L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è un’opzione a disposizione degli eredi che permette loro di accettare l’eredità con il beneficio di poter effettuare un inventario. Questo non è altro che un elenco dettagliato degli asset e delle passività ereditati. L’obiettivo è quello di permettere agli eredi di valutare più concretamente l’eredità prima di accettarla. Questo strumento, quindi, permette agli eredi di essere protetti nei confronti di eventuali passività presenti nell’eredità, pur presentando alcune limitazioni che è importante conoscere ed approfondire. Di seguito tutte le info utili.
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La successione mortis causa
Il fenomeno della successione mortis causa è un fenomeno che si apre quando muore il c.d. de cuius. Le norme sulla successione mortis causa sono volte a regolare la destinazione del suo patrimonio con riferimento al tempo successivo alla morte.
Sotto il profilo giuridico si tratta di un fenomeno, come si dice, necessario, nel senso che è un fenomeno che l’autonomia privata può regolare attraverso il testamento, ma non sempre viene redatto. In ogni caso, comunque, deve essere aperta una successione e questo lo dimostra il fatto che il legislatore ci dice che in caso in cui manchi testamento, si avrà l’apertura della successione legittima. Questo conferma la necessarietà del fenomeno successorio, infatti, laddove mancassero i c.d. successibili legittimi, cioè coloro che sono chiamati dalla legge a succedere, oppure costoro non vogliono o non possono accettare l’eredità, l’eredità viene comunque devoluta allo Stato in base all’articolo 586.
L’accettazione dell’eredità è un negozio giuridico attraverso il quale un soggetto chiamato, acquisisce il diritto all’eredità, con effetto decorrente dal giorno dell’apertura della successione. Tale atto si può realizzare sia mediante accettazione semplice che accettazione con beneficio dell’inventario. Quest’ultima ipotesi, consente di prevenire la confusione del patrimonio del defunto con quella dell’erede. In tal modo, i creditori non potranno rivalersi sul patrimonio dell’erede. La loro garanzia patrimoniale generica sarà limitata esclusivamente alla parte del patrimonio del defunto.
Apertura successione e accettazione eredità
L’accettazione dell’eredità è un negozio giuridico attraverso il quale un soggetto chiamato acquisisce il diritto all’eredità, con effetto decorrente dal giorno dell’apertura della successione. La successione è dunque un fenomeno che si apre alla morte di una persona. Si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456). All’apertura della successione si realizza la fase della delazione con la quale i successori testamentari e legittimari assumono la qualifica di chiamati all’eredità. In tal modo, i soggetti in questione acquistano il diritto di accettarla, mediante l’istituto di cui all’art. 459 c.c. che delinea l’atto fondamentale dell’accettazione dell’eredità. Tale dichiarazione, una volta manifestata secondo criteri e modi che vedremo, produce un effetto retroattivo. Si ritiene produttivo di effetti a partire dal momento dell’apertura della successione (art. 459).
Nel periodo che intercorre tra la fase della delazione e quello dell’accettazione l’ordinamento attribuisce ai soggetti chiamati (o delati) il compito di assicurare la conservazione del patrimonio. Dunque, l’ordinamento riserva una serie di poteri che consentono al delato di conservare il patrimonio. È conciliato così l’interesse generale alla tutela dei beni che necessitino di essere amministrati con l’interesse specifico del singolo, anche titolare del diritto di mantenere intatto quel patrimonio che riterrà di accettare o meno nello stato e nella consistenza in cui si trova proprio alla manifestazione dell’accettazione.
L’atto di accettazione dell’eredità
Con l’atto l’accettazione dell’eredità, il soggetto pone in essere un atto giuridico tramite il quale egli diviene a tutti gli effetti erede. In tal modo, egli subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di cui era titolare il de cuius. Questi non potrà accettare parzialmente l’eredità, cioè limitatamente ad alcuni rapporti, ma si tratta di una successione universale. Non è infatti possibile subordinare l’accettazione a condizioni o termini.
L’atto dell’accettazione è inoltre irrevocabile e non ripetibile, da compiersi entro dieci anni dall’apertura della successione o dall’avveramento della condizione, se posta. Un’unica eccezione riguarda le ipotesi di accettazione con beneficio d’inventario (che di seguito esamineremo) per le quali l’art. 485 stabilisce che:
Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss. c.c.] o rinunzia [519 ss. c.c.] all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [476, 488 c.c.].
Inoltre, l’accettazione è unica, anche se le chiamate sono plurime. Ad esempio, laddove il soggetto sia chiamato sia per testamento che in base a successione legittima, sarà sufficiente accettare una sola volta. Ciò accade ove il de cuius disponga tramite testamento solo parzialmente, e sull’altra parte del patrimonio si apre la successione legittima. Ovviamente termini così lunghi possono comportare un pregiudizio per i creditori. Laddove sia pregiudicata la garanzia patrimoniale generica, questi possono sostituirsi nell’accettazione.
Accettazione con beneficio di inventario
L’accettazione dell’eredità può essere sia semplice che con beneficio di inventario. Quest’ultima è disciplinata all’articolo 490 del Codice Civile. L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è un’opzione per gli eredi che vogliono accettare l’eredità ma vogliono prima conoscere l’entità degli asset e delle passività ereditati. L’inventario è un elenco dettagliato degli asset e delle passività ereditati, compresi i beni mobili, immobili, i debiti e i crediti. Questa procedura richiede la predisposizione di un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto. In tal modo si realizza una separazione patrimoniale, i creditori del de cuius non potranno infatti rivalersi sul patrimonio dell’erede. Normalmente, quando si eredità il patrimonio di un defunto, questo si somma al proprio, estendendo la garanzia patrimoniale generica dei creditori dello stesso.
Quindi il patrimonio dell’erede e quello del de cuius diventano un unicum per cui all’erede passano non solo i beni mobili e immobili, ma anche i crediti e le obbligazioni. L’erede che entra in possesso dell’eredità deve onorare i debiti e quando questi siano ingenti può rivelarsi tutt’altro che conveniente. A tutela dell’erede è stata dunque stabilita la norma del beneficio d’inventario che gli permette di evitare di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.
Ipotesi di applicazione obbligatoria
In alcuni casi, inoltre, l’accettazione con beneficio dell’inventario, è prevista come obbligatoria dal legislatore. In alcuni casi viene infatti in evidenza l’esigenza di tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli articoli 471, 472, 473 del Codice Civile. Tali soggetti sono: i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono obbligati in tal senso, invece, le società commerciali.
Il fatto che questo tipo di accettazione sia obbligatoria non significa però che essa sia automatica: occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinché l’accettazione sia valida. Per determinati soggetti, quali minori o interdetti, provvederanno coloro che hanno la rappresentanza legale. Quindi per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l’atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare. Mentre per gli inabilitati e i minori emancipati, che giuridicamente hanno una limitata capacità di agire, possono usufruire del beneficio d’inventario con il consenso dei curatori e del giudice tutelare.
Vantaggi della procedura
I principali vantaggi di questa modalità di accettazione dell’eredità possono essere così riassunti:
- Conoscenza dell’entità dell’eredità: Permette agli eredi di conoscere l’entità dell’eredità prima di accettarla, evitando di ereditare eventuali passività;
- Protezione dagli eventuali debiti ereditati: Gli eredi non sono personalmente responsabili per le passività ereditate. Questi rispondono solo nei termini del patrimonio ereditato;
- Possibilità di accettare solo alcuni beni: Gli eredi possono scegliere di accettare solo alcuni beni dell’eredità, evitando di ereditare eventuali passività associate ai beni non accettati.
Limiti della procedura
Allo stesso modo, questa modalità di accettazione dell’eredità presenta anche dei limiti, che andiamo di seguito a riepilogare:
- Costi del processo: Gli eredi sono tenuti a pagare le tasse e i costi di questa procedura;
- Tempi prolungati: Può prolungare il processo di successione e aumentare i costi;
- Responsabilità per le passività ereditate: Gli eredi sono comunque responsabili per le passività ereditate nei limiti del valore degli asset ereditati.
Aspetti pratici della procedura
Per accettare l’eredità con beneficio di inventario, gli eredi devono presentare una specifica dichiarazione di accettazione presso il tribunale. Nella dichiarazione gli eredi dichiarano di accettare l’eredità con beneficio di inventario e di nominare un inventariante per redigere l’inventario. Gli eredi sono anche tenuti a pagare le tasse e i costi del processo.
Con maggiore dettaglio, l’art. 490 c.c., prevede che si procede attraverso il rilascio di una dichiarazione, la quale deve essere effettuata alla presenza del notaio o a un cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui si è aperta la successione. Dopodiché:
- La dichiarazione va inscritta nel Registro delle Successioni che si trova nello stesso Tribunale, nel caso invece che ci si avvalga di un notaio è il professionista che si incarica di trasmettere gli atti al Tribunale;
- Il Cancelliere, nel successivo mese, deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente e tale trascrizione consente all’erede di pagare i creditori e di soddisfare i legati.
È obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità, ciò può essere fatto prima o dopo l’accettazione.
L’inventario
L’erede, per ottenere il beneficio di cui all’art. 490 c.c., è tenuto a redigere l’inventario. L’inventario è un documento redatto dall’inventariante, nominato dagli eredi, che descrive gli asset e le passività ereditati. L’inventario deve essere redatto entro un termine stabilito dal tribunale, solitamente di 3 mesi dalla data della dichiarazione di accettazione. L’inventario deve essere depositato presso il tribunale e reso disponibile agli eredi per la loro visione.
Entro quaranta giorni dalla redazione del documento, l’erede può decidere se accettare o meno. Laddove accetti egli diventa in pratica amministratore del patrimonio del defunto. Dovrà quindi ad amministrarlo nell’interesse suo e di quello dei creditori e dei legatari. Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l’erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.
Termini per l’inventario
Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere una proroga dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede semplice.
Il termine dei tre mesi entro cui redigere l’inventario decorre:
- Dalla data in cui viene acquistato il possesso dei beni, se successiva all’apertura della successione;
- Dalla data in cui viene a conoscenza della delazione;
- Dal momento in cui il chiamato comprende che i beni in suo possesso sono ereditari, qualora li avesse già in suo possesso.
Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha quaranta giorni di tempo a partire da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso inutilmente questo termine, è considerato erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Nel momento in cui ha effettuato la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la richiesta di proroga. Trascorso tale termine, il chiamato all’eredità è considerato erede semplice. Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario, in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Il soggetto chiamato che voglia rinunciare all’eredità può farlo prima che sia decorso il termine per la redazione dell’inventario. Non rileva in proposito né che egli l’abbia iniziato e non concluso, né che non l’abbia neppure iniziato.
Il chiamato in possesso dei beni ereditari può assumere il ruolo di rappresentante dell’eredità qualora venga aperto un giudizio. Tale facoltà gli è concessa solo durante i termini stabiliti dalla legge per fare l’inventario e durante quelli che gli consentono di accettare o rinunciare all’eredità. Alla sua mancata comparizione in giudizio segue la nomina di un curatore all’eredità ai sensi dell’articolo 486 del Codice civile.
L’actio interrogatoria
Nei confronti del soggetto chiamato non possessore è esperibile la cosiddetta “actio interrogatoria”. Questa è disciplinata in via generale dall’articolo 481 del codice civile. Tuttavia, ha una disciplina specifica per il chiamato possessore contenuta nel successivo articolo 488 del codice civile. Il chiamato possessore, infatti, deve accettare l’eredità entro il termine fissato dal giudice altrimenti perde il diritto di accettare e nello stesso termine redigere l’inventario. La sola esecuzione dell’inventario senza dichiarazione di accettazione comporta la perdita del diritto di accettare. Se invece effettua la dichiarazione ma non redige l’inventario decade dal beneficio. Il giudice può concedere una dilazione dei termini stabiliti su richiesta dell’interessato.
Le conseguenze ed effetti della procedura
Il secondo comma dell’articolo 490 del codice civile individua le principali conseguenze discendenti dall’espletamento della procedura in commento:
- Le situazioni giuridiche dell’erede e del defunto che si riuniscono nella sola persona dell’erede non si estinguono per confusione. Questo vuol dire che i diritti e gli obblighi che l’erede aveva nei confronti del defunto permangono (ad eccezione di quelli estinti per la morte). Pertanto, se l’erede aveva dei debiti nei confronti del defunto deve supplire con il proprio patrimonio alle mancanze di quello ereditario fino a poter soddisfare i creditori ereditari e i legatari. Qualora, invece, l’erede vantava dei crediti verso il defunto questi partecipa al concorso dei creditori insieme con gli altri e con i legatari;
- Si limita la responsabilità dell’erede che risponde dei debiti ereditari e dei legati nel limite dei beni a lui pervenuti. In particolare, si tratta di una doppia limitazione di responsabilità, nel senso che l’erede risponde limitatamente sia fino a capienza dei debiti ereditari, sia limitatamente al valore dei beni acquisiti con la successione, senza rispondere con beni propri;
- I creditori ereditari e i legatari hanno la priorità sui creditori dell’erede in caso di procedimento esecutivo sul patrimonio del defunto. Se tuttavia l’erede decade dal beneficio d’inventario o rinuncia allo stesso, questi devono richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede se vogliono mantenere la loro priorità.