Crediti professionali pendenti dopo il trasferimento all'estero: cosa prevede la prassi dell'Agenzia delle Entrate, come si documenta il pagamento e come evitare la doppia imposizione con il Paese di nuova residenza.
I compensi non incassati con partita IVA chiusa percepiti da un professionista già trasferito all'estero restano imponibili in Italia come reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 23, co. 1, lett. d) del TUIR. La Risposta AdE n. 218/2022 individua due percorsi alternativi: imputazione anticipata all'ultimo anno di attività o riattivazione della partita IVA. La Convenzione contro le doppie imposizioni (art. 14) può incidere sulla ripartizione dell'imposta.
Il problema: crediti maturati in Italia, partita IVA già chiusa e residenza all'estero Incassare compensi da clienti italiani dopo aver chiuso la partita IVA e trasferito la propria residenza all'estero è una situazione che pone problemi fiscali distinti e non sovrapponibili: uno riguarda la corretta documentazione del pagamento, l'altro la tassazione del reddito in uno o più Stati. La complessità nasce dal fatto che il diritto tributario non considera automaticamente esaurita la posizione fiscale del professionista nel momento in cui egli smette di svolgere la propria attività o si trasferisce all'estero. Quando si considera effettivamente cessata l'attività professionale La cessazione dell'attività professionale, ai fini IVA, non coincide con il momento in cui il professionista interrompe le prestazioni verso i propri clienti. Secondo quanto stabilito dall'art. 35, commi 3 e 4, del DPR n. 633/1972, il termine di 30 giorni per comunicare la chiusura della partita IVA decorre dalla data di ultimazione di tutte le operazioni relative alla liquidazione dell'attività, incluse quelle di fatturazione e incasso dei crediti pendenti. La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha precisato questo principio in modo puntuale. Con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 è stato chiarito che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, in particolare di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale. La risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009 ha ulteriormente specificato che la cessazione coincide con il momento in cui il professionista chiude i rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali: fino a quando non realizza la riscossione dei crediti la cui esazione sia ragionevolmente possibile — ad esempio perché non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2, del codice civile — l'attività non può ritenersi cessata. Ne consegue che il professionista con crediti ancora da incassare non avrebbe potuto chiudere validamente la partita IVA: la chiusura effettuata in presenza di rapporti ancora aperti è considerata dall'Agenzia delle Entrate una ...
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