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Accettazione eredità: cos’è e come funziona?

Tutela del patrimonioAccettazione eredità: cos'è e come funziona?

L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione. L’accettazione dell’eredità è l’atto con il quale il soggetto, chiamato all’eredità, in base alla legge o ad una disposizione testamentaria, esprime la volontà di conseguire la qualità di erede. L'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione, ossia dal momento della morte del de cuius e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi. Il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri, tuttavia è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione.

La tutela del patrimonio personale è un elemento importante soprattutto nel caso in cui ci si appresti ad affrontare un passaggio generazionale. Molto spesso si tende a procrastinare nel tempo il momento in cui andare a trovare una risposta alla fatidica domanda: Cosa accadrà del mio patrimonio quando passerò “a miglior vita”? Questo tipo di mentalità, in alcuni casi, può costringere, a dover prendere decisioni importanti sulle sorti dei propri beni in poco tempo, senza poter programmare adeguatamente la divisione tra gli eredi o, peggio ancora, può accadere che una morte improvvisa ed inaspettata non ci permetta di lasciare disposizioni agli eredi su come gestire, amministrare e, soprattutto, dividere l’eredità.

Ad oggi solo una minima parte degli italiani arriva a pianificare correttamente la trasmissione del proprio patrimonio. Pertanto, i problemi legati all’eredità, e all’accettazione della stessa, possono anche diventare importanti. Molto spesso, in queste analisi, ci si dimentica di considerare le implicazioni giuridiche e fiscali che possono derivare dall’eredità.

La successione ereditaria comporta, infatti, sia implicazioni legali, che contabili e finanziarie. Per questo, è  importante essere informati su ciò che prevede la legge in caso di successione. In questo contributo, ci occuperemo di chiarire le modalità di accettazione dell’eredità previste dal nostro ordinamento.

Apertura della successione

Con la morte di una persona si apre la successione ereditaria ed a questo è necessario individuare chi subentrerà nel patrimonio del defunto. L’art. 456 c.c. prevede che: “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.

Il momento di apertura della successione è importante per stabilire quale sia il termine prescrizionale per l’accettazione dell’eredità, chi ha la capacità di succedere e quali siano il valore dei beni ai fini della collazione o della determinazione della quota disponibile.

L’eredità si devolve per legge o per testamento e la chiamata alla successione legittima è residuale rispetto a quella testamentaria, in quando avviene se non è stato redatto un testamento o anche se è presente, contiene norme invalide o inefficaci, dichiarate tali mediante impugnazione, in quanto dispone sulle quote stabilite dal legislatore in virtù del numero e qualità degli eredi legittimi.

In presenza di testamento, i beneficiari sono i soggetti che il testatore stesso ha indicato. In assenza di testamento (o se il testamento dispone solo di parte del patrimonio ereditario), l’indicazione dei beneficiari è effettuata dalla legge. Coloro che sono indicati dal testamento o dalla legge come beneficiari del patrimonio ereditario non lo acquisiscono per effetto dell’ apertura della successione, essi sono definiti dalla legge come chiamati all’eredità e acquistano la qualifica di erede soltanto qualora abbiano accettato l’eredità. L’art. 459 c.c. dispone che: “L’eredità sia acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione”.

Accettazione dell’eredità

All’apertura della successione si realizza la fase della delazione con la quale i successori testamentari e legittimari assumono la qualifica di chiamati all’eredità, una volta che i chiamati all’eredità accettino, secondo le modalità ed i tempi che vedremo, retroagisce, dal momento di apertura della successione, ovvero dal momento della morte del de cuius. La legge prevede diverse tipologie di accettazione dell’eredità:

  • Accettazione espressa;
  • Accettazione tacita;
  • Accettazione con beneficio di inventario.

Mediante l’accettazione dell’eredità il chiamato pone in essere un atto giuridico che lo qualifica come erede, subentrando nella titolarità dell’asse ereditario. Non è ammessa un’accettazione parziale, condizionata o a termine.

L’atto dell’accettazione è irrevocabile, si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione o dall’avveramento della condizione, se posta. E’ prevista un’eccezione nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, in cui nel termine di tre mesi per il chiamato possessore dei beni ereditari a rendere la dichiarazione entro i quaranta giorni dalla redazione dell’inventario, a sua volta da effettuarsi entro tre mesi dall’apertura della successione.

Accettazione espressa

L’accettazione espressa di eredità è un atto giuridico attraverso il quale un erede manifesta la volontà di accettare l’eredità che gli è stata lasciata. Ai sensi dell’articolo 475 del codice civile, l’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. Essa si sostanzia, pertanto, in una dichiarazione espressa, necessariamente in forma scritta, di volontà diretta a produrre, come effetto, l’acquisto dell’eredità stessa. Questa dichiarazione costituisce un negozio giuridico inter vivos unilaterale non recettizio, in quanto non deve essere comunicato né notificato ad alcuno.

Il secondo comma della norma in esame, prevede poi la nullità di un’accettazione sottoposta a condizione o termine. La ratio di tale previsione viene individuata nella necessità di garantire certezza alle situazioni giuridiche ed è incompatibile con l’efficacia retroattiva dell’accettazione, stabilita dal Legislatore all’articolo 459, cod. civ., ove si prevede che l’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. Parimenti nulla, ai sensi del comma 3, articolo 475, cod. civ., sarebbe la dichiarazione di accettazione parziale di eredità. Su tale aspetto si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9513/2002, che in estratto riporto di seguito.

Cassazione n. 9513/2002
La rinuncia del chiamato all’eredità alle disposizioni testamentarie non gli impedisce di chiedere l’esecuzione della successione legittima, che – venuta meno per qualsiasi ragione la successione testamentaria – diviene operante. Nella specie, convenuta la divisione dei beni devoluti per successione legittima dai chiamati all’eredità, che contestualmente dichiaravano di rinunciare a eventuali testamenti che fossero stati scoperti, la SC ha confermato la decisione dei giudici di appello che dichiaravano aperta la successione legittima, avendo ritenuto valida la rinuncia compiuta, nonostante la successiva scoperta del testamento

Tabella di riepilogo: accettazione espressa

AspettoDettagli
DefinizioneAtto giuridico con cui l’erede manifesta la volontà di accettare l’eredità.
FormaPuò essere verbale o scritta (atto pubblico o scrittura privata).
Atto PubblicoRedatto da un notaio, consigliato per eredità con beni immobili.
Scrittura PrivataDichiarazione scritta dell’erede, deve essere registrata se include beni immobili.
Effetti dell’AccettazioneL’erede assume diritti e obbligazioni del defunto, inclusi eventuali debiti.
Accettazione con Beneficio di InventarioLimita la responsabilità per i debiti fino al valore dei beni ereditati.
TempisticheNon c’è un termine preciso per l’accettazione, ma una volta espressa è irrevocabile.
Consulenza LegaleConsigliata per gestire correttamente tutti gli aspetti legali.

Accettazione tacita

L’accettazione tacita di eredità si verifica quando l’erede compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità e che egli avrebbe diritto di fare solo in qualità di erede. In altre parole, è un’accettazione che si deduce dal comportamento dell’erede, senza una dichiarazione esplicita.

Al di fuori delle ipotesi in cui sia obbligatoria ex lege l’accettazione con beneficio di inventario (prevista in tema di soggetti incapaci e persone giuridiche diverse dalle società), nella prassi non è così frequente rinvenire atti di accettazione espressa di eredità. Le ragioni sono principalmente da ricollegarsi a valutazioni meramente economiche e all’esistenza, nel nostro codice, delle norme sulla c.d. accettazione tacita.

Un atto di accettazione espressa comporta, infatti, dei costi, che non tutti sono disposti a sostenere. Si preferisce rimandare tale adempimento (i.e. l’accettazione) a un successivo momento, generalmente coincidente con l’alienazione di uno o più beni ereditari, ossia quando, è ragionevole ipotizzare, si sarà più disposti a spendere, in ragione dell’incasso del prezzo di vendita.

A norma dell’articolo 476, cod. civ., si ha accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

L’importanza della volontà

Si ritiene, comunque, che nelle ipotesi di accettazione tacita sia comunque richiesta una volontà effettiva, in capo all’agente, di accettare l’eredità. Si tratta della volontà implicitamente manifestata tramite il compimento dell’atto stesso. Ad esempio, escludendosi ipotesi frequenti e pacifiche (quali la vendita di un immobile di provenienza ereditaria), si ritiene che implichino accettazione tacita dell’eredità:

  • La  concessione di un’ipoteca su beni ereditari;
  • La proposizione di domande di nullità di donazioni compiute dal de cuius;
  • L’agire in giudizio per ottenere la risoluzione di un contratto concluso dal de cuius;
  • L’esperimento dell’azione di riduzione;
  • L’esecuzione a proprio favore della voltura catastale degli immobili caduti in successione.

Allo stesso tempo occorre individuare anche quali atti non sono considerati come volontà di accettazione tacita dell’eredità. Si tratta dei seguenti:

  • Gli atti di amministrazione temporanea da parte del chiamato;
  • Il chiamato che provvede al funerale del de cuius;
  • La pubblicazione del testamento olografo;
  • La presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento della relativa imposta;
  • La consegna da parte del chiamato all’esecutore testamentario dei beni ereditari.

Tabella di riepilogo: accettazione tacita

AspettoDettagli
DefinizioneAccettazione che si deduce dal comportamento dell’erede, senza una dichiarazione esplicita.
Esempi di AttiVendere beni dell’eredità, pagare debiti del defunto, riscuotere crediti, ecc.
Differenza dall’Accettazione EsplicitaNon richiede una dichiarazione formale, ma si basa su azioni concrete dell’erede.
EffettiCome per l’accettazione espressa, l’erede assume diritti e obbligazioni del defunto.
RischiPotenziale assunzione di debiti non conosciuti, senza il beneficio di inventario.
RevocabilitàUna volta che si verificano atti di accettazione tacita, non è più possibile rinunciare all’eredità.
Consulenza LegaleImportante per valutare le azioni compiute e le loro implicazioni legali.

Accettazione presunta

L’ipotesi di accettazione presunta dell’eredità si verifica in situazioni specifiche in cui, anche in assenza di una dichiarazione esplicita o di atti che configurino un’accettazione tacita, la legge presume che l’erede abbia accettato l’eredità. Questa presunzione si basa su determinate condizioni o comportamenti che, secondo la legge, implicano l’accettazione dell’eredità.

Si tratta, quindi, di un’ipotesi di accettazione dell’eredità che prescinde tanto da qualsiasi manifestazione di volontà, quanto dal compimento di alcun atto da parte del chiamato.

L’articolo 527, cod. civ. prevede che i chiamati all’eredità che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia. La ratio di tale norma viene individuata, nell’esigenza di fornire una garanzia ai creditori ereditari, che potrebbero altrimenti vedere pregiudicati i propri diritti.

L’articolo 586, cod. civ. prescrive poi che, in assenza di altri successibili, l’eredità si devolve allo Stato e che l’acquisto dell’eredità da parte di questi opera di diritto senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinunziarvi. Anche in questo caso, pertanto, si prescinde da qualsiasi manifestazione di volontà o comportamento da parte del soggetto che viene riconosciuto erede.

Le ipotesi sopra indicate, vengono ricondotte dalla dottrina sotto il nome di accettazione presunta o di acquisto dell’eredità senza accettazione.

Accettazione con beneficio d’inventario

Il Legislatore ha, altresì, previsto due differenti modalità di accettazione con riguardo alla responsabilità per i debiti ereditari: l’accettazione pura e semplice e l’accettazione con beneficio di inventario (articolo 470, cod. civ.).

Con l’accettazione pura e semplice si ha la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede di modo che quest’ultimo sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari con tutte le proprie sostanze, provenienti dal legato e non.

Con il beneficio d’inventario, invece, non si ha confusione tra i due patrimoni e l’erede risponderà dei debiti ereditari e dei legati solo nei limiti di quanto ricevuto. In particolare, l’art. 490, co. 1 c.c. prevede che: “l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede“. Attraverso questa procedura l’erede deve tenere in considerazione i seguenti benefici:

  • L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
  • L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
  • I creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.

Ulteriore effetto del beneficio, non disciplinato dall’articolo 490, cod. civ., è rinvenibile nel disposto dell’articolo 2830, cod. civ., secondo il quale se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari. Questo, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore. La ratio di tale norma è quella di garantire la par condicio creditorum.

La procedura da seguire

L’accettazione con beneficio di inventario non può che essere espressa e si perfeziona attraverso un procedimento composto di diverse fasi. Si tratta delle seguenti:

  1. Dichiarazione di accettazione: l’erede deve dichiarare di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario. Questa dichiarazione deve essere fatta davanti a un notaio o al tribunale competente (art. 484, co. 1, c.c.);
  2. Redazione dell’inventario: dopo la dichiarazione, l’erede ha un termine stabilito dalla legge (di solito pochi mesi) per redigere un inventario dettagliato dei beni, dei crediti e dei debiti del defunto. L’inventario deve essere redatto con l’assistenza di un notaio;
  3. Deposito dell’inventario: una volta completato, l’inventario deve essere depositato presso l’ufficio del registro competente;
  4. Gestione dell’eredità: dopo il deposito dell’inventario, l’erede gestisce l’eredità, pagando i debiti e amministrando i beni secondo le disposizioni di legge;
  5. Liquidazione dei debiti: i debiti ereditari vengono pagati fino all’ammontare dei beni ereditati. Se i debiti superano il valore dell’eredità, l’erede non è tenuto a coprirli con il proprio patrimonio;
  6. Rendiconto Finale: al termine della gestione, l’erede può essere tenuto a presentare un rendiconto finale delle operazioni effettuate;
  7. Chiusura della procedura: una volta pagati i debiti e gestiti i beni, la procedura si conclude, e l’erede può disporre liberamente dei beni residui.

Termini per l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario

A seconda che il chiamato sia o meno nel possesso di beni ereditari, cambiano i termini per l’accettazione dell’eredità.

Il chiamato che a qualunque titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, potendo ottenere una proroga di ulteriori 3 mesi (salvo gravi circostanze) se, avendolo iniziato, non è stato in grado di completarlo. Se entro tale termine l’inventario non è stato compiuto, egli è considerato erede puro e semplice. Qualora, invece, abbia completato l’inventario nei termini di legge, il chiamato che ancora non avesse fatto la dichiarazione di accettazione beneficata, ha un termine di 40 giorni, decorrenti da quello di compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Anche in questo caso, decorso inutilmente detto termine, sarà considerato erede puro e semplice.

Qualora, invece, il chiamato non sia in possesso di alcun bene ereditario, egli potrà fare la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fino a che non si sarà prescritto il diritto di accettare. Quando avrà fatto tale dichiarazione, ha un termine di 3 mesi (salvo proroga) per compiere l’inventario, decorso inutilmente il quale sarà considerato erede puro e semplice.

L’art. 487, co. 3, c.c., disciplina anche l’ipotesi in cui il chiamato non possessore abbia fatto l’inventario, non preceduto da alcuna dichiarazione di accettazione. In tal caso, detta dichiarazione deve essere resa entro 40 giorni dal compimento dell’inventario e, in mancanza, il chiamato non è considerato erede puro e semplice, ma perde il diritto di accettare l’eredità. La ratio di tale norma viene individuata dalla dottrina nella presunta volontà del chiamato: avendo egli, a seguito del compimento dell’inventario, piena contezza della composizione dell’asse ereditario, con il suo comportamento omissivo dimostra di non volerlo acquistare.

Decadenza dal beneficio di inventario

L’articolo 493, cod. civ. dispone che l’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dagli articoli 747 e ss., c.p.c. Nonostante la norma indichi solo determinati atti, è pacifico che tale elencazione debba essere intesa come riferita a tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

L’autorizzazione verrà concessa dall’autorità giudiziaria solo qualora l’atto sia connesso alle esigenze di conservazione e liquidazione proprie del patrimonio ereditario. Non saranno, invece, soggetti ad alcuna autorizzazione gli atti di ordinaria amministrazione. Conseguenza del compimento dell’atto in mancanza della richiesta autorizzazione, non è l’invalidità dell’atto, bensì la sola decadenza dal beneficio: l’erede diverrà erede puro e semplice.

Un’ulteriore ipotesi di decadenza dal beneficio del termine è disciplinata dall’articolo 494, cod. civ., ove si prevede che decade, altresì, l’erede che ha omesso in malafede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in malafede, nell’inventario stesso, passività non esistenti.

Tabella di riepilogo: accettazione di eredità con beneficio di inventario

AspettoDettagli
DefinizioneModalità di accettazione che limita la responsabilità dell’erede ai beni ereditati.
ProceduraDichiarazione presso un notaio o tribunale e redazione di un inventario.
InventarioElenco dettagliato dei beni, debiti e passività del defunto.
Separazione dei PatrimoniProtegge il patrimonio personale dell’erede dai debiti del defunto.
Pagamento dei DebitiUtilizzo dei beni ereditati per pagare i debiti, senza toccare il patrimonio personale dell’erede.
Responsabilità LimitataL’erede risponde dei debiti solo fino al valore dei beni ereditati.
RinunciaPossibilità di rinunciare all’eredità se i debiti superano i beni.

Termine di accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del de cius, sia che si tratti di successione legittima o di successione per testamento. Naturalmente, non sempre si potrà attendere il termine di un decennio.

Tuttavia, prima di effettuare l’accettazione occorre che si sia perfezionata la dichiarazione di successione, importante a fini fiscali, il cui termine di presentazione è ben inferiore a dieci anni, ovvero 12 mesi dal decesso del de cuius.

Coloro che hanno un interesse di natura economica all’accettazione dell’eredità (si pensi al creditore del defunto che voglia riscuotere il proprio credito). possono domandare al tribunale che venga fissato un termine più breve per l’accettazione con la cosiddetta “actio interrogatoria”. Decorso tale termine senza che l’erede abbia espresso le proprie determinazioni, il diritto di accettare l’eredità si estinguerà.

Quanto sopra detto vale per il caso in cui il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari. Se il chiamato si trova nel possesso dei beni ereditari, ovvero ne abbia la disponibilità materiale, entro tre mesi dalla morte dell’interessato dovrà necessariamente compiere l’inventario dei beni ereditari, altrimenti, decorso detto termine, sarà considerato erede puro e semplice e, conseguentemente, risponderà degli eventuali debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio personale, se quello ereditato non sia sufficiente. In alternativa, entro il termine di tre mesi, il chiamato potrà rinunciare all’eredità, oppure accettarla con beneficio di inventario.

Se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, ha tempo fino a dieci anni dal decesso per accettare l’eredità, oppure rinunciarvi. Trascorso questo termine senza che il chiamato abbia manifestato alcun tipo di volontà circa le sorti dell’eredità, il patrimonio del de cuius si devolverà ai chiamati successivi, cioè a quei soggetti cui per legge, nell’ordine stabilito dalla legge stessa, spetta il diritto all’eredità.

In caso di accettazione con il beneficio d’inventario, se il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari, in questo caso l’inventario (ovvero la separazione dei beni che derivano dall’eredità da quelli che erano già di proprietà dell’erede) dovrà essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla morte del de cuius, con accettazione conseguente entro i quaranta giorni successivi.

Interdetto o minore

Nel caso di soggetto interdetto, o di soggetto minore di età, sottoposto a tutela, per poter procedere ad accettare l’eredità occorrerà necessariamente ricorrere all’autorizzazione da parte del giudice tutelare. L’accettazione dovrà inoltre avvenire obbligatoriamente per legge con beneficio d’inventario. Il tutore dovrà pertanto presentare ricorso al giudice tutelare per poter essere autorizzato all’accettazione dell’eredità spettante al soggetto incapace e, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione, potrà effettuare l’accettazione in favore dell’erede.

Minori

Qualora gli eredi sono minori di età (ossia, hanno meno di 18 anni) ai sensi dell’art. 471 c.c. l’eredità potrà essere accettata soltanto con beneficio di inventario. Inoltre, non possono autonomamente esercitare il proprio diritto di accettare) l’eredità. I rappresentanti legali (solitamente i genitori) si rivolgano al Tribunale del luogo in cui risiede il minore di età al fine di richiedere l’autorizzazione ad accettare, in nome e per conto del figlio minorenne, l’eredità allo stesso devoluta.

Il Giudice Tutelare deciderà in merito all’istanza valutando la convenienza o meno, per il minorenne, di accettare o meno l’eredità, ovvero di rinunziare alla stessa, tenuto primariamente conto degli interessi economici del soggetto minore e degli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo stesso per effetto dell’accettazione/rinuncia all’eredità.

In caso di l’eredità accettata con beneficio di inventario, ed il genitore ometta di eseguire l’inventario, la legge prevede una disposizione di favore per il minorenne, che non decadrà dal beneficio e potrà eseguire egli stesso l’inventario entro un anno dal conseguimento della maggiore età (ossia, fino a che non abbia compiuto 19 anni). In difetto, lo stesso dovrà essere considerato erede puro e semplice.

È possibile rinunciare all’eredità?

È possibile rinunciare all’eredità fino a che l’eredità stessa non viene accettata, pertanto, entro tre mesi per i chiamati all’eredità che si trovano nel possesso dei beni ereditari e entro dieci anni per quelli che non hanno il possesso dei beni ereditari. La rinuncia, a differenza dell’accettazione potrà soltanto essere espressa. Chi è chiamato all’eredità può rinunciare ad essa con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale.

La rinuncia è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In questo caso nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

Come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità. In caso contrario, la dichiarazione di rinuncia è nulla e non produce effetti. Non può essere effettuata dietro corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità, in questi casi comporta l’effetto contrario.

La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel già stata acquistata da altri e fino a che il diritto di accettarla non è prescritto. Decade dal diritto di rinunciare, e si considera erede puro e semplice, il chiamato all’eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa.

L’impugnazione dell’accettazione dell’eredità

Ai sensi degli art. 482 e 483 c.c. l’accettazione dell’eredità può essere impugnata per violenza o dolo, ma non per errore. L’art. 482 c.c. prevede al primo comma:

L’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo”

L’art. 483 c.c. stabilisce che non è possibile impugnare il proprio atto di accettazione dell’eredità quando viziato da errore.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il riferimento dell’art. 482 c.c. alla violenza vada inteso esclusivamente in direzione di quella psichica o morale. Questa consiste in una minaccia di un male ingiusto e notevole che abbia lo scopo di coartare la volontà della persona. La violenza fisica, invece, si ha quando la manifestazione di volontà è frutto di un costringimento fisico.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 482 c.c. 

“L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o stato scoperto il dolo” ì

Qualora venga accolta l’impugnazione dell’accettazione, la pronuncia di annullamento produce effetti ex tunc, con la conseguenza che vengono meno gli effetti dell’accettazione come se non si fossero mai prodotti. 

I costi dell’accettazione dell’eredità

Nel caso di un’accettazione pura e semplice presso la cancelleria del tribunale competente i costi si aggirano intorno ad alcune centinaia di euro (300 – 500). Il costo dall’accettazione espressa dal notaio varia dai 1500 ai 2000 euro circa, senza beneficio d’inventario. I costi dell’accettazione beneficiata dell’eredità dal notaio sono di alcune migliaia di euro. La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità posta in essere in un altro atto come nell’atto di compravendita di un immobile proveniente da successione ha un costo di circa 600 euro.

Domande frequenti

Cos’è l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?

È un modo per accettare limitando la responsabilità per i debiti del defunto al valore dei beni ereditati.

Quali sono i vantaggi dell’accettazione con beneficio di inventario?

Il principale vantaggio è la protezione dall’essere personalmente responsabili per i debiti del defunto che superano il valore di quanto ricevuto.

Posso rinunciare all’eredità dopo averla accettata con beneficio di inventario?

Una volta accettata l’eredità con beneficio di inventario, non è generalmente possibile rinunciare. Tuttavia, le circostanze specifiche possono variare, quindi è meglio consultare un avvocato.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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