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Prestazioni occasionali 2024: limiti economici

Fisco NazionalePrestazioni occasionali 2024: limiti economici

Le prestazioni occasionali sono attività lavorative svolte sotto la direzione altrui, che nel corso di un anno, non superano determinati limiti economici per il soggetto prestatore e per l’utilizzatore.

La norma attualmente in vigore sulla prestazione occasionale è data dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017 (modificata dall’art. 1 commi da 342 a 354 della Legge n. 197/2022). Questa disposizione (a seguito dell’abrogazione della disciplina sul lavoro accessorio) ha permesso l’utilizzo di prestazioni occasionali (lavoro occasionale alle dipendenze altrui), con due diverse modalità alternative:

  • Il libretto famiglia, per le persone fisiche che non operano nell’esercizio di attività professionale o di impresa;
  • Il contratto di prestazione occasionale (da non confondere con il contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale), per i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. associazioni, fondazioni, imprese, soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia, etc) e per le persone fisiche che operano in forma professionale o di impresa.

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, imprese agricole, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, onlus e associazioni che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazioni di lavoro occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

Limiti economici delle prestazioni occasionali

Le prestazioni occasionali sono quelle attività lavorative, occasionali, e sotto la direzione altrui (lavoro alle dipendenze altrui) che danno luogo, che nel corso di un anno non superano i seguenti limiti per il soggetto prestatore e per l’utilizzatore:

Massimo 280 ore di lavoro per ogni utilizzatore (eccezioni per il settore agricolo)
Compensi fino a 5.000 euro, per ogni prestatore, da parte della totalità degli utilizzatori
Compensi fino a 10.000 euro, per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori
Compensi fino a 2.500 euro per ogni prestatore, da parte dello stesso utilizzatore

Tutti i compensi si riferisco ad importi al netto di contributi, premi INAIL e costi di gestione.

Con riferimento alla soglia di utilizzo relativa alla totalità dei prestatori, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
  • Giovani con meno di venticinque anni di età. Se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado. Ovvero, a un ciclo di studi presso l’Università;
  • Disoccupati che abbiano reso la DID;
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In ogni caso non può essere superato il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno.

Per quali attività è possibile utilizzare le prestazioni occasionali?

Privati e famiglie possono utilizzare le prestazioni occasionali per svolgere:

  • Piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • Insegnamento privato supplementare.

Imprese e professionisti possono sfruttare il Lavoro Occasionale per effettuare attività occasionali nella generalità dei settori produttivi. Infine, gli enti della Pubblica Amministrazione possono utilizzare questo regime nell’ambito dell’attività istituzionale, solo ed esclusivamente per:

  • Progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  • Lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • Attività di solidarietà. In collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  • Organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Limiti di utilizzo

È fatto divieto di utilizzare la disciplina in commento nelle seguenti fattispecie. Per imprese e professionisti:

  • Con soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore;
  • Da parte degli utilizzatori che occupano più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anche per aziende alberghiere e nel settore del turismo);
  • Da parte delle imprese del settore agricolo con i braccianti agricoli;
  • Imprese dell’edilizia o esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per gli enti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di utilizzo di questa disciplina:

  • Oltre i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale;
  • Oltre il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

La procedura telematica dell’INPS

Al fine di poter usufruire delle prestazioni occasionali è prevista una apposta piattaforma informatica messa a disposizione dall’INPS:

Per la registrazione è necessario fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi (vedi la Circolare INPS n. 107/17). In particolare, al momento della registrazione:

  • Gli utilizzatori (famiglie o imprese) devono indicare la scelta per il Libretto Famiglia o contratto di prestazione di lavoro occasionale;
  • I prestatori di attività lavorativa devono indicare l’IBAN del conto corrente bancario/postale ovvero il numero del libretto postale o della carta di credito sul quale ricevere il compenso pattuito.

Con maggiore dettaglio, l’utilizzatore (famiglia e/o impresa) è chiamato a seguire i seguenti adempimenti:

  • Effettuare il versamento preventivo delle somme necessarie al pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale, comprensive dell’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e dei costi di gestione attraverso l’alimentazione del proprio “portafoglio elettronico”. Il versamento delle somme può essere effettuato tramite intermediari, modello F24 Elide, F24 Enti pubblici, utilizzando la utilizzando la causale contributo “LIFA”, per il Libretto Famiglia e “CLOC” per il contratto di prestazione di lavoro occasionale (Risoluzione n. 81/E/2017) o mediante strumenti di pagamento elettronico (con addebito su c/c ovvero su carta di credito), accessibili esclusivamente dal Portale dei Pagamenti INPS e gestiti attraverso le modalità di pagamento “pagoPA”;
  • Comunicare, entro i termini stabiliti per ciascuna tipologia contrattuale, lo svolgimento dell’attività lavorativa, utilizzando un calendario giornaliero gestito dalla procedura INPS.

Il pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro ed il versamento dei contributi

Il meccanismo di funzionamento della prestazione occasionale e libretto famiglia dell’INPS prevede che sia lo stesso istituto a prevedere il pagamento delle somme ai prestatori. In particolare è previsto:

  • Il pagamento del compenso al prestatore (con accredito sul conto corrente bancario o con bonifico) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
  • L’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore;
  • Il trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione INAIL.

L’art. 2-bis co. 1, lett. f) del D.L. n. 87/2018 prevede una alternativa modalità di erogazione delle somme secondo cui, su richiesta del prestatore espressa al momento della registrazione nella piattaforma telematica, il pagamento delle somme spettanti possa essere effettuato decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica si è consolidata. Il pagamento dovrà essere effettuato presso gli sportelli postali e solo dietro generazione e presentazione di un mandato di pagamento emesso tramite la piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifichi le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo.

Il regime previsto per l’agricoltura

L’art. 1 co. 343 della legge n. 197/22 ha introdotto un regime sperimentale valido nel biennio 2023-2024 per le aziende del settore agricolo, le quali vengono conseguentemente escluse dalla possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato (come per il settore turistico, anche per le aziende agricole le prestazioni in esame potevano essere rese solo da specifiche categorie di soggetti). In particolare, viene prevista la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato per attività di natura stagionale.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale riguardano attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore e devono essere rese da particolari categorie di soggetti – tra cui studenti under 25, disoccupati, detenuti, ecc. – che sono chiamati ad autocertificare al datore di lavoro la propria condizione. Non possono accedere a tale strumento i datori di lavoro agricoli che non rispettano il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per ricorrere alle prestazioni in esame occorre inviare al Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, la comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis del D.L. n. 510/96, ai fini della quale i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto, che potrà avere un arco temporale di vigenza massima pari a 12 mesi.

Il compenso percepito dal prestatore agricolo si basa sulla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e deve essere erogato direttamente dal datore di lavoro con strumenti tracciabili, ai sensi dell’art. 1 comma 910-913 della Legge n. 205/17).

Il datore di lavoro dovrà effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura di aliquota prevista dall’art. 1 comma 45 della Legge n. 220/10 per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Inoltre, l’emissione del LUL può essere unica e dovuta alla scadenza del rapporto. Il tutto, fermo restando che i compensi potranno essere erogati anche anticipatamente per settimana, quindicina o mese.

Il regime previsto per la pubblica amministrazione

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso a questo tipo di contratto esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:

  • Nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • Per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • Come per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • Per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Le pubbliche amministrazioni non sono soggette al divieto di utilizzo del contratto previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto.

Regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive nel settore del turismo

Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato, è possibile il ricorso al contratto esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi universitario;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel caso in cui l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva del settore turismo sia già registrata, fra gli utilizzatori, nella piattaforma informatica delle prestazioni occasionali, è tenuta ad aggiornare la classificazione.

Regime per gli enti locali

Gli enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del D.Lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • Nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • Per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • Come per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • Per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Gli enti locali, come le pubbliche amministrazioni in genere, non sono soggetti al divieto di utilizzo del contratto di previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto, nel caso in cui l’ente locale sia già registrato, fra gli utilizzatori, nella piattaforma informatica delle prestazioni occasionali.

Il regime sanzionatorio

Per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni ai limiti e ai divieti posti dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/17 convertito, occorre far riferimento ai chiarimenti resi con la circ. INL 9.8.2017 n. 5, con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato al proprio personale le prime istruzioni operative per l’applicazione del regime sanzionatorio.

Superamento del limite economico individuale e del limite orario

Per le prestazioni rese con il libretto famiglia o con il contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore incorre nella trasformazione del relativo rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, a far data dal giorno in cui si realizza il superamento, se, nel corso dell’anno (art. 54-bis co. 20 del D.L. n. 50/2017):

  • Retribuisce il prestatore più di 2.500 euro;
  • Lo impiega per più di 280 ore o il diverso limite previsto nel settore agricolo.

I due limiti devono essere considerati come alternativi tra loro e i datori di lavoro dovranno far riferimento a quello raggiunto per primo.

Impiego di lavoratori con rapporto ancora in corso o cessato da meno di 6 mesi

E’ vietato acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi (art. 54-bis co. 5 del D.L. n. 50/2017):

  • Un rapporto di lavoro subordinato;
  • Una collaborazione co.co.co.

La violazione del divieto comporta la conversione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a condizione che sia accertato il carattere subordinato dello stesso.

Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva

Per i soli contratti di prestazione occasionale è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 2.500 euro) per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione (art. 54-bis co. 20):

  • Dell’obbligo di comunicazione preventiva. Vi rientrano tra l’altro il caso in cui la comunicazione sia effettuata in ritardo, il caso in cui non contenga tutti gli elementi richiesti e quello in cui detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato (ad es., se la prestazione giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello comunicato). Per la mancata comunicazione;
  • Di uno dei limiti soggettivi disposti per gli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale (ad es., sia utilizzato da chi abbia alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato).

Se l’utilizzatore del contratto non adempie all’obbligo di comunicazione preventiva, oppure nel caso in cui egli, dopo averla effettuata, la revochi, è fondamentale verificare se si tratti di:

  • Ad una semplice prestazione “non comunicata“, che richiederà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra (co. 20 dell’art. 54-bis);
  • Ad un vero e proprio rapporto di lavoro in nero, sanzionabile esclusivamente con la maxi-sanzione per il lavoro nero.

Lavoro autonomo occasionale ed accessorio e prestazioni a sostegno del reddito

L’Inps ha precisato i regimi di compatibilità e cumulabilità della prestazione occasionale con le seguenti prestazioni sociali:

  • Indennità di mobilità;
  • Naspi;
  • Disoccupazione agricola;
  • Cassa Integrazione Guadagni

Le prestazioni di lavoro occasionale non possono, in ogni caso, determinare un doppio accredito contributivo relativo al medesimo periodo. Pertanto in caso di concomitanza con l’erogazione di prestazioni integrative e/o di sostegno al reddito non può essere riconosciuta la relativa contribuzione figurativa.

Indennità di mobilità e lavoro occasionale

I soggetti beneficiari di indennità di mobilità possono contare sulla piena compatibilità con i redditi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio. L’indennità di mobilità, risulta quindi cumulabile:

  • Al 100% con prestazioni di lavoro occasionale accessorio contenute nel tetto annuale di 3.000,00 euro (annualmente rivalutabile)
  • Entro i limiti della retribuzione percepita dal lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro che ha determinato la collocazione nelle liste di mobilità (rivalutata ai sensi dell’articolo 9, comma 9, della Legge n. 223/1991), per compensi percepiti oltre il tetto di 3.000,00 euro (e comunque entro il limite massimo previsto di 7.000,00 euro).

Il beneficiario della prestazione a sostegno del reddito (indennità di mobilità) è tenuto obbligatoriamente a comunicare all’Inps il reddito che presume di percepire nell’anno in relazione all’attività di lavoro occasionale ed accessorio. La comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, oppure, all’atto della presentazione della domanda di accesso alla prestazione sociale nei casi di attività lavorativa preesistente.

Indennità di disoccupazione involontaria (naspi) e lavoro occasionale e accessorio

Anche con riferimento all’indennità prevista per la disoccupazione involontaria (Naspi) è sancita la totale compatibilità con i compensi derivanti da attività di lavoro occasionale e di tipo accessorio. Con riferimento alla cumulabilità con tali redditi, la Naspi risulta:

  • Interamente cumulabile con attività accessorie contenute nel limite annuale di 3.000,00 euro;
  • Ridotta nella misura dell’80% del compenso percepito oltre il tetto di 3.000,00 euro (ed entro il limite di 7.000,00 euro).

In virtù della limitata cumulabilità, il beneficiario dell’indennità Naspi è obbligatoriamente tenuto a comunicare all’Inps il presunto reddito derivante da attività di lavoro occasionale di tipo accessorio. La comunicazione deve avvenire entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, oppure, entro la data di presentazione della domanda di Naspi, in caso di attività preesistente.

Disoccupazione agricola lavoro occasionale ed accessorio

L’Inps conferma la compatibilità della prestazione occasionale e del lavoro occasionale di tipo accessorio anche con il percepimento di indennità di disoccupazione agricola. Tuttavia, la cumulabilità è limitata al limite di 3.000,00 euro.

In considerazione delle tempistiche previste per l’ottenimento della disoccupazione agricola (che viene riconosciuta nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione), si deve aver cura di prendere come riferimento, ai fini della verifica del cumulo reddituale, gli emolumenti derivanti da attività di lavoro occasionale ed accessorio percepiti nell’anno di competenza della prestazione di disoccupazione.

Ad esempio, un lavoratore agricolo che ha lavorato solo in parte nell’anno “n”, decide di chiedere lo stato di disoccupazione agricola nell’anno “n+1”. Se nell’anno “n” ha percepito redditi da lavoro occasionale accessorio sotto i 3.000 euro l’importo della sua disoccupazione agricola non subirà alcuna decurtazione (come detto si prendere a riferimento l’anno di competenza della disoccupazione, e non l’anno di erogazione della prestazione).

Cassa integrazione guadagni (cig) e lavoro occasionale

Le integrazioni salariali restano interamente cumulabili entro il limite, già più volte citato, di 3.000,00 euro annuali (rivalutati annualmente). Il conseguimento di redditi di lavoro occasionale ed accessorio eccedenti tale limite, e fino a 7.000,00 euro per anno civile, fanno scattare il regime di cumulabilità parziale ordinariamente previsto per i casi di svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato, con diniego del diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate (vedi Circolare Inps n. 130/2010).

Ne consegue l’obbligo (vigente esclusivamente nel caso il percettore superi il limite di 3.000,00 euro) di comunicazione preventiva all’Inps dello svolgimento di attività lavorative, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le Circolari n. 75/2007 e 57/2014 dell’Inps).

La comunicazione preventiva di utilizzo del lavoro occasionale obbligatoria

Una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, approvata dal Senato, è stata introdotta con un emendamento in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021). Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente.

La comunicazione deve essere effettuata mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente. In particolare, la comunicazione preventiva deve essere effettuata, a partire dal 1° maggio 2022 esclusivamente con un unico canale telematico valido presente su “Servizio Lavoro” messo a disposizione dal ministero del Lavoro. Il modello di comunicazione permette di scegliere tre ipotesi per il termine entro il quale deve essere conclusa l’opera o il servizio: entro 7, 15 o 30 giorni. Se, invece, l’opera o il servizio non saranno conclusi nell’arco temporale indicato, si renderà necessario effettuare una nuova comunicazione.

L’Ispettorato del lavoro, è chiamato ad adottare un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti, al momento dell’accesso ispettivo:

  • Occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • Inquadrato come lavoratore autonomo occasionale, in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

In particolare, i requisiti essenziali del lavoratore autonomo occasionale, è opportuno ricordare, che sono i seguenti:

  • Mancanza di vincoli di subordinazione;
  • Mancanza di coordinamento con il committente;
  • Autonomia organizzativa;
  • Occasionalità della prestazione.

La nuova disposizione prevede poi che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva. Sul punto si attendono pertanto ulteriori chiarimenti al fine di comprendere con precisione secondo quali modalità il committente debba ottemperare a tali nuovi adempimenti in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Con la nota congiunta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il Ministero del Lavoro n. 109/2022 sono state, infatti, pubblicate dieci Faq che forniscono importanti chiarimenti su alcuni aspetti inerenti al nuovo adempimento, sul quale, anche dopo la nota n. 29/2022, permanevano ancora alcuni interrogativi.

Soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva sulle prestazioni occasionali

Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla comunicazione è stato evidenziato come tale adempimento sia collocato all’interno dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Questo fa si che l’applicabilità della comunicazione preventiva nel lavoro autonomo occasionale riguardi soltanto i committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti a effettuare la comunicazione di avvio delle prestazioni occasionali. In perfetta coerenza con tale orientamento, la nota n. 109/2022 esclude dal campo di applicazione tutti quei committenti privi di tale status normativo.

Pertanto, devono ritenersi esclusi da tale comunicazione i liberi professionisti (o gli studi professionali), ove gli stessi non operino e non siano organizzati in forma d’impresa (Faq 10), le pubbliche amministrazioni (Faq 4). Sono esclusi anche gli enti del terzo settore, a condizione che non svolgano attività commerciale. Qualora venga esercitata attività di impresa la comunicazione si rende necessaria, ma solo nei confronti di quei lavoratori che, mediante prestazione autonoma occasionale, vengano impiegati in attività che rivestono i caratteri dell’imprenditorialità (Faq 1). Sono escluse da tale obbligo comunicativo anche le associazioni e società sportive dilettantistiche (Faq 9). In tutti questi casi è proprio l’assenza della natura imprenditoriale e dello scopo di lucro a determinarne l’esclusione dal campo di applicazione della normativa. Sono esclusi dalla comunicazione anche i lavoratori dello spettacolo i quali, tuttavia, sono soggetti a certificato di agibilità (Faq 7).

L’obbligo di comunicazione non riguarda gli addetti alle vendite (Faq 2) e i procacciatori d’affari (Faq 3), in quanto attività che, se anche rese in modo occasionale, hanno comunque natura commerciale e i cui compensi e le cui provvigioni sono diversamente inquadrate nell’ambito dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR (la nota n. 29/2022 si riferiva ai redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. l). Inoltre il lavoro da remoto, non esonera dall’effettuare la comunicazione a meno che non si tratti di prestazione intellettuale (Faq 6).

Tipologia di rapporti lavorativi da comunicare: prestazioni intellettuali escluse

L’aspetto sicuramente di maggiore interesse riguarda l’ambito dell’attività lavorativa da comunicare. La Faq 5 della nota 109/2022 prevede l’esclusione dall’obbligo di comunicazione nei confronti delle prestazioni che abbiano una natura prettamente intellettuale. Pertanto, tutte le attività di natura intellettuale, come ad esempio, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi. La natura meramente esemplificativa di tale elencazione comporta, quindi, la possibilità di ritenere esonerate anche ulteriori ipotesi, a condizione che le prestazioni siano di natura esclusivamente intellettuale.

Nella nota 109/2022, l’Ispettorato ha chiarito che il luogo di svolgimento della prestazione non è una scriminante dell’obbligo di comunicazione. Perciò, in caso di lavoro svolto da remoto con modalità telematica dall’abitazione o dall’ufficio della voratore, sarà necessaria la comunicazione, salvo che non si tratti di una prestazione prettamente intellettuale. Se invece la prestazione di lavoro occasionale è resa in smart working fuori dal territorio italiano, da lavoratori non residenti in Italia, la disciplina applicabile sarà quella del Paese dove viene eseguito il lavoro.

Come effettuare la comunicazione preventiva nel lavoro autonomo occasionale?

Per accedere all’applicazione “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE” è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro al link https://servizi.lavoro.gov.it. La comunicazione di inizio di attività di lavoro autonomo occasionale deve contenere le informazioni seguenti:

  • Dati del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Sintetica descrizione dell’attività;
  • Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. È opportuno precisare che, qualora la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale indicato si rende necessaria una nuova comunicazione;
  • Ammontare del compenso stabilito tra le parti.

Per quanto riguarda la comunicazione preventiva è opportuno indicare che la stessa comunicazione può essere oggetto di annullamento o di modifica dei dati prima che l’attività lavorativa del prestatore abbia inizio. Di seguito puoi trovare la guida alla compilazione.


Consigli pratici e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riassumere tutte le principali informazioni che riguardano la prestazione occasionale (libretto famiglia o contratto di prestazione di lavoro occasionale) per le attività svolte sotto la direzione altrui. L’errore che maggiormente si commette è quello di non riuscire ad inquadrare correttamente l’attività lavorativa che ci si appresta ad effettuare, oppure a confondere le due normative, finendo per commettere errori importanti che, spesso, comportano l’applicazione di sanzioni importanti.

Stai per effettuare un’attività di lavoro occasionale alle dipendenze di un datore di lavoro? Vuoi applicare alla tua situazione questa disciplina?

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Domande frequenti

Chi può svolgere prestazioni occasionali?

Le prestazioni occasionali di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro possono essere svolte dalle persone fisiche. Si tratta di attività lavorative saltuarie e sporadiche dietro compenso, che non può superare determinati limiti.

Che differenza c’è tra prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale?

La prestazione occasionale riguarda attività sporadiche di lavoro svolte sotto la direzione di un datore di lavoro, con determinati limiti economici per prestatore e datore di lavoro. Il lavoro autonomo occasionale è un’attività svolta senza direzione altrui, sporadica e non continuativa e riguarda attività di tipo intellettuale (consulenza, etc).

Cosa succede se il lavoratore supera le soglie economiche della prestazione occasionale?

Può essere sanzionato, come anche il datore di lavoro.

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