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Azione di riduzione

Azione di riduzione

L'azione di riduzione è un meccanismo legale attraverso il quale gli eredi legittimari (gli eredi che hanno diritto a una quota minima dell'eredità) possono richiedere che vengano revocate o ridotte le donazioni o disposizioni testamentarie fatte dal defunto, qualora queste ledano la loro quota di legittima.

L’azione di riduzione (art. 554 ss c.c.) è l’azione concessa dalla legge ai legittimari per ottenere la reintegrazione della quota legittima, che sia stata lesa per effetto di donazioni o disposizioni testamentari eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (cosiddetta disponibile). Lo scopo è di far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre.

Il nostro ordinamento, protegge i diritti di determinate categorie di individui definiti “legittimari”, ovvero coloro che devono necessariamente essere coinvolti nella successione, anche se non menzionati nel testamento. Ad essi spetta una quota legittima di eredità che non può essere sottratta agli eredi, anche se dichiarato diversamente in un testamento. 

Per poter esercitare l’azione di riduzione il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario, è sufficiente l’accettazione pura e semplice per esercitare l’azione stessa nei confronti dei coeredi. 

Eredi legittimi

Nel nostro ordinamento è prevista la successione legittima, disciplinata dalla legge, al fine di proteggere alcuni soggetti che hanno un determinato legame familiare con il defunto e non possono quindi essere esclusi e quella testamentaria, prevista dal testamento. I legittimari sono in concorso tra di loro per ricevere la quota spettante, nel seguente modo:

  • Coniuge può avere l’intero patrimonio se non ci sono figli e fratelli;
  • Coniuge e figli sono in concorso tra di loro, se il figlio è solo, ad ognuno di loro spetta il 50%. Se ci sono più figli, essi hanno diritto a due terzi del patrimonio, ripartito in parti uguali tra loro;
  • Fratelli vengono coinvolti soltanto se non ci sono figli. Inoltre, se non è presente nemmeno il coniuge, possono ricevere l’intero patrimonio, da dividere in parti uguali;
  • Genitori vengono inclusi solo se non ci sono figli. Se non ci sono nemmeno il coniuge e i fratelli, beneficiano dell’intero patrimonio;
  • Genitori e fratelli sono in concorso tra di loro, ed hanno il diritto di ottenere la stessa quota;
  • Ascendenti, (nonni o i bisnonni), vengono coinvolti se non ci sono i genitori, e il patrimonio viene distribuito metà a quelli dal lato materno e metà a quelli paterni.

Gli eredi legittimari non possono essere esclusi dal testamento o subire la riduzione delle loro quote.

Cos’è l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione è concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto. Con tale azione si intende ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima.

Questa forma di tutela è riconosciuta dal codice civile ai soli legittimari, ma anche agli eredi ed agli aventi causa dei legittimari. Si tratta di un’azione che ha la natura di accertamento costitutivo avente l’obiettivo di verificare se le disposizioni testamentarie sono in conflitto con quanto stabilito dalla legge.

Il codice civile disciplina la reintegrazione delle quote di legittima sia nel caso di successione legittima (senza testamento) sia nel caso di successione testamentaria. L’articolo 553 prevede che:

Quindi, dove non ci sia un testamento, le quote di eredità si espandono per fare spazio ai diritti di legittima. Secondo la giurisprudenza in questo caso non può parlarsi di una vera e propria azione di riduzione, bensì di un automatismo.

Azione di riduzione delle disposizioni testamentarie

Qualora invece sussista un testamento, e questo sia lesivo dei diritti di legittima, il legittimario leso potrà in questo caso agire in riduzione contro alle disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti di legittima. Qualora il testatore abbia dichiarato che una sua disposizione deve aver effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. 

L’art. 558 c.c. in particolare stabilisce che:

Quando l’azione di riduzione avente ad oggetto le disposizioni testamentarie non è sufficiente ad integrare i diritti dei legittimari, è possibile agire in riduzione contro alle donazioni. L’art. 559 prevede che, le donazioni si riducano a partire dall’ultima poi andare alle anteriori. L’azione di riduzione delle donazioni è dunque subordinata all’incapienza del patrimonio ereditario.

Chi può proporre l’azione di riduzione?

L’art. 557 c.c. indica chi sono i soggetti che possono proporre l’azione, i legittimati attivi:

Il diritto alla legittima e il conseguente diritto all’azione di riduzione può essere trasmesso per atto tra vivi o mortis causa. E’ un diritto “irrinunciabile” finché il donante è in vita, ma la rinuncia può avvenire dopo la morte del donante.

Qualora il de cuius abbia effettuato delle vendite simulate, il legittimario dovrà prima dimostrare la simulazione e poi agire in riduzione.

Chi non può chiedere la riduzione?

I donatari e i legatari. Questi non possono né intraprendere tale azione né profittarne. Lo stesso vale per i creditori del defunto se il legittimario ha accettato l’eredità con il beneficio di inventario.

Quando si esercita l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione può essere applicata quando un testamento o una donazione superano la quota disponibile e invadono la quota di legittima degli eredi legittimari. In pratica, ciò significa che le disposizioni eccessive verranno ridotte in modo da rispettare i diritti degli eredi legittimi.

Come funziona?

L’art. 564 c.c. dispone che:

Per poter esercitare l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario, è sufficiente l’accettazione pura e semplice per esercitare l’azione stessa nei confronti dei coeredi. Il legittimario deve imputare alla propria quota le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal testatore e sempre che le donazioni o i legati a lui fatti non ledano la legittima spettante ai coeredi. 

Si tratta di un’azione di nullità relativa, in quanto le disposizioni restano valide se gli interessati non decidono di agire. L’obiettivo è quello accertare se è stato leso un diritto, mediante una sentenza che dichiari l’inefficacia del testamento e delle donazioni effettuate senza tener conto della quota legittima.

Calcolo della riduzione

La riduzione si basa sul calcolo della quota disponibile e della quota di riserva. La quota disponibile è quella parte dell’eredità che il testatore può liberamente destinare a chiunque, mentre la quota di riserva è quella parte dell’eredità che la legge tutela per gli eredi legittimari. Se le disposizioni testamentarie e le donazioni eccedono la quota disponibile, scatta l’azione di riduzione per riportare l’eredità nei limiti legali.

In contesti internazionali, l’azione di riduzione può diventare particolarmente complessa, specialmente quando il patrimonio del defunto è situato in più giurisdizioni con differenti normative in materia di successione.

Come si riducono le disposizioni lesive della legittima?

Il codice civile dispone che la riduzione avviene proporzionalmente, tuttavia, se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

La riduzione avviene con la restituzione totale o parziale del bene.

Se nonostante le riduzioni delle disposizioni testamentarie, non si giunga ad integrare la quota di legittima, in questo caso la riduzione riguarderà anche le donazioni. Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

Prescrizione

La prescrizione avviene dopo 10 anni. Secondo l’orientamento maggiormente consolidato della giurisprudenza, il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione contro a disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l’eredità.

Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (Cass. 20644/2004).

Azione di restituzione

L’azione di restituzione è una modalità di reintegrazione della quota di legittima lesa, che ha come presupposto il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione. L’azione di restituzione ha ad oggetto gli immobili dell’eredità. Lo scopo dell’azione di restituzione è quello di far conseguire il pieno possesso dei beni al legittimario, ed è esperibile sia contro i beneficiari sia contro gli aventi causa da questi.

Possiamo individuare due tipi di azione:

  • Azione di restituzione contro al donatario o al legatario, trova la sua disciplina all’art. 560 c.c.. In questo caso ove l’immobile ecceda di oltre un quarto la quota disponibile, lo stesso rimarrà nell’eredità per intero;
  • Azione di restituzione contro ai terzi aventi causa dal donatario acquirente, trova la sua disciplina all’art. 563 c.c.

Azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte

L’azione di riduzione rende inefficace la disposizione lesiva rispetto ai legittimari che l’abbiano chiesto e nella misura necessaria per la reintegrazione della quota ad essi riservata. Successivamente, il legittimario dovrà agire verso i beneficiati per la restituzione dei beni oggetto della disposizione. 

L’azione di restituzione non è necessaria quando il legittimario è già nel possesso dei beni e le disposizioni lesive avvengono a titolo universale.

Azione di restituzione contro i terzi acquirenti

L’art. 563 c.c.:

Questa azione viene esperita qualora il donatario, contro il quale sia stata esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, abbia alienato a terzi i beni oggetto della donazione. In questo caso, la sentenza di riduzione non ha effetto immediato nei confronti degli aventi causa dal donatario, in quanto, al fine di ottenere la restituzione dei beni, il legittimario deve esperire l’azione di restituzione.

L’azione è proponibile a qualunque sub-acquirente che abbia acquistato il bene oggetto della donazione o disposizione testamentaria.

Procedura legale

L’azione di riduzione deve essere portata avanti in sede giudiziaria. L’erede legittimario interessato deve avviare un procedimento legale, solitamente attraverso la presentazione di un ricorso presso il tribunale competente. Questo procedimento implica l’esame dettagliato del patrimonio del defunto e delle disposizioni che lo hanno ridotto.

Costi dell’azione di riduzione

La domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni deve essere necessariamente preceduta da un tentativo di mediazione obbligatoria. Al fine di evitare il giudizio, gli istanti devono trovare un accordo conciliativo. Il costo di una mediazione varia dai 1.500 ai 2.500 euro circa. L’azione di riduzione, nella sua fase effettiva, ha un costo che parte da circa 3.000 euro oltre accessori. Complessivamente l’azione di riduzione ha un costo che parte da circa 4.000 euro inclusa la mediazione.

Come si fa a rendere una donazione non impugnabile?

Arrivati a questo punto può essere interessante capire a quale condizione una donazione può non essere impugnabile. In particolare, è possibile rendere una donazione non impugnabile da eredi, se i legittimari firmano la rinuncia all’azione di riduzione per lesione della legittima. In pratica, gli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti) possono decidere di rinunciare a rivendicare lesioni della legittima.

La rinuncia all’azione di riduzione può essere fatta solamente successivamente all’apertura della successione e da chi è titolare di una quota di riserva sull’eredità di cui trattasi o dai suoi aventi causa come, ad esempio, chi gli succede per rappresentazione.

Rinuncia all’azione di riduzione

La rinuncia all’azione di riduzione è un atto giuridico mediante il quale un erede legittimario (cioè un erede che ha diritto a una quota minima dell’eredità per legge) decide volontariamente di non esercitare il suo diritto di chiedere la riduzione delle donazioni o disposizioni testamentarie fatte dal defunto che superano la quota disponibile (cioè la parte dell’eredità su cui il defunto poteva disporre liberamente senza intaccare la quota riservata agli eredi legittimari).

La rinuncia all’azione di riduzione è un atto personale e, in genere, irrevocabile. Significa che una volta effettuata, l’erede non può in seguito cambiare idea e decidere di avviare l’azione di riduzione.

Rinunciando all’azione di riduzione, l’erede legittimario accetta di ricevere una quota dell’eredità inferiore a quella che gli sarebbe spettata per legge. Questo può portare a una distribuzione del patrimonio del defunto diversa da quella che si sarebbe verificata applicando strettamente le norme sulla legittima.

La rinuncia all’azione di riduzione può essere oggetto di contestazione se si sospetta che sia stata effettuata sotto pressione, senza una piena comprensione dei diritti o in presenza di vizi del consenso.

Conclusioni

Infine, è importante considerare gli aspetti emotivi e relazionali. L’azione di riduzione può portare a conflitti familiari, specialmente in famiglie dove le relazioni sono già tese. La gestione sensibile di tali questioni è cruciale per preservare le relazioni familiari.

In conclusione, l’azione di riduzione è una materia complessa che richiede una navigazione attenta delle leggi di successione, considerazioni fiscali, e spesso coinvolge aspetti emotivi e relazionali significativi. La consulenza di un avvocato specializzato in diritto delle successioni è spesso indispensabile in tali casi.

Domande frequenti

Cosa succede se un’azione di riduzione ha successo?

Se un’azione di riduzione ha successo, le disposizioni testamentarie o le donazioni che eccedono la quota disponibile possono essere ridotte o annullate. I beneficiari di tali disposizioni o donazioni potrebbero essere tenuti a restituire i beni o i valori ricevuti.

Quali sono le implicazioni fiscali dell’azione di riduzione?

Le implicazioni fiscali possono variare. In genere, l’azione di riduzione può influenzare l’ammontare delle imposte di successione, sia per l’erede legittimario sia per i beneficiari delle disposizioni ridotte. È consigliabile consultare un esperto fiscale per valutare le specifiche implicazioni.

Quali beni sono soggetti all’azione di riduzione?

L’azione di riduzione può riguardare tutti i beni che fanno parte dell’eredità, inclusi quelli donati dal defunto prima della sua morte. Ciò comprende beni immobili, somme di denaro, azioni, partecipazioni in società e altri valori. La riduzione si applica ai beni che eccedono la quota disponibile del testatore e che quindi violano il diritto alla legittima degli eredi legittimari.

Cosa accade se i beni oggetto di riduzione sono stati già venduti o trasferiti a terzi?

Se i beni soggetti a riduzione sono stati venduti o trasferiti a terzi, la situazione diventa più complessa. Se il terzo acquirente era in buona fede e ignaro della possibile azione di riduzione, potrebbe non essere obbligato a restituire il bene. In tal caso, gli eredi legittimari potrebbero avere diritto a un risarcimento in denaro equivalente al valore del bene. Tuttavia, la legislazione specifica e le circostanze del caso particolare possono influenzare l’esito di tali situazioni.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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