L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario costituisce un atto di rilevanza giuridica con il quale il chiamato all’eredità accetta, divenendo erede. Questa modalità di accettazione esclude l’effetto di confusione tra patrimonio del defunto e quella dell’erede, prevenendo eventuali azioni esecutive del creditore in danno del secondo.
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è un’opzione a disposizione degli eredi che permette loro di accettare l’eredità con il beneficio di un inventario. L’inventario è un elenco dettagliato degli asset e delle passività ereditati, che consente agli eredi di valutare l’eredità prima di accettarla. L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ha il vantaggio di proteggere gli eredi dalle eventuali passività dell’eredità, ma presenta anche alcune limitazioni.
La successione mortis causa
Il fenomeno della successione mortis causa è un fenomeno che si apre quando muore il c.d. de cuius. Le norme sulla successione mortis causa sono volte a regolare la destinazione del suo patrimonio con riferimento al tempo successivo alla morte.
La successione mortis causa è un fenomeno, come si dice, necessario, nel senso che è un fenomeno che l’autonomia privata può regolare attraverso il testamento, ma non sempre viene redatto. In ogni caso, comunque, deve essere aperta una successione e questo lo dimostra il fatto che il legislatore ci dice che in caso in cui manchi testamento, si avrà l’apertura della successione legittima. Questo conferma la necessarietà del fenomeno successorio, infatti, laddove mancassero i c.d. successibili legittimi, cioè coloro che sono chiamati dalla legge a succedere, oppure costoro non vogliono o non possono accettare l’eredità, l’eredità viene comunque devoluta allo Stato in base all’articolo 586.
L’accettazione dell’eredità è un negozio giuridico attraverso il quale un soggetto chiamato, acquisisce il diritto all’eredità, con effetto decorrente dal giorno dell’apertura della successione. Tale atto si può realizzare sia mediante accettazione semplice che accettazione con beneficio dell’inventario. Quest’ultima ipotesi, consente di prevenire la confusione del patrimonio del defunto con quella dell’erede. In tal modo, i creditori non potranno rivalersi sul patrimonio dell’erede. La loro garanzia patrimoniale generica sarà limitata esclusivamente alla parte del patrimonio del defunto.
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Apertura successione e accettazione eredità
L’accettazione dell’eredità è un negozio giuridico attraverso il quale un soggetto chiamato acquisisce il diritto all’eredità, con effetto decorrente dal giorno dell’apertura della successione. La successione è dunque un fenomeno che si apre alla morte di una persona. Si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456). All’apertura della successione si realizza la fase della delazione con la quale i successori testamentari e legittimari assumono la qualifica di chiamati all’eredità. In tal modo, i soggetti in questione acquistano il diritto di accettarla, mediante l’istituto di cui all’art. 459 c.c. che delinea l’atto fondamentale dell’accettazione dell’eredità. Tale dichiarazione, una volta manifestata secondo criteri e modi che vedremo, produce un effetto retroattivo. Si ritiene produttivo di effetti a partire dal momento dell’apertura della successione (art. 459).
Nel periodo che intercorre tra la fase della delazione e quello dell’accettazione l’ordinamento attribuisce ai soggetti chiamati (o delati) il compito di assicurare la conservazione del patrimonio. Dunque, l’ordinamento riserva una serie di poteri che consentono al delato di conservare il patrimonio. È conciliato così l’interesse generale alla tutela dei beni che necessitino di essere amministrati con l’interesse specifico del singolo, anche titolare del diritto di mantenere intatto quel patrimonio che riterrà di accettare o meno nello stato e nella consistenza in cui si trova proprio alla manifestazione dell’accettazione.
L’atto di accettazione dell’eredità
Con l’atto l’accettazione dell’eredità, il soggetto pone in essere un atto giuridico tramite il quale egli diviene a tutti gli effetti erede. In tal modo, egli subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di cui era titolare il de cuius. Egli non potrà accettare parzialmente l’eredità, cioè limitatamente ad alcuni rapporti, ma si tratta di una successione universale. Non è infatti possibile subordinare l’accettazione a condizioni o termini.
L’atto dell’accettazione è inoltre irrevocabile e non ripetibile, da compiersi entro dieci anni dall’apertura della successione o dall’avveramento della condizione, se posta. Un’unica eccezione riguarda le ipotesi di accettazione con beneficio d’inventario (che di seguito esamineremo) per le quali l’art. 485 stabilisce che:
Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss. c.c.] o rinunzia [519 ss. c.c.] all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [476, 488 c.c.]. |
Inoltre, l’accettazione è unica, anche se le chiamate sono plurime. Ad esempio, laddove il soggetto sia chiamato sia per testamento che in base a successione legittima, sarà sufficiente accettare una sola volta. Ciò accade ove il de cuius disponga tramite testamento solo parzialmente, e sull’altra parte del patrimonio si apre la successione legittima. Ovviamente termini così lunghi possono comportare un pregiudizio per i creditori. Laddove sia pregiudicata la garanzia patrimoniale generica, questi possono sostituirsi nell’accettazione.
Accettazione con beneficio di inventario
L’accettazione dell’eredità può essere sia semplice che con beneficio di inventario. Quest’ultima è disciplinata all’articolo 490 del Codice Civile. L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è un’opzione per gli eredi che vogliono accettare l’eredità ma vogliono prima conoscere l’entità degli asset e delle passività ereditati. L’inventario è un elenco dettagliato degli asset e delle passività ereditati, compresi i beni mobili, immobili, i debiti e i crediti. Con l’accettazione con beneficio d’inventario si intende un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto. In tal modo si realizza una separazione patrimoniale, i creditori del de cuius non potranno infatti rivalersi sul patrimonio dell’erede. Normalmente, quando si eredità il patrimonio di un defunto, questo si somma al proprio, estendendo la garanzia patrimoniale generica dei creditori dello stesso.
Quindi il patrimonio dell’erede e quello del de cuius diventano un unicum per cui all’erede passano non solo i beni mobili e immobili, ma anche i crediti e le obbligazioni. L’erede che entra in possesso dell’eredità deve onorare i debiti e quando questi siano ingenti può rivelarsi tutt’altro che conveniente. A tutela dell’erede è stata dunque stabilita la norma del beneficio d’inventario che gli permette di evitare di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.
Accettazione eredità con beneficio dell’inventario obbligatoria
In alcuni casi, inoltre, l’accettazione con beneficio dell’inventario, è prevista come obbligatoria dal legislatore. In alcuni casi viene infatti in evidenza l’esigenza di tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli articoli 471, 472, 473 del Codice Civile. Tali soggetti sono: i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono obbligati in tal senso, invece, le società commerciali.
Il fatto che questo tipo di accettazione sia obbligatoria non significa però che essa sia automatica: occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinché l’accettazione sia valida. Per determinati soggetti, quali minori o interdetti, provvederanno coloro che hanno la rappresentanza legale. Quindi per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l’atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare. Mentre per gli inabilitati e i minori emancipati, che giuridicamente hanno una limitata capacità di agire, possono usufruire del beneficio d’inventario con il consenso dei curatori e del giudice tutelare.
Vantaggi dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
I principali vantaggi di questa modalità di accettazione dell’eredità possono essere così riassunti:
- Conoscenza dell’entità dell’eredità: L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario permette agli eredi di conoscere l’entità dell’eredità prima di accettarla, evitando di ereditare eventuali passività;
- Protezione dagli eventuali debiti ereditati: Gli eredi che accettano l’eredità con beneficio di inventario non sono personalmente responsabili per le passività ereditate. Questi rispondono solo nei termini del patrimonio ereditato;
- Possibilità di accettare solo alcuni beni: Gli eredi possono scegliere di accettare solo alcuni beni dell’eredità, evitando di ereditare eventuali passività associate ai beni non accettati.
Limiti dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
Allo stesso modo, questa modalità di accettazione dell’eredità presenta anche dei limiti, che andiamo di seguito a riepilogare:
- Costi del processo: Gli eredi sono tenuti a pagare le tasse e i costi di questa procedura;
- Tempi prolungati: L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario può prolungare il processo di successione e aumentare i costi;
- Responsabilità per le passività ereditate: Gli eredi sono comunque responsabili per le passività ereditate nei limiti del valore degli asset ereditati.
Come avviene l’accettazione dell’eredità con beneficio?
Per accettare l’eredità con beneficio di inventario, gli eredi devono presentare una dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario al tribunale. Nella dichiarazione gli eredi dichiarano di accettare l’eredità con beneficio di inventario e di nominare un inventariante per redigere l’inventario. Gli eredi sono anche tenuti a pagare le tasse e i costi del processo.
Con maggiore dettaglio, l’art. 490 c.c., prevede che si procede all’accettazione con beneficio di inventario attraverso il rilascio di una dichiarazione, la quale deve essere effettuata alla presenza del notaio o a un cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui si è aperta la successione. Dopodiché:
- La dichiarazione va inscritta nel Registro delle Successioni che si trova nello stesso Tribunale, nel caso invece che ci si avvalga di un notaio è il professionista che si incarica di trasmettere gli atti al Tribunale;
- Il Cancelliere, nel successivo mese, deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente e tale trascrizione consente all’erede di pagare i creditori e di soddisfare i legati.
È obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità, ciò può essere fatto prima o dopo l’accettazione.
Documenti necessari per l’accettazione con beneficio di inventario
- Dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario;
- Documentazione che prova l’identità e la qualità di erede degli accettanti;
- Documentazione che prova i beni ereditati e le eventuali passività;
- Eventuali altri documenti richiesti dal tribunale.
Scadenze da rispettare
- La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere presentata entro un termine stabilito dal tribunale, solitamente di 3 mesi dalla data di apertura della successione;
- L’inventario deve essere redatto entro un termine stabilito dal tribunale, solitamente di 3 mesi dalla data di accettazione con beneficio di inventario.
L’inventario
L’erede, per ottenere il beneficio di cui all’art. 490 c.c., è tenuto a redigere l’inventario. L’inventario è un documento redatto dall’inventariante, nominato dagli eredi, che descrive gli asset e le passività ereditati. L’inventario deve essere redatto entro un termine stabilito dal tribunale, solitamente di 3 mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario. L’inventario deve essere depositato presso il tribunale e reso disponibile agli eredi per la loro visione.
Entro quaranta giorni dalla redazione del documento, l’erede può decidere se accettare o meno. Laddove accetti egli diventa in pratica amministratore del patrimonio del defunto. Dovrà quindi ad amministrarlo nell’interesse suo e di quello dei creditori e dei legatari. Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l’erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.
Termini per l’inventario
Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere una proroga dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede semplice.
Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha quaranta giorni di tempo a partire da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso inutilmente questo termine, è considerato erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Nel momento in cui ha effettuato la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la richiesta di proroga. Trascorso tale termine, il chiamato all’eredità è considerato erede semplice. Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario, in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Finalità dell’inventario
- Consentire agli eredi di conoscere l’entità dell’eredità;
- Consentire al tribunale di valutare l’eredità e di stabilire le quote di eredità;
- Consentire agli eredi di valutare eventuali passività ereditate.
Funzioni dell’inventario
- Elencare gli asset ereditati, compresi i beni mobili, immobili, i debiti e i crediti;
- Elencare le passività ereditate;
- Elencare le quote di eredità stabilite dal tribunale.
Effetti della procedura
Gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario possono essere così riassunti:
- L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
- L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
- I creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.
Conclusioni
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è una procedura che può essere utilizzata per gestire un’eredità. Consiste nell’accettazione dell’eredità da parte del beneficiario, insieme alla cessione a beneficio del creditore di una parte dei beni ereditati. Questa opzione può essere molto vantaggiosa per il beneficiario, poiché gli permette di saldare i propri debiti ereditari senza dover cedere tutti i propri beni. Tuttavia, è importante consultare un professionista del settore legale per valutare se questa scelta sia la più appropriata per le proprie esigenze e comprendere bene i termini e le conseguenze legali dell’accettazione con beneficio di inventario. In generale, è fondamentale comprendere bene tutti gli aspetti legali e fiscali dell’eredità prima di procedere con l’accettazione con beneficio di inventario.