Il regime forfettario rientra nelle convenzioni contro le doppie imposizioni ai sensi dell'Articolo 2 del Modello OCSE, in quanto l'imposta sostitutiva è assimilabile alle ordinarie imposte sul reddito. Tuttavia, l'art. 165 del TUIR vieta l'utilizzo del credito d'imposta per le ritenute subite all'estero, rendendo indispensabile l'invio preventivo del certificato di residenza fiscale al committente estero per evitare la doppia tassazione.
Il regime forfettario rientra nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ai sensi dell'Articolo 2 del Modello OCSE, ma la sua natura di imposta piatta al 15% (o 5%) comporta un grave limite pratico: l'impossibilità di recuperare le imposte pagate all'estero tramite il meccanismo del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del TUIR.
Leggi anche: Regime forfettario per i soggetti non residenti: guida. L'Articolo 2 del Modello OCSE ("Imposte considerate"): il forfettario è coperto dai trattati? Il diritto tributario internazionale si basa su un principio formale molto rigido: le convenzioni bilaterali si applicano esclusivamente alle imposte sul reddito e sul patrimonio espressamente elencate nel trattato stesso (per l'Italia, tipicamente IRPEF, IRES e IRAP). Il regime forfettario, disciplinato dalla Legge n. 190/2014, prevede l'applicazione di un'unica imposta piatta che sostituisce le imposte sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l'IRAP. Essendo un regime introdotto successivamente alla stipula della quasi totalità dei trattati in vigore, l'imposta sostitutiva non compare letteralmente in alcuna convenzione. Per risolvere questo vuoto normativo, si ricorre al paragrafo 4 dell'Articolo 2 del Modello OCSE, il quale stabilisce che la convenzione si applicherà anche alle "imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali". La dottrina maggioritaria concorda sul fatto che l'imposta sostitutiva del forfettario, colpendo un reddito di natura professionale o d'impresa (seppur determinato a forfait), abbia natura reddituale e rientri a pieno titolo nel perimetro di applicazione dei trattati. Il disallineamento tra IRPEF e imposta sostitutiva: il diniego del credito d'imposta Sebbene in linea di principio l'imposta del forfettario rientri tra quelle "convenzionali", la sua natura sostitutiva genera un cortocircuito normativo quando il professionista italiano produce reddito all'estero e subisce una ritenuta alla fonte dal committente straniero. Nel regime ordinario IRPEF, la doppia imposizione viene neutralizzata dal credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (Foreign Tax Credit) disciplinato dall'art. 165 del TUIR. Tuttavia, il comma 10 del medesimo articolo stabilisce che tale credito non spetta se il reddito è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. A confermare l'esclusione categorica per i forfettari è intervenuta l'Agenzia delle En...
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