Regime impatriati e ricercatori e docenti cumulabili

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Con la risposta ad interpello n. 16/E/25 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che regime agevolativo per gli impatriati (art. 5 D.Lgs. n. 209/23) è cumulabile con gli incentivi previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, per redditi diversi, sostenuti nello stesso periodo d’imposta.

Le agevolazioni esistenti legate all’impatrio dall’estero dei lavoratori, ovvero il regime impatriati (rientro dei cervelli ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/23) ed il regime agevolato per ricercatori e docenti (riservato a ricercatori e docenti, ex art. 44 D.L. n. 78/10) possono essere compatibili nello stesso periodo di imposta. Questo, a condizione che il reddito agevolato non sia lo stesso. A fornire questo importante chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 16/E/25.

La previgente posizione di incompatibilità contemporanea nel vecchio regime impatriati

L’inedita posizione dell’Agenzia sulla cumulabilità tra regime impatriati e rientro dei cervelli è legata al fatto che nella precedente versione dell’agevolazione impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/15, applicato dai soggetti rientrati in Italia sino al 31 dicembre 2023), la compatibilità tra i due regimi non era possibile. Infatti, l’art. 2 del D.M. 26 maggio 2016, stabiliva che la fruizione dei benefici legati ai lavoratori impatriati era incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti per il rientro dei ricercatori dall’estero.

A confermare questa imposizione anche il successivo art. 1 co. 154 della Legge n. 232/16. Questa disposizione prevede la non cumulabilità tra il regime dei c.d. neo domiciliati, con il regime impatriati (e con quello per ricercatori e docenti).

In questo contesto, la successiva Circolare n. 17/2017 (Parte IV, § 2) chiariva la non cumulabilità dei regimi relativamente al medesimo periodo di imposta, lasciando aperta la sola possibilità di utilizzo alternativo dei predetti regimi in periodi di imposta diversi, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme. Requisiti, da verificare al momento del rientro in Italia del lavoratore. Sul punto devono essere segnalati anche ulteriori interventi di prassi:

  • La risposta all’interpello n. 283 del 19 luglio 2019 la quale ha chiarito l’incompatibilità tra regime forfettario e quello degli impatriati. Un soggetto rientrato in Italia scegliendo il regime regime forfettario non ha la possibilità di applicare, successivamente il regime dei lavoratori impatriati in Italia (ex art. 16 D.Lgs. n. 147/15);
  • La risposta a interpello n. 159/E/24 nella quale viene ribadita l’incompatibilità tra regimi. Nel documento l’Agenzia ha ammesso la possibilità per un soggetto impatriato in Italia di beneficiare del regime dei neo residenti, salvo poi revocare quest’ultimo regime per applicare il regime impatriati. L’Amministrazione finanziaria ha consentito il passaggio tra regimi (con l’estensione prevista per il regime impatriati vigente al momento), solo alla condizione che il soggetto fosse potenzialmente agevolabile per tale regime nell’anno di rientro in Italia.

Cumulabilità del nuovo regime impatriati con il regime dei ricercatori e docenti

L’attuale normativa del regime impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/23) ha abrogato le precedenti disposizioni dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 e con esso anche il precedente DM 26 maggio 2016 (di relativa attuazione). Pertanto, l’Amministrazione finanziaria, con la citata risposta ad interpello n. 16 del 18 gennaio 2025 chiarisce che in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolati, il regime impatriati è compatibile con altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Naturalmente, i diversi regimi agevolati previsti per il rientro in Italia dei lavoratori possono essere fruiti contemporaneamente dallo stesso soggetto, per lo stesso periodo di imposta, nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme di riferimento.

Pertanto, occorre verificare la presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni dei diversi regimi, da verificare al momento del rientro in Italia, in relazione a diversi redditi percepiti dal contribuente, ciascuno rientrante in un regime agevolato differente.

Ad esempio, può essere il caso di un professionista che rientra in Italia per svolgere attività professionale autonoma, con partita Iva, effettuando anche attività di docenza universitaria. Per il reddito autonomo potrà, in presenza degli altri requisiti fruire del regime impatriati, e per il reddito da docente il rientro dei cervelli (sempre in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge). L’aspetto fondamentale per poter fruire della cumulabilità tra regimi è sempre legato al rispetto dei requisiti previsti da ciascun regime agevolato al momento del rientro in Italia. È in quella fase (e solo in quella) che tali requisiti devono essere verificati per l’accesso ai regimi agevolati.

Il caso analizzato nella risposta 16/E/25

Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria è quello di un soggetto rientrato in Italia al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo (professionista iscritto ad ordine professionale), andando contemporaneamente a svolgere attività come professore associato presso un’università italiana.

Secondo l’Agenzia nel presupposto che le due attività vengano svolte in Italia per la maggior parte del periodo di imposta e che il soggetto si impegni a mantenere in Italia la residenza fiscale per almeno quattro anni, questi può fruire per il reddito derivante da attività professionale del nuovo regime impatriati (con detassazione al 50% del reddito) e, esclusivamente per il reddito da professore universitario del regime agevolato per ricercatori e docenti (con detassazione al 90% del reddito).

Rapporti con il regime dei neo residenti

La Circolare n. 17/E/17 delle Entrate ha chiarito che un docente, un ricercatore o un lavoratore impatriato (di cui al vecchio regime) che decida di trasferire la residenza in Italia e che negli ultimi dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento non sia stato residente in Italia, può scegliere di beneficiare del regime agevolativo previsto per il rientro di tali lavoratori per il primo anno di trasferimento in Italia ed eventualmente nell’anno d’imposta successivo optare per il “regime per i neo residenti“. Con la risposta ad interpello n. 159/E/24 l’Agenzia ha invece confermato che un contribuente in possesso dei requisiti che, al rientro in Italia, esercita l’opzione per il regime per i neo residenti può, nei periodi d’imposta successivi, revocare tale opzione e accedere al “vecchio regime per i lavoratori impatriati” nonché applicare tale regime speciale per gli ulteriori periodi d’imposta previsti dalla norma di riferimento.

Cumulo tra regime impatriati e agevolazione pensionati al 7%: profili di compatibilità e separazione funzionale dei redditi

Per quanto riguarda la compatibilità tra regime impatriati e l’imposta sostitutiva al 7% sui redditi pensionistici esteri (art. 24-ter del TUIR) la normativa non contiene espliciti divieti di cumulo. Tuttavia, questo tipo di compatibilità è condizionata da una rigorosa separazione funzionale dei redditi sottostanti: l’agevolazione impatriati si applica infatti ai redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotti in Italia, mentre l’imposta sostitutiva al 7% concerne redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. Questa differenziazione geografica e funzionale rende teoricamente possibile il cumulo delle due agevolazioni, poiché operano su basi imponibili distinte e non in conflitto diretto. Tuttavia, la questione presenta profili di complessità applicativa non ancora completamente risolti dalla prassi amministrativa.

Nella citata risposta a interpello n. 16/E/25 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il principio generale secondo cui: “in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi“, la compatibilità deve ritenersi ammissibile. Questo principio, per quanto non ancora formalizzato in una circolare esplicita dedicata al cumulo tra impatriati e pensionati, fornisce una base interpretativa solida per ritenere che anche il cumulo dell’agevolazione pensionati al 7% con il regime impatriati sia compatibile, a condizione che il contribuente rispetti integralmente i requisiti previsti da ciascuna disciplina e mantenga una netta separazione tra i flussi reddituali agevolati.

Un pensionato estero che rientra in Italia per svolgere attività lavorativa potrebbe quindi fruire contemporaneamente della detassazione al 50% sui redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia e dell’imposta sostitutiva al 7% sulle pensioni estere, configurando una struttura fiscale vantaggiosa e coerente con la logica di attrazione di talenti e risorse di cui il legislatore ha inteso dotarsi. Rimane tuttavia consigliabile, in caso di cumulo effettivo, richiedere un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate al fine di cristallizzare l’orientamento amministrativo e eliminare margini di incertezza interpretativa in sede di controllo.​

Consulenza fiscale online

L’apertura dell’Amministrazione finanziaria alla cumulabilità dei regimi per il rientro in Italia nello stesso periodo di imposta, in presenza dei requisiti, ha una portata ampia e generale. Rispetto al passato, infatti, un lavoratore può valutare, in presenza di fonti di reddito diverse, di poter applicare diversi regimi fiscali, con un vantaggio fiscale sicuramente rilevante. Questo, almeno per i lavoratori rientrati in Italia a partire dal 2024.

La risposta non fa esplicito riferimento al regime dei neo residenti (ex art. 24-bis del TUIR). Come visto, tale regime era incompatibile con la precedente versione del regime impatriati. Tuttavia, tale preclusione non appare confermata con la nuova formulazione normativa. Sui due regimi, comunque, non vi sarebbero problemi di sovrapposizione, in quanto il regime dei neo residenti impatta sui redditi di fonte estera, mentre il regime impatriati sui redditi di fonte italiana. Al momento, non vi sono però chiarimenti ufficiali sulla specifica casistica. Tuttavia, deve essere evidenziato che resta valida l’incumulabilità tra il regime neo residenti e quello per ricercatori e docenti (l’art. 1 co. 154 della Legge n. 232/16 precede un divieto di cumulo esplicito).

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