L’Unione Europea ha introdotto il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), un sistema che cambia profondamente le dinamiche del commercio internazionale. Questo meccanismo non è solo un obbligo normativo, ma una leva strategica per chi opera con mercati extra-UE. Questa normativa impone agli importatori di rendicontare le emissioni incorporate nei prodotti importati e, dal 2026, di acquistare certificati per compensarle.
Il CBAM è uno strumento di politica climatica dell’UE introdotto nell’ambito del pacchetto “Fit for 55“. Il suo obiettivo principale è quello di garantire che il prezzo delle emissioni di carbonio dei prodotti importati nell’UE sia equivalente a quello pagato dai produttori interni che operano sotto il Sistema di Scambio di Quote di Emissione dell’UE (EU ETS).
Questa misura nasce per garantire che i beni importati rispettino gli stessi standard ambientali di quelli prodotti nell’UE, evitando il cosiddetto carbon leakage, ovvero evitare che le industrie europee ad alta intensità energetica spostino la produzione in paesi con politiche climatiche meno stringenti per eludere i costi legati alle emissioni di CO2, vanificando così gli sforzi climatici dell’UE.
Indice degli Argomenti
Come funziona il CBAM?
Il meccanismo impone agli importatori di determinati beni nell’UE di acquistare dei “certificati CBAM” per coprire le emissioni di gas serra “incorporate” nei prodotti importati. Il prezzo di questi certificati sarà legato al prezzo medio settimanale delle quote di emissione scambiate nell’ambito dell’EU ETS.
In pratica, gli importatori dovranno dichiarare le emissioni contenute nelle merci importate e acquistare un numero corrispondente di certificati. Se l’importatore può dimostrare che un prezzo del carbonio è già stato pagato nel paese di origine per quelle emissioni, l’importo corrispondente potrà essere dedotto.
Le fasi di applicazione
Il CBAM si sviluppa in due fasi principali, che andiamo di seguito a riepilogare:
- Fase transitoria: che andrà tra il 1° ottobre 2023 ed il 31 dicembre 2025 nella quale è previsto:
- Un obbligo di rendicontazione trimestrale sulle emissioni incorporate nei prodotti importati;
- Nessun costo immediato, ma un periodo di monitoraggio per prepararsi alla fase operativa;
- Fase operativa: che prenderà il via a partire dal 1° gennaio 2026:
- Introduzione dell’obbligo di acquisto dei certificati, il cui prezzo sarà allineato a
quello della COâ‚‚ nel sistema ETS europeo; - Dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nei beni importati;
- Creazione di un registro apposito per gli importatori autorizzati e verifica della conformità .
- Introduzione dell’obbligo di acquisto dei certificati, il cui prezzo sarà allineato a
L’obiettivo è creare un sistema più equo per le imprese europee e ridurre le emissioni globali di carbonio attraverso una regolamentazione più rigida e standardizzata.
Quali settori sono coinvolti?
Attualmente, il CBAM si applica alle merci che rientrano in specifici codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell’Allegato I del Regolamento UE n. 2023/956. Le tipologie merceologiche interessate sono le seguenti:
- Cemento;
- Energia elettrica;
- Fertilizzanti;
- Ghisa;
- Ferro;
- Acciaio;
- Alluminio;
- Idrogeno.
Il meccanismo si applica a tali merci originarie di Paesi terzi, quando vengono importate nel
territorio doganale dell’Unione, direttamente o come prodotti trasformati che derivano da esse.
È importante sottolineare che non è ancora previsto un ampliamento del CBAM ad altre
categorie merceologiche. Tuttavia, la Commissione Europea ha già annunciato l’intenzione di
estendere il perimetro dei codici NC inclusi nel regolamento, sempre in relazione alle stesse
tipologie di merci sopra elencate.
Cos’è lo status di “Dichiarante CBAM Autorizzato“?
Lo status di “Dichiarante CBAM Autorizzato” è un’autorizzazione formale rilasciata dall’autorità nazionale competente di uno Stato membro dell’UE. Questa autorizzazione è necessaria per poter importare le merci soggette a normativa (cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità , idrogeno) nell’Unione Europea durante la fase definitiva del meccanismo, ovvero a partire dal 1° gennaio 2026.
Ottenere questo status significa essere riconosciuti come l’entità responsabile per:
- Calcolare e dichiarare annualmente le emissioni incorporate nelle merci importate nell’anno precedente;
- Acquistare e restituire il numero corrispondente di certificati per coprire tali emissioni.
Soggetti interessati
La domanda per ottenere questo status deve essere presentata da:
- L’importatore stabilito in uno Stato membro dell’UE: Se un’azienda o una persona fisica stabilita nell’UE importa merci soggette a CBAM per proprio conto, deve richiedere e ottenere lo status di dichiarante autorizzato prima di poter importare tali merci a partire dal 1° gennaio 2026;
- Il rappresentante doganale indiretto (stabilito nell’UE): Se l’importatore non è stabilito in uno Stato membro dell’UE, di norma deve nominare un rappresentante doganale indiretto che sia stabilito nell’UE. In questo caso, sarà il rappresentante doganale indiretto a dover presentare la domanda per diventare dichiarante autorizzato e ad assumersi gli obblighi per conto dell’importatore non UE. L’importatore non UE e il rappresentante sono solidalmente responsabili.
Regime sanzionatorio
Durante la fase transitoria sono previste sanzioni pecuniarie per la mancata presentazione della relazione CBAM, per la presentazione di relazioni incomplete o errate, o per la mancata correzione di tali relazioni dopo la richiesta dell’autorità competente. L’importo delle sanzioni durante questa fase è stabilito dal regolamento di esecuzione (Regolamento UE 2023/1773) e può variare da 10 a 50 euro per tonnellata di emissioni non dichiarate.
Nella fase operativa, le aziende che non rispettano gli obblighi della normativa rischiano sanzioni economiche significative. L’importazione di merci senza la corretta rendicontazione sulle emissioni può portare a multe di 100 euro per ogni tonnellata di CO₂ incorporata nei prodotti.
Le sanzioni saranno applicate dalle autorità nazionali competenti designate da ciascuno Stato membro dell’UE. Queste autorità avranno il compito di monitorare la conformità e imporre le sanzioni previste dal regolamento.
D’altro canto, le imprese che integrano queste disposizioni nella propria strategia possono ottimizzare i costi, evitare rischi e rafforzare la propria competitività sui mercati europei.
CBAM e strategia aziendale: un nuovo paradigma
Il CBAM non è solo una tassa sul carbonio, ma un elemento che ridefinisce la gestione della
supply chain e l’accesso al mercato europeo. Per affrontare questa sfida e trasformarla in
un’opportunità , le imprese devono adottare strategie mirate:
- Mappatura della supply chain: Analizzare le emissioni incorporate nei prodotti e selezionare fornitori in grado di garantire standard ambientali elevati;
- Digitalizzazione e automazione: Investire in tecnologie avanzate per monitorare le emissioni e semplificare la gestione della compliance;
- Integrazione ESG e posizionamento competitivo: Integrare la sostenibilità nel modello di business per attrarre investitori e clienti sempre più attenti ai criteri ambientali.
La gestione del CBAM diventa così un elemento chiave non solo per la mitigazione dei rischi (finanziari e operativi), ma anche come potenziale leva per l’innovazione, spingendo verso la ricerca di materiali e processi a minor impatto carbonico e offrendo opportunità di vantaggio competitivo per le aziende che sapranno adattarsi più rapidamente ed efficacemente a questa nuova realtà orientata alla decarbonizzazione globale.
Un partner strategico per affrontare il CBAM
Navigare tra le complessità normative del CBAM richiede un approccio strutturato e competenze specifiche. In un contesto in cui la fiscalità ambientale incide direttamente sulla competitività , è fondamentale dotarsi di strumenti operativi e conoscenze specialistiche.
Tecno VAT supporta le imprese nell’analisi dell’impatto del CBAM, nella definizione delle strategie
di mitigazione dei costi e nella gestione degli adempimenti. Con una presenza consolidata a
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Dalla raccolta dei dati alla rendicontazione, dalla verifica delle emissioni alla pianificazione fiscale, il supporto di un partner esperto può fare la differenza tra una semplice conformità formale e una reale valorizzazione strategica.
L’integrazione della sostenibilità e del costo del carbonio nel cuore della strategia non è più un’opzione, ma una necessità per la resilienza e il successo a lungo termine.
Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023