Retribuzioni convenzionali 2026 per il lavoro dipendente estero

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriRetribuzioni convenzionali 2026 per il lavoro dipendente estero
Le retribuzioni convenzionali 2026 rappresentano un regime fiscale agevolato per i lavoratori dipendenti che mantengono la residenza in Italia e svolgono attività all’estero per oltre 183 giorni annui. Il reddito viene determinato su base forfettaria secondo le tabelle ministeriali (Decreto 16 gennaio 2025, G.U. n. 34), anziché sulla retribuzione effettiva. Novità 2026: l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 5/2026 conferma la piena deducibilità dei contributi previdenziali esteri.

Se lavori all’estero mantenendo la residenza fiscale italiana, hai accesso a una tassazione forfettaria che spesso risulta più vantaggiosa rispetto alla tassazione sul reddito reale. Il meccanismo delle retribuzioni convenzionali permette di determinare l’imponibile IRPEF su importi standardizzati, definiti annualmente dal Ministero del Lavoro in base al tuo settore e qualifica professionale.

La vera novità del 2026 riguarda però la deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero: dopo anni di contenziosi, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che puoi dedurre questi oneri dal reddito complessivo, anche quando applichi le retribuzioni convenzionali.

Retribuzioni-convenzionali-lavoro-dipendente-estero-infografica

Cos’è la retribuzione convenzionale per il lavoro estero

La retribuzione convenzionale è un importo forfettario determinato annualmente con decreto ministeriale (art. 51, comma 8-bis del DPR n. 917/1986) che sostituisce il reddito effettivamente percepito per il calcolo dell’IRPEF. Si applica ai lavoratori residenti in Italia che svolgono attività all’estero in via continuativa ed esclusiva per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Gli importi variano in base a settore economico, qualifica professionale e fascia retributiva.

Definizione e ambito di applicazione

Quando lavori all’estero ma mantieni la residenza fiscale in Italia, sei tenuto a dichiarare il tuo reddito da lavoro dipendente nel nostro Paese. Tuttavia, anziché tassare l’intera retribuzione che percepisci (inclusi eventuali benefit, indennità estero, bonus), puoi applicare un reddito forfettario generalmente inferiore.

Questo meccanismo opera “in deroga” alle regole ordinarie dell’articolo 51 del TUIR (commi da 1 a 8), sostituendo completamente il calcolo analitico del reddito. Non si tratta quindi di una semplice deduzione o riduzione: cambia proprio la base imponibile su cui calcolare l’IRPEF.

Il sistema delle retribuzioni convenzionali è previsto dall’art. 51, comma 8-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e trova applicazione sia per i lavoratori distaccati all’estero da aziende italiane, sia per quelli assunti direttamente da datori di lavoro esteri (Agenzia delle Entrate, quesito 1.5 della Circolare n. 11/E/2014 e Circolare n. 50/E/2002). L’importante è rispettare i requisiti che vedremo tra poco.

Per approfondire: Trasferimento della residenza all’estero: la guida.

Quando si applica la tassazione convenzionale

La tassazione convenzionale non è facoltativa: se rispetti tutti i requisiti previsti dalla norma, sei obbligato ad applicarla. La Corte di Giustizia Tributaria del Veneto (sentenza n. 373/2/23) ha confermato che questo regime non rappresenta un’agevolazione rimessa alla scelta del contribuente, ma un sistema di determinazione del reddito che opera automaticamente al ricorrere delle condizioni.

Questo significa che se la retribuzione convenzionale dovesse risultare superiore al tuo reddito effettivo (situazione rara ma possibile), sei comunque tenuto ad applicarla. Il motivo è semplice: il legislatore ha voluto creare un sistema standardizzato che semplifica gli adempimenti fiscali per i lavoratori all’estero, evitando la necessità di convertire valute estere, gestire benefit complessi o certificare singole voci retributive.

Vantaggi fiscali rispetto alla tassazione ordinaria

Il principale vantaggio delle retribuzioni convenzionali consiste nella possibilità di escludere dalla tassazione italiana tutti i benefit e le indennità legate all’attività estera. Se lavori in Germania con un’auto aziendale, un appartamento pagato dall’azienda e un’indennità di espatrio, nessuno di questi elementi concorre alla formazione del reddito: tasserai solo l’importo convenzionale relativo alla tua categoria.

Nella maggior parte dei casi, la retribuzione convenzionale risulta inferiore del 20-40% rispetto al pacchetto retributivo complessivo percepito all’estero. Questo genera un risparmio fiscale significativo, soprattutto per i lavoratori con retribuzioni medio-alte o con benefit sostanziosi.

Inoltre, la determinazione forfettaria semplifica notevolmente gli adempimenti dichiarativi: non devi preoccuparti di valorizzare ogni singolo benefit secondo le regole italiane, né di gestire conversioni di valuta per ogni voce retributiva.


Requisiti per applicare le retribuzioni convenzionali 2026

Per applicare le retribuzioni convenzionali devono ricorrere contemporaneamente quattro requisiti (art. 51, comma 8-bis TUIR):

  • Residenza fiscale: Il lavoratore dipendente sia fiscalmente residente in Italia, ex art. 2 del TUIR;
  • Lavoro in settore di attività individuati dal Decreto Ministeriale: Svolgimento di lavoro dipendente all’estero in via continuativa che opera in uno dei settori di attività individuati nell’apposito decreto ministeriale pubblicato annualmente. In caso contrario, l’assenza del settore economico nel quale viene svolta l’attività dal lavoratore costituisce motivo ostativo all’applicazione del regime di vantaggio (Circolare n. 20/E/11 e Risposta a interpello n. 54/E/22);
  • Lavoro come oggetto esclusivo del rapporto: Il lavoro sia oggetto esclusivo del rapporto. Con la C.M. n. 207/2000 è stato chiarito che è necessario stipulare uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in uno speciale ruolo estero (aspetto non necessario, quest’ultimo in caso di assunzione diretta da parte dell’impresa estera);
  • Lavoro all’estero per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi: Soggiorno all’estero per un periodo superiore a 183 giorni anche non consecutivi, nell’arco di 12 mesi (anche a cavallo di due anni). Per il computo dei 183 giorni rilevano, in ogni caso, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi (C.M. 207/2000).

L’assenza anche di uno solo di questi elementi preclude l’accesso al regime forfettario.

Residenza fiscale in Italia: cosa significa

Sei considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili), si verifica anche una sola di queste condizioni ai sensi dell’art. 2 del TUIR:

  • Risulti iscritto all’anagrafe della popolazione residente;
  • Hai il domicilio in Italia (luogo in cui si sviluppano le principali relazioni personali e familiari);
  • Hai la residenza in Italia (dimora abituale);
  • Presenza fisica, contando anche le frazioni di giorno.

Questi criteri sono alternativi, non concorrenti. È sufficiente che ne ricorra uno solo per essere considerato residente. Il concetto di domicilio è particolarmente rilevante: anche se non sei fisicamente presente in Italia per gran parte dell’anno, se qui risiede il tuo nucleo familiare (coniuge, figli) e mantieni la casa di proprietà, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarti comunque residente.

Attenzione: se hai iscritto la residenza all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) ma mantieni il domicilio in Italia secondo la definizione fiscale, rimani comunque soggetto alla tassazione italiana. La semplice iscrizione AIRE non è sufficiente a interrompere la residenza fiscale se permangono legami sostanziali con il territorio nazionale.

Lavoro esclusivo all’estero: casistiche e chiarimenti

Il requisito dell’esclusività è quello che genera più dubbi operativi. L’attività lavorativa all’estero deve costituire l’unico oggetto del rapporto di lavoro, non un’attività accessoria o temporanea.

Situazioni compatibili con l’esclusività:

  • Contratto che prevede espressamente l’esecuzione della prestazione lavorativa esclusivamente all’estero;
  • Collocamento del dipendente in uno speciale “ruolo estero” (se distacco da azienda italiana);
  • Trasferte occasionali in Italia o altri Paesi per esigenze aziendali (Risposta interpello n. 428/E/2023).

Situazioni incompatibili:

  • Trasferte periodiche all’estero per fiere o missioni commerciali;
  • Lavoro parzialmente svolto in Italia e parzialmente all’estero;
  • Telelavoro abituale dall’Italia per datore di lavoro estero (Risposta interpello n. 590/E/2021).

La Circolare n. 207/E/2000 del Ministero delle Finanze ha chiarito che è necessario stipulare uno specifico contratto di lavoro che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero. Non sono sufficienti clausole generiche: il contratto deve indicare chiaramente che la sede di lavoro è all’estero e che questa è l’unica attività prevista.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato con interpello n. 428/E/2023 che occasionali trasferte in altri Stati (inclusa l’Italia) durante un distacco all’estero non fanno venire meno il carattere di esclusività, purché si tratti di esigenze aziendali temporanee e non della normale modalità di svolgimento dell’attività. Vedi anche la risposta ad interpello n. 345/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale dovrà essere ridotta proporzionalmente all’orario di lavoro (Circolare N. 72/E/1990). Questo indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi questi giorni. Vedasi la Circolare n. 207/2000 del Ministero delle Finanze (paragrafo 1.5.7).

Come si contano i 183 giorni all’estero

Il calcolo dei 183 giorni è fondamentale e va effettuato nell’arco di dodici mesi, non necessariamente coincidenti con l’anno solare. Questo significa che puoi trovarti in una situazione “a cavallo” tra due anni fiscali.

Cosa rientra nel conteggio dei 183 giorni:

FattispecieRileva ai fini del conteggio
Giorni lavorativi nello Stato estero✅ SÌ
Giorni di ferie trascorse ovunque✅ SÌ
Festività (anche se in Italia)✅ SÌ
Riposi settimanali (anche se in Italia)✅ SÌ
Malattia durante il periodo estero✅ SÌ
Giorni lavorativi in altri Paesi (non quello di destinazione)❌ NO
Giorni in Italia per lavoro❌ NO

La Circolare n. 207/E/2000 ha chiarito che per il conteggio rilevano tutti i giorni non lavorativi (ferie, festività, riposi settimanali) indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. Se sei distaccato in Germania e torni in Italia per le ferie estive, quei giorni contano comunque ai fini dei 183.

Caso particolare – Soggiorno a cavallo di due anni:

Con la Risposta interpello n. 50/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento importante: la valorizzazione della retribuzione convenzionale su due differenti periodi d’imposta può essere effettuata solo quando in entrambi gli anni il lavoratore è fiscalmente residente in Italia.

Esempio pratico: sei distaccato in Francia dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. In entrambi gli anni superi i 183 giorni di permanenza in Francia, ma solo se mantieni la residenza fiscale italiana sia nel 2024 che nel 2025 potrai applicare le retribuzioni convenzionali in entrambe le dichiarazioni. Se nel 2025 trasferisci la residenza fiscale in Francia, potrai applicare le convenzionali solo per il 2024.

Per approfondire: Retribuzioni convenzionali per il dipendente che lavora in più Stati.

Settori di attività ammessi dal decreto ministeriale

Non tutti i settori economici rientrano nel sistema delle retribuzioni convenzionali. L’assenza del tuo settore dalle tabelle ministeriali costituisce un motivo ostativo assoluto all’applicazione del regime (Circolare n. 20/E/2011, Risposta interpello n. 54/E/2022).

Settori ammessi nelle tabelle 2025 (Decreto 16 gennaio 2025, G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2025):

  • Industria
  • Industria edile
  • Autotrasporto e spedizione merci
  • Credito
  • Assicurazioni
  • Commercio-Terziario
  • Trasporto aereo
  • Agricoltura
  • Industria cinematografica
  • Spettacolo
  • Artigianato
  • Giornalismo

Se operi in un settore non previsto (ad esempio, consulenza informatica, insegnamento, sanità, professioni intellettuali) non puoi applicare le retribuzioni convenzionali e dovrai tassare il reddito effettivamente percepito, anche se rispetti tutti gli altri requisiti.

L’inquadramento nel settore corretto è fondamentale anche ai fini degli eventuali accertamenti: l’Agenzia delle Entrate verifica che l’attività concretamente svolta corrisponda a quella indicata nel contratto e nelle tabelle ministeriali.

Come si calcolano le retribuzioni convenzionali 2025

Tabelle ministeriali 2025 (G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2025)

Il Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2025, ha aggiornato gli importi delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2025. Le tabelle sono suddivise in quattro sezioni:

  • Operai e Impiegati: fascie retributive da identificare in base al confronto con la retribuzione nazionale.
  • Quadri: fascie retributive specifiche per questa qualifica.
  • Dirigenti: fascie retributive articolate (da I a X per alcuni settori).
  • Giornalisti: fascie specifiche per il settore giornalistico.

Gli importi 2025 sono stati rivalutati del 2,3% rispetto al 2024, riflettendo l’andamento dell’inflazione dell’anno precedente.

Esempio tabella Industria – Impiegati (valori mensili):

FasciaRetribuzione nazionaleRetribuzione convenzionale
IFino a € 2.747,76€ 2.747,76
IIDa € 2.747,77 a € 3.265,44€ 3.265,44
IIIDa € 3.265,45 a € 3.783,17€ 3.783,17
IVDa € 3.783,18 a € 4.300,87€ 4.300,87
VDa € 4.300,88 in poi€ 4.818,55

Identificare settore, qualifica e fascia retributiva

Il procedimento per individuare la tua retribuzione convenzionale segue questi passaggi:

1. Identifica il settore di attività Verifica che il settore in cui operi sia presente nelle tabelle 2025. Se hai dubbi, consulta il CCNL applicato dal datore di lavoro.

2. Determina la qualifica professionale Le categorie principali sono: operaio, impiegato, quadro, dirigente, giornalista. La qualifica deve corrispondere a quella contrattuale effettiva.

3. Calcola la retribuzione nazionale di riferimento Prendi la tua RAL (retribuzione annua lorda) italiana, escluse le indennità specifiche legate all’estero (indennità di espatrio, rimborsi, etc.). Includi invece:

  • Retribuzione base da CCNL
  • Superminimo individuale
  • Tredicesima e quattordicesima
  • Altri elementi retributivi stabili

Dividi per 12 per ottenere l’importo mensile da confrontare con le tabelle.

4. Individua la fascia corrispondente Cerca nelle tabelle del tuo settore e qualifica la fascia in cui rientra l’importo calcolato. L’importo convenzionale da applicare è quello indicato nella colonna di destra.

CASO PRATICO 1 – Impiegato settore Industria in Germania

Dati:

  • Settore: Industria
  • Qualifica: Impiegato
  • RAL Italia (base contrattuale): € 55.000
  • Benefit esteri (auto + casa): € 15.000
  • Periodo: 12 mesi completi all’estero (248 giorni)

Calcolo:

  1. Retribuzione nazionale mensile:
    € 55.000 ÷ 12 = € 4.583,33
  2. Identificazione fascia (da tabella Industria-Impiegati):
    € 4.583,33 rientra nella fascia IV (da € 3.783,18 a € 4.300,87)
    → Retribuzione convenzionale mensile: € 4.300,87
  3. Reddito imponibile annuo in Italia:
    € 4.300,87 × 12 = € 51.610,44
  4. Risparmio fiscale stimato:
    • Reddito effettivo totale: € 70.000 (RAL + benefit)
    • Reddito convenzionale: € 51.610,44
    • Bae imponibile ridotta: € 18.389,56
    • Risparmio IRPEF (aliquota marginale 35%): circa € 6.436

Nota operativa: I benefit esteri (€ 15.000) non vengono tassati in Italia grazie alle retribuzioni convenzionali, generando un risparmio significativo.


CASO PRATICO 2 – Quadro settore Commercio in Svizzera con contributi esteri

Dati:

  • Settore: Commercio-Terziario
  • Qualifica: Quadro
  • RAL Italia: € 65.000
  • Contributi AVS svizzeri versati: € 8.500
  • Periodo: gennaio-dicembre 2025 (210 giorni)

Calcolo:

  1. Retribuzione nazionale mensile:
    € 65.000 ÷ 12 = € 5.416,67
  2. Identificazione fascia (da tabella Commercio-Quadri):
    € 5.416,67 rientra nella fascia III (da € 3.647,02 in poi)
    → Retribuzione convenzionale mensile: € 4.396,05
  3. Reddito imponibile annuo:
    € 4.396,05 × 12 = € 52.752,60
  4. Contributi AVS deducibili (NOVITÀ 2026):
    € 8.500 (da indicare nel rigo E21 del 730/2026)
  5. Reddito complessivo netto:
    € 52.752,60 – € 8.500 = € 44.252,60

IRPEF dovuta in Italia (scaglioni 2025):

  • Fino a € 28.000: € 28.000 × 23% = € 6.440
  • Da € 28.001 a € 44.252,60: € 16.252,60 × 35% = € 5.688,41
  • Totale IRPEF lorda: € 12.128,41

Prima della novità 2026, senza deduzione contributi:

  • IRPEF su € 52.752,60 = € 15.103,41
  • Risparmio con deduzione contributi: € 2.975 ✅

NOVITÀ 2026: Contributi esteri deducibili – Risposta n. 5/2026

Dopo anni di contenziosi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, la Risposta ad Interpello n. 5 del 15 gennaio 2026 ha confermato in modo definitivo la piena deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero, anche quando il reddito è determinato con le retribuzioni convenzionali. La deduzione opera dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, anche se tali contributi sono esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 8-bis del TUIR.

Cosa cambia dopo la risposta interpello del 15 gennaio 2026

La questione della deducibilità dei contributi esteri ha generato per anni incertezza operativa e numerosi accertamenti da parte degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. La posizione restrittiva sosteneva che, poiché le retribuzioni convenzionali operano “in deroga” ai commi da 1 a 8 dell’art. 51 del TUIR (incluso il comma 2, lett. a, che esclude i contributi dal reddito), anche la deduzione dei contributi sarebbe preclusa.

La svolta giurisprudenziale del 2024:

La Corte di Cassazione con sentenza n. 17747 del 27 giugno 2024 ha ribaltato questa interpretazione, affermando il principio del “doppio binario” tra:

  • Norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito (art. 51 TUIR)
  • Norme sulla determinazione del reddito complessivo (art. 10 TUIR)

Secondo la Suprema Corte, tra queste due categorie normative esiste un rapporto di specialità reciproca, non di gerarchia. Quindi, se i contributi non sono deducibili nella determinazione del reddito di categoria (perché esclusi dall’art. 51, comma 8-bis), diventano automaticamente deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e).

La conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Con la Risposta n. 5/2026, l’Amministrazione finanziaria ha finalmente recepito l’orientamento della Cassazione, ponendo fine a un contenzioso che durava da anni. La risposta chiarisce che:

“i contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e versati dal datore di lavoro nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 8-bis del TUIR”

Questa presa di posizione è vincolante per tutti gli uffici territoriali dell’Agenzia e rappresenta la base giuridica definitiva per far valere la deducibilità.

Come dedurre i contributi nella dichiarazione dei redditi (rigo E21)

La Risposta n. 5/2026 fornisce indicazioni operative precise su dove e come indicare i contributi esteri deducibili nella dichiarazione dei redditi.

Modello 730/2026 – Rigo E21:

I contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero devono essere indicati tra gli oneri deducibili nel rigo E21 “Altri oneri deducibili“, specificando il codice:

  • Codice 7: Contributi previdenziali e assistenziali

Modello Redditi PF/2026 – Quadro RP:

Nel Modello Redditi Persone Fisiche, utilizza il Quadro RP (Oneri e spese), sezione I, rigo RP7 con lo stesso codice.

Procedura operativa:

  1. Determina l’importo deducibile:
    Considera tutti i contributi obbligatori versati all’estero nel periodo d’imposta (anno 2025 per la dichiarazione 2026)
  2. Verifica i limiti dell’art. 10 TUIR:
    La deduzione opera “nei limiti ammessi” dall’articolo 10, comma 1, lett. e) del TUIR. In pratica, non ci sono limiti quantitativi specifici per i contributi obbligatori versati in ottemperanza a legge.
  3. Compila il rigo E21 (o RP7):
    • Codice: 7
    • Importo: totale contributi esteri deducibili
    • Non è necessario allegare documentazione alla dichiarazione, ma conservala per 5 anni
  4. Calcolo del reddito complessivo:
    Il reddito imponibile ai fini IRPEF sarà:
    Reddito convenzionale – Contributi esteri deducibili

❌ Errore comune da evitare:

Non confondere questa deduzione con la riduzione del reddito di categoria: i contributi non vanno sottratti dalla retribuzione convenzionale nel quadro C (redditi da lavoro dipendente), ma vanno indicati separatamente come onere deducibile nel quadro E.

Esempio di compilazione:

  • Quadro C, rigo C1: Retribuzione convenzionale € 52.000
  • Quadro E, rigo E21 (codice 7): Contributi esteri € 7.500
  • Reddito complessivo: € 52.000 – € 7.500 = € 44.500

Documentazione necessaria per la deducibilità

La Risposta n. 5/2026 è chiara sul punto: i contributi devono risultare dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro. Non basta quindi la busta paga generica o un estratto conto.

Documentazione richiesta:

  1. Certificazione specifica del datore di lavoro estero che attesti:
    • Importo complessivo dei contributi trattenuti e versati nel periodo
    • Natura obbligatoria dei contributi secondo la legislazione locale
    • Periodo di riferimento
    • Conferma del versamento agli enti previdenziali esteri
  2. Documentazione di supporto (da conservare, non da allegare):
    • Buste paga con evidenza delle trattenute
    • Ricevute di versamento agli enti previdenziali esteri
    • Estratti contributivi rilasciati dall’ente previdenziale estero

Leggi anche:

Credito per imposte estere

Quando il tuo reddito da lavoro estero è tassato sia in Italia che nello Stato estero, si verifica una doppia imposizione fiscale. L’art. 165 del TUIR prevede un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, ma con le retribuzioni convenzionali questo credito deve essere rideterminato proporzionalmente. Poiché dichiari in Italia solo una parte del reddito percepito (quello convenzionale), puoi recuperare solo una quota proporzionale delle imposte estere versate.

Calcolo del credito con reddito convenzionale ridotto

Il meccanismo del credito per imposte estere serve a evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte. Tuttavia, l’art. 165, comma 10 del TUIR stabilisce un principio chiave:

“nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente”

Questo significa che se dichiari in Italia il 70% del reddito effettivo (perché la retribuzione convenzionale è inferiore), potrai recuperare solo il 70% delle imposte pagate all’estero, non il 100%.

La logica è semplice: non puoi recuperare imposte su un reddito che non hai dichiarato in Italia. Se l’intero pacchetto retributivo ammonta a €80.000 ma ne dichiari solo €56.000 convenzionali, il credito si calcola solo su questi €56.000.

Formula di rideterminazione proporzionale

La formula per calcolare il credito d’imposta effettivamente spettante è contenuta nella Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015:

Credito spettante = Imposta estera versata × (Reddito convenzionale – Contributi esteri) / Reddito effettivo

Limiti del credito:

  1. Limite per singolo Stato: Il credito non può superare l’imposta italiana corrispondente al reddito estero
  2. Limite massimo: Non può superare il 43% del reddito prodotto all’estero (aliquota marginale massima IRPEF)
  3. Definitività: Recuperi solo le imposte estere versate a titolo definitivo, quindi dopo la presentazione della dichiarazione estera

Elementi da considerare nel denominatore:

Attenzione: nella formula, al numeratore (reddito convenzionale) devi sottrarre i contributi esteri deducibili (novità 2026), mentre al denominatore (reddito effettivo) consideri l’intero pacchetto retributivo lordo.

Indicazione nel modello 730 e nella dichiarazione dei redditi

Compilazione quadro C del modello 730 (codice 6)

Il Modello 730 è utilizzabile per i lavoratori con retribuzioni convenzionali solo se non devono richiedere il credito per imposte estere. In caso contrario, è obbligatorio il Modello Redditi PF.

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente:

Rigo C1 – Redditi di lavoro dipendente:

  • Colonna 1 (Tipo): inserisci 1 (redditi di lavoro dipendente)
  • Colonna 2 (Redditi): indica l’importo della retribuzione convenzionale annua
  • Colonna 4 (Codice): inserisci 6 (“Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali”)

Esempio di compilazione:

  • Rigo C1, colonna 1: 1
  • Rigo C1, colonna 2: 52.000 (retribuzione convenzionale)
  • Rigo C1, colonna 4: 6

Rigo C4 – Ritenute IRPEF:

Se il datore di lavoro è italiano e ha operato ritenute, indica l’importo nel rigo C4. Se sei assunto direttamente all’estero, questo rigo rimane vuoto (non ci sono ritenute italiane da indicare).

Quadro E – Oneri deducibili:

Rigo E21 – Altri oneri deducibili:

  • Colonna 1 (Codice): 7 (contributi previdenziali e assistenziali)
  • Colonna 2 (Importo): totale contributi esteri versati nel 2025

Attenzione: Nel 730 non puoi gestire il credito per imposte estere. Se hai imposte pagate all’estero da recuperare, devi utilizzare il Modello Redditi PF.

Compilazione quadro RC del modello Redditi PF

Il Modello Redditi Persone Fisiche è obbligatorio quando:

  • Devi richiedere il credito per imposte estere (Quadro CE)
  • Hai altri redditi non gestibili nel 730
  • Non hai un sostituto d’imposta che può effettuare il conguaglio

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente:

Sezione I – Redditi di lavoro dipendente:

  • RC1, colonna 1: 1 (lavoro dipendente)
  • RC1, colonna 2: importo retribuzione convenzionale
  • RC1, colonna 5 (Codice): 6 (retribuzioni convenzionali estero)
  • RC4: eventuali ritenute IRPEF operate

Quadro RP – Oneri e spese:

Sezione I – Oneri deducibili:

  • RP7, colonna 1 (Codice): 7
  • RP7, colonna 2: contributi esteri deducibili

Credito imposte estere: quadro CE

Il Quadro CE è dedicato esclusivamente alla gestione del credito per imposte pagate all’estero.

Compilazione:

Sezione I – Dati relativi agli Stati esteri:

  • CE1, colonna 1: codice Stato estero (es. 109 = Germania, 117 = Svizzera)
  • CE1, colonna 2: spunta se presente Convenzione contro doppie imposizioni

Sezione II – Determinazione del credito:

  • CE2, colonna 1: reddito prodotto all’estero (reddito effettivo, non convenzionale)
  • CE3: reddito assoggettato a tassazione in Italia (convenzionale – contributi)
  • CE4, colonna 2: imposta estera rideterminata proporzionalmente (formula vista sopra)

Il software fiscale calcola automaticamente il credito spettante applicando i limiti previsti dall’art. 165 del TUIR.

Documentazione da conservare (non da allegare):

  • Certificazione delle imposte pagate all’estero (equivalente del nostro CU)
  • Copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero
  • Ricevute di pagamento delle imposte estere
  • Certificazione contributi esteri (per deduzione rigo E21/RP7)

Gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate svolge regolarmente controlli sulle dichiarazioni che applicano retribuzioni convenzionali. L’attività di verifica si concentra principalmente su due aspetti: il rispetto dei requisiti normativi e la corretta applicazione delle tabelle.

Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate

Controllo automatizzato (fase preventiva):

Il sistema informatico dell’Agenzia incrocia automaticamente:

  • Dichiarazione dei redditi con codice 6 nel quadro C/RC
  • Movimentazioni finanziarie (anagrafe dei conti correnti)
  • Iscrizione AIRE vs residenza anagrafica
  • CU eventualmente trasmesse da datori di lavoro italiani

Se rileva incongruenze, parte la richiesta di chiarimenti.

Controllo documentale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973):

L’ufficio territoriale competente invia una richiesta di documentazione, concedendo di norma 30 giorni per l’invio. La richiesta tipica include:

  • Contratto di lavoro estero
  • Documenti attestanti la permanenza oltre 183 giorni
  • Buste paga del periodo
  • Copia dichiarazione redditi presentata nello Stato estero (se obbligatoria)
  • Prova della residenza fiscale italiana
  • Certificazione contributi versati all’estero

Verifica sostanziale:

L’ufficio analizza se:

  1. Il settore di attività rientra nelle tabelle ministeriali
  2. La qualifica è correttamente identificata
  3. Il calcolo della fascia retributiva è esatto
  4. Il periodo di permanenza all’estero è documentato
  5. Il requisito dell’esclusività è rispettato
  6. I contributi esteri dedotti sono legittimi (novità post-2026)

Documentazione richiesta in caso di verifica

Quando ricevi la richiesta di documentazione dall’Agenzia delle Entrate, non sottovalutarla. Il termine di 30 giorni è perentorio e la mancata risposta o una risposta incompleta costituisce presupposto per l’accertamento.

Checklist documentazione essenziale:

Contratto di lavoro:

  • Copia integrale del contratto con datore estero
  • Eventuali lettere di distacco se da azienda italiana
  • Clausola che specifica l’esclusività dell’attività all’estero

Prova permanenza 183 giorni:

  • Biglietti aerei (boarding pass)
  • Estratti conto con spese all’estero
  • Contratto affitto/acquisto casa estera
  • Bollette utenze estere intestate
  • Timbri passaporto (se extra-Schengen)
  • Certificato residenza estero (se iscritto)

Prova residenza fiscale Italia:

  • Visura anagrafica aggiornata
  • Contratti proprietà immobili in Italia
  • Documenti nucleo familiare in Italia
  • Utenze italiane attive
  • Conto corrente italiano

Documentazione retributiva:

  • Tutte le buste paga del periodo
  • Certificazione annuale del datore estero
  • CU italiana (se distacco da azienda italiana)
  • Dichiarazione redditi presentata nello Stato estero

Tabelle e calcoli:

  • Copia tabelle ministeriali anno di riferimento
  • Calcolo della fascia retributiva
  • Prospetto RAL italiana di riferimento
  • CCNL applicato

Contributi esteri (se dedotti):

  • Certificazione contributi rilasciata da datore estero
  • Estratto contributivo ente previdenziale estero
  • Ricevute versamenti

Per approfondire: Gli accertamenti sulle retribuzioni convenzionali.


Tabelle aggiornate 2025 retribuzioni convenzionali dell’INPS

Di seguito il link per verificare le tabelle applicabili per i lavoratori dipendenti assunti all’estero. Tabella utile anche per coloro che hanno un contratto di distacco all’estero, valido per almeno 183 giorni all’anno, e che sono considerati residenti fiscalmente in Italia.

assieme al proprio datore di lavoro dei rischi legati all’applicazione della convenzionale.

Consulenza fiscale online

La gestione delle retribuzioni convenzionali richiede particolare attenzione agli aspetti documentali, ai calcoli proporzionali e alla corretta applicazione della normativa. Un errore nell’individuazione della fascia retributiva, nel conteggio dei 183 giorni o nella gestione del credito per imposte estere può generare contestazioni o la perdita di significativi vantaggi fiscali.

Offro consulenze fiscali online specifiche su:

  • Verifica requisiti e applicabilità retribuzioni convenzionali 2025
  • Simulazione calcolo retribuzione convenzionale
  • Analisi deducibilità contributi previdenziali esteri (novità 2026)
  • Calcolo credito per imposte estere con rideterminazione proporzionale
  • Supporto compilazione Modello 730/Redditi PF (quadri C, E, RC, RP, CE)
  • Strategia difensiva in caso di accertamento o richiesta documentazione
  • Ottimizzazione fiscale complessiva posizione lavoratori esteri

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    [cf7-simple-turnstile]

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Tassazione di interessi dividendi e royalties nel modello OCSE

    Guida alla tassazione di dividendi, interessi e royalties: regole del Modello OCSE e novità 2026 su beneficiario effettivo e...

    Frontalieri italiani a San Marino: come funziona la tassazione?

    La doppia tassazione dei frontalieri Italia-San Marino: doppia imposizione, franchigia, e credito per imposte estere parametrato. Tutte le informazioni...

    Partita Iva estera e lavoro in Italia: rischi e regole

    Dal calcolo delle sanzioni ai requisiti per il trasferimento della residenza: tutto quello che devi sapere per operare con...

    Tassazione TFR estero 2026: guida completa e calcolo

    Il TFR erogato da ente residente in Italia è sempre imponibile in Italia, indipendentemente dalla residenza fiscale del lavoratore...

    Ritenuta licenze musicali verso estero: importo ed esenzione

    Compensi per la licenza di registrazioni musicali corrisposti da società residenti in Italia a società non residenti è riconducibile...

    Avviso accertamento lavoratori marittimi 2026: guida alla difesa

    L'Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sui lavoratori imbarcati su navi battenti bandiera estera. Ecco come difendersi dalle contestazioni...