 90% = € 431,46

Arrotonda l’importo all’unità di euro: versi € 431 con codice tributo 1712.

Per il metodo previsionale, modifica il procedimento stimando il coefficiente di dicembre 2025. Monitora gli indici ISTAT pubblicati mensilmente fino a novembre 2025, calcola la variazione tendenziale annua e stima il coefficiente finale. Applichi questa stima al fondo TFR al 31 dicembre 2024.

Risoluzione 68/E: la flessibilità del metodo previsionale

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023 ha chiarito definitivamente la possibilità di utilizzare il metodo previsionale per evitare la formazione di crediti eccessivi. Questa Risoluzione risponde a un quesito posto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in un contesto particolare: nel 2022 l’inflazione aveva raggiunto livelli record con un coefficiente di rivalutazione del 9,97%, mentre nel 2023 era previsto un calo drastico attorno al 2%.

L’Agenzia ha riconosciuto che applicare meccanicamente il metodo storico in queste circostanze avrebbe generato acconti spropositati rispetto al saldo effettivo. Ha quindi confermato la legittimità del calcolo previsionale, pur precisando che eventuali insufficienze di versamento comportano sanzioni del 30% sull’importo non versato, riducibili con ravvedimento operoso.

Questa facoltà non è una novità introdotta nel 2023, ma un chiarimento importante su un’opzione già prevista dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 47/2000 e dalla Circolare 50/E/2002. Tuttavia, molti datori di lavoro non la utilizzavano per timore di contestazioni. La Risoluzione 68/E ha quindi rimosso dubbi interpretativi, incentivando l’uso del metodo previsionale quando economicamente conveniente.

Documenta adeguatamente la scelta del metodo previsionale e la stima del coefficiente. Conserva i dati ISTAT mensili utilizzati per la previsione e prepara una breve relazione che giustifichi la stima adottata. Se l’Agenzia dovesse richiedere chiarimenti, potrai dimostrare la ragionevolezza del calcolo e l’assenza di intenti elusivi.

Regime sanzionatorio

Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento dell’imposta sostitutiva comporta una sanzione del 25% dell’importo dovuto. Tuttavia, è possibile beneficiare del ravvedimento operoso se il versamento viene effettuato entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. Il ravvedimento consente di ridurre la sanzione e minimizzare le conseguenze di un ritardo, con percentuali di riduzione che variano in base alla tempestività del pagamento.

È inoltre importante ricordare che il ravvedimento operoso non solo riduce le sanzioni pecuniarie, ma evita anche che il ritardo possa portare a conseguenze amministrative più gravi, come l’iscrizione a ruolo dell’importo o altre misure esecutive. La tempestività nella regolarizzazione permette alle aziende di mantenere una buona posizione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dimostrando buona fede e cooperazione. Di conseguenza, è sempre consigliabile procedere rapidamente al versamento dell’imposta, anche se in ritardo, per usufruire di tali agevolazioni e ridurre al minimo l’impatto economico del mancato rispetto delle scadenze originali.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 11
  • Codice civile, art. 2120
  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 471, art. 13
  • Circolare Agenzia Entrate n. 29/E/2001
  • Circolare Agenzia Entrate n. 50/E/2002
  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 68/E del 7 dicembre 2023
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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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