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Conviene sospendere le rate del mutuo? Cosa sapere

NewsConviene sospendere le rate del mutuo? Cosa sapere

In situazioni di particolare difficoltà economica è possibile sospendere le rate del mutuo. In questo caso si può presentare domanda di accesso al 'Fondo Gasperrini', senza vedersi pignorare la casa e permettendo un meccanismo di rimborso parziale degli interessi alle banche.

Chi ha stipulato un mutuo per acquistare una casa potrebbe avere la necessità di dover sospendere il pagamento delle rate. Questa possibilità è ammessa senza vedersi pignorare la casa.

Durante la pandemia erano previste agevolazioni particolari che andavano incontro ai possessori di mutuo; col ritorno ora al regime ordinario sono spariti alcuni benefici ma non mancano comunque forme di aiuto. Esiste infatti la possibilità di accedere al ‘Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa’, meglio noto come Fondo Gasparrini. Il congelamento delle rate è limitato al possesso di un determinato reddito e ad un certo periodo di tempo.

Vediamo di seguito i dettagli, anche con riguardo ai vantaggi e agli svantaggi connessi alla sospensione delle rate del mutuo.

Sospensione rate mutuo: cos’è il fondo Gasparrini

Qualora si avesse bisogno di dover sospendere le rate del mutuo si può accedere al Fondo Gasparrini. Ovviamente non viene estinto il mutuo ma lo si può congelare prevedendo una sorta di rimborso parziale degli interessi alle banche grazie a questo fondo.

Più precisamente il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione, per un periodo massimo di 18 mesi, del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

Con il ritorno nel 2024 della disciplina ordinaria, l’accesso ai benefici del Fondo è consentito ai soggetti che presentano un ISEE non superiore a 30.000 euro e per i mutui di importo fino a 250.000 euro. Il meccanismo di funzionamento del Fondo prevede il rimborso alle banche, per il periodo di sospensione delle rate, del 50% degli interessi relativi alle rate sospese.

Sospensione rate mutuo: i beneficiari del Fondo Gasparrini

L’accesso al beneficio della sospensione del mutuo, in ammortamento da almeno 1 anno, è previsto per i seguenti eventi-causa:

  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione dell’orario almeno pari al 20%, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Per i citati eventi la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

L’accesso al fondo può anche essere richiesto in caso di:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Va inoltre precisato che il DL del 17/03/2020 (c.d ‘Decreto Cura Italia’) ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro, e ha altresì previsto, per tutti i casi di accesso al Fondo e senza limiti temporali, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Non sono state prorogate le misure straordinarie di cui all’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, pertanto, dal 1°gennaio 2024 l’accesso al Fondo è consentito qualora sussistano i seguenti requisiti:

  • Richiedenti per i quali l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 30.000 euro;
  • Mutui di importo fino a 250 mila euro;
  • Mutui già ammessi al beneficio della sospensione del mutuo che non abbiano completato il numero complessivo dei 18 mesi; eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla Banca concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione.

Come presentare domanda di sospensione delle rate del mutuo

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).

Inoltre il richiedente insieme alla domanda di sospensione dovrà presentare la seguente documentazione (in caso di morte del mutuatario è sufficiente il modello di domanda):

  1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
  • In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
  • In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, copia del contratto o della relativa proroga, nonché delle eventuali comunicazioni che attestino l’interruzione del rapporto (es. dimissioni per giusta causa).

In caso di dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre:

  • sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure;
  • lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  1. Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
  • copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni di interruzione del rapporto (es. recesso per giusta causa).

In caso di dimissioni/recesso da lavoro per giusta causa è necessario produrre:

  • la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • la copia della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa
  1. Insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo:
  • Il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

NOTA BENE: le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

  1. Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (documenti alternativi tra loro):
  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
  1. Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (documenti alternativi tra loro):
  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro.

Il modulo di richiesta da presentare alla banca è scaricabile nella sezione ‘Procedura e Modulistica’ della Consap.

Le tempistiche

Una volta presentata la domanda di sospensione delle rate del mutuo secondo le suindicate modalità e la citata documentazione, acquisita la documentazione, la banca invia telematicamente entro 10 giorni la domanda a Consap, che entro 15 giorni rilascia il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, il beneficiario riceve comunicazione della sospensione dell’ammortamento del mutuo.

Sospensione rate mutuo: vantaggi e svantaggi

Tra i vantaggi, sospendere le rate del mutuo per un certo periodo di tempo permette di destinare le risorse economiche ad altre spese urgenti e inderogabili. Questa opzione può essere utile in caso di difficoltà finanziarie temporanee, come la perdita del lavoro o spese mediche impreviste.

Non mancano però anche svantaggi: la sospensione delle rate comporta infatti lo slittamento del piano di ammortamento e l’allungamento della durata del mutuo, con conseguente aumento degli interessi complessivi da corrispondere all’istituto di credito.

La sospensione delle rate può risultare utile se si prevede di poter riprendere i pagamenti entro qualche mese, permettendo di superare una temporanea difficoltà economica senza intaccare il capitale. Per mutui a tasso variabile, la sospensione consente inoltre di aspettare un possibile ribasso dei tassi, prima di riprendere l’ammortamento.

In ogni caso è soggettiva la valutazione della convenienza di una sospensione delle rate del mutuo dipendendo da diverse variabili. Occorre infatti considerare la propria condizione economica, il tipo di mutuo e il possibile impatto in termini di costi e durata complessiva.

Conclusioni

Sospendere le rate del mutuo può rappresentare un’opportunità per chi versa in una situazione di difficoltà economica. Le ragioni sono solitamente imputabili alla perdita del lavoro e al raggiungimento di tassi d’interesse (per chi ha scelto il tasso variabile) troppo elevati per le proprie disponibilità.

La sospensione non determina il pignoramento della casa, permettendo di accedere al c.d ‘Fondo Gasperrini’, con cui poter conge

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