La disapplicazione della disciplina sulle imprese estere controllate dipende dalla capacità del socio residente di dimostrare una struttura con consistenza economica reale: ecco quali prove servono e come costruirle prima dell'accertamento.
L'esimente CFC prevista dall'art. 167 co. 5 del TUIR consente la disapplicazione della disciplina sulle controlled foreign companies quando il socio residente dimostra che la controllata estera svolge un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. La prova può essere fornita in via preventiva tramite interpello probatorio oppure in sede di contraddittorio anticipato, entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate.
Cos'è l'esimente CFC e quando si applica L'esimente CFC è la causa di disapplicazione della disciplina sulle controlled foreign companies prevista dall'art. 167 co. 5 del TUIR: il socio residente che controlla un'entità estera soggetta al regime CFC può evitare l'imputazione per trasparenza del reddito dimostrando che la controllata svolge un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. La dimostrazione spetta al soggetto controllante residente in Italia e può avvenire in via preventiva tramite interpello probatorio oppure in sede di contraddittorio anticipato, entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate (art. 167 co. 11 TUIR). È utile ricordare che la disciplina CFC si applica quando la controllata estera soddisfa congiuntamente due condizioni: una tassazione effettiva inferiore al 50% di quella virtuale italiana (ETR test) e la produzione di passive income per oltre un terzo dei proventi complessivi. Per approfondire il funzionamento di questi presupposti si rimanda alla guida sulla normativa CFC e presupposti applicativi e all'analisi del calcolo della tassazione effettiva estera. Dall'esimente doppia all'esimente unica: cosa è cambiato Il D.Lgs. 142/2018, in recepimento della Direttiva ATAD 2016/1164/UE, ha sostituito il previgente sistema delle due esimenti distinte con un'esimente unica. Prima della riforma, il contribuente doveva dimostrare alternativamente che la controllata svolgesse un'effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato di insediamento (c.d. prima esimente) oppure che dalle partecipazioni non derivasse l'effetto di localizzare redditi in regimi fiscali privilegiati (c.d. seconda esimente). L'esimente attuale presenta due differenze sostanziali rispetto alla previgente prima esimente. La portata è più ampia: il riferimento è allo svolgimento di "un'attività economica effettiva" e non più di "un'effettiva attività industriale o commerciale", con conseguente estensione anche alle entità che gestiscono attivi finanziari o immobilizzati senza svolgere attività propriamente commerciale. Viene inoltre eliminato il requisito del radicamento territoriale: non è più necessario che l'attività della controllata si rivolga a...
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