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Cessione di studio professionale: trattamento fiscale del corrispettivo

Fisco NazionaleProfessioniCessione di studio professionale: trattamento fiscale del corrispettivo

Diversamente dalla cessione d’azienda o ramo di azienda la "cessione di studio professionale" è considerato reddito professionale, quindi soggetto a tassazione ai sensi dell'articolo 54 del DPR n. 917/86. Se il corrispettivo per la cessione di studio professionale viene percepito in un unica annualità (anche a rate) è soggetto a tassazione separata, con opzione per la tassazione ordinaria.

La cessione dello studio professionale può essere un evento importante per il professionista che lo possiede, sia per ragioni personali che per ragioni economiche. In questo senso, è importante considerare anche gli aspetti fiscali legati alla cessione dello studio, in modo da poter valutare il più correttamente possibile il valore dello studio stesso e pianificare le tasse da pagare in seguito alla sua cessione.

La tassazione dei proventi derivanti dalla cessione di uno studio professionale dipende dalle circostanze specifiche del caso e dalle normative fiscali vigenti. Ad esempio, la tassazione può variare in base al regime contabile seguito dallo studio, alla natura giuridica dello studio stesso (ad esempio, se è un'impresa individuale o una società di capitali). Inoltre, è possibile che siano previsti benefici fiscali per la cessione di uno studio professionale in determinate circostanze.

In ogni caso, è importante considerare che la tassazione dei proventi da cessione di uno studio professionale può comportare oneri fiscali significativi e pertanto è consigliabile consultare un commercialista esperto in materia fiscale per avere una consulenza adeguata alle proprie esigenze.

Cosa distingue la cessione di studio professionale da quella di una azienda?

La risposta può essere tratta dalla Risoluzione n. 108/E/2002. Infatti, prima di addentrarsi nel trattamento fiscale della somma percepita (dal professionista cedente) ovvero pagata (per quello acquirente), l'Agenzia ha effettuato alcune considerazioni di ordine generale, tratteggiando proprio i profili principali della distinzione in esame. Secondo le Entrate:

Risoluzione n. 108/E/2002"tramite la «cessione» da parte del professionista della parte meramente operativa della sua attività e della relativa clientela viene, infatti, posta in essere una fattispecie contrattuale atipica che, a parere della scrivente, non può essere assimilata ad una cessione di un bene immateriale di natura patrimoniale, alla stessa stregua di quanto avviene per l'«avviamento commerciale» nell'ipotesi di cessione d'azienda.Si osserva, infatti, che, a differenza di quanto accade nel mondo imprenditoriale, dove l'avviamento commerciale si distacca dalla figura del titolare per inerire all'organizzazione economica dell'impresa, e diviene pertanto suscettibile di autonoma rilevanza e trasferibilità, nell'esercizio dell'attività professionale i vantaggi economici connessi alla clientela sono direttamente ed esclusivamente riconducibili alla figura del professionista.In tal senso si sono anche espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 1889 del 21 luglio 1967, hanno statuito che non è titolare di azienda l'esercente di uno studio professionale; conseguentemente, nel trasferimento o nella cessione di studio professionale, non può sussistere un valore di avviamento. Il cosiddetto intuitu personae che connota il rapporto tra professionista e cliente esclude infatti...

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