Dal 1° luglio 2025 l'aliquota IVA ridotta al 5% si applica a tutte le cessioni di opere d'arte, antiquariato e oggetti da collezione, ma con importanti limitazioni per il regime del margine che cambiano le strategie operative di gallerie e mercanti.
Il mercato dell'arte ha finalmente ricevuto l'impulso fiscale tanto atteso. Dal 1° luglio 2025, con l'entrata in vigore del D.L. 30 giugno 2025 n. 95 (decreto Omnibus), l'aliquota IVA sugli oggetti d'arte, antiquariato e da collezione si riduce al 5% per tutte le cessioni, superando il precedente sistema frammentato che penalizzava gallerie e mercanti rispetto agli autori.
La novità normativa, che trova immediata applicazione senza periodo transitorio, rappresenta un'importante opportunità per rilanciare la competitività del settore artistico italiano a livello internazionale. Tuttavia, la riforma introduce una precisa alternativa operativa: si può beneficiare dell'aliquota ridotta al 5% oppure applicare il regime del margine, ma non entrambi contemporaneamente.
Questa scelta strategica avrà impatti significativi sulla pianificazione fiscale di gallerie, antiquari e mercanti d'arte, richiedendo un'attenta valutazione caso per caso.
Il nuovo quadro normativo: dall'aliquota del 10% al 5%
L'articolo 9 del D.L. n. 95/2025 ha completamente riformato il regime IVA delle cessioni artistiche attraverso tre interventi normativi coordinati:
Abrogazione del regime precedente: è stato eliminato il n. 127-septiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72 e l'art. 39 del D.L. n. 41/95, che limitavano l'aliquota del 10% alle sole importazioni o cessioni dirette degli autori, eredi e legatari.
Introduzione dell'aliquota uniforme del 5%: il nuovo n. 1-nonies) della Tabella A, parte II-bis del DPR n. 633/72 estende l'aliquota ridotta a tutte le cessioni di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione, indipendentemente dal soggetto cedente.
Estensione agli acquisti intracomunitari: l'aliquota del 5% si applica anche agli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D.L. n. 331/93.
La riforma recepisce i principi della delega fiscale (L. 111/2023, art. 7 lett. e) e trova fondamento nella Direttiva UE 2022/542, che ha modificato l'Allegato III della Direttiva 2006/112/CE, inserendo al n. 26 la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte alle cessioni artistiche.
Ambito oggettivo: quali beni beneficiano dell'aliquota ridotta
L'ambito oggettivo dell'agevolazione rimane invariato e continua a fare riferimento alla Tabella allegata al D.L. n. 41/95, lettere a), b) e c), che definisce nel dettaglio:
Oggetti d'arte (lett. a): quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie originali, sculture, ceramiche artistiche, arazzi, tappeti fatti a mano;
Oggetti da collezione (lett. b): francobolli, collezioni zoologiche, botaniche, mineralogiche, anatomiche, storiche, archeologiche, paleontologiche;
Oggetti d'antiquariato (lett. c): beni di oltre 100 anni diversi d...
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