Reddito di impresa estero: criteri di collegamento

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Il criterio di collegamento per la tassazione del reddito di impresa transazionale è legato alla presenza o meno nello Stato estero di produzione di una stabile organizzazione (branch) da parte dell'impresa residente. Di seguito quanto previsto dalle disposizioni fiscali nazionali e convenzionali.

Quando un’impresa opera oltre i confini nazionali, la questione della tassazione dei redditi prodotti all’estero diventa centrale. Il criterio principale che determina la tassazione dei redditi di impresa transfrontalieri è quello della residenza fiscale. Questo significa che un’impresa residente in Italia è soggetta a tassazione sull’intero reddito prodotto, sia in Italia che all’estero, secondo il principio della worldwide taxation. Tuttavia, per evitare fenomeni di doppia imposizione, entrano in gioco le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (Modello OCSE) e i meccanismi di credito d’imposta previsti dalla normativa italiana.
All'interno di questo contesto, in questo articolo, intendo andare ad approfondire i criteri di collegamento previsti dal modello di Convenzione OCSE per i redditi di impresa transfrontalieri.
Classico caso è quello che si presenta quando l'impresa "Alfa" residente in Italia corrisponde un compenso all'impresa "Beta" residente in un altro Stato. In questo caso occorre individuare quale Stato (o se entrambi) abbia la potestà impositiva sul reddito transnazionale. Si tratta di fenomeni che oggi sono davvero molto frequenti nel mondo delle imprese e che per questo devono essere attentamente valutati.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni
L'obiettivo primario dei trattati internazionali è quello di eliminare o, almeno, attenuare, il fenomeno della doppia imposizione internazionale. In generale, la doppia imposizione si realizza quando un reddito transnazionale viene tassato due volte in relazione all'esercizio della potestà impositiva da parte di due Stati. Si tratta dello "Stato della fonte" del reddito e dello "Stato di residenza" fiscale del percettore del reddito.
In questo contesto il modello di Convenzione OCSE rappresenta lo standard di riferimento per la costruzione dei singoli trattati internazionali firmati dall'Italia. Questi sono accolti dall'ordinamento mediante legge ordinaria che prevale sulle altre in quanto norma speciale che adempie ad un obbligo internazionale assunto dallo Stato. Ciò è in ogni caso previsto dall'art. 75, DPR n. 600/73, che, espressamente, fa salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia nell'applicazione delle disposizioni relative alle imposte sui redditi. Ciò nondimeno, ai sensi dell'art. 169, DPR n. 917/86, le disposizioni del testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.
Criteri di collegamento per i redditi di impresa transnazionali nel modello di Convenzione OCSE
I redditi d'impresa sono concepiti, a livello di rapporti internazionali, quale categoria "residuale", individuabile solo ove le singole componenti reddituali non siano regolate altrimenti a livello convenzionale. I criteri di collegamento per l'individuazione della corretta potestà impositiva nel modello di Convenzione OCSE per i redditi di impresa si individuano:

Nell'art. 5 che fa riferimento all...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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