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Contributi pensione versati all’estero: riscatto o totalizzazione

Fisco InternazionaleTassazione di redditi esteriContributi pensione versati all'estero: riscatto o totalizzazione

Le pensioni in regime internazionale: la tutela previdenziale del lavoratore che ha versato contributi pensione all'estero. Riscatto o totalizzazione dei contributi esteri versati per consentire la pensione al lavoratore che ha versato contributi anche in altri Paesi. Normativa internazionale in tema di sicurezza sociale e previdenziale del lavoratore.

La mobilità lavorativa è ormai un elemento che contraddistingue la nostra epoca, per tutti i settori lavorativi. Attraverso il processo di globalizzazione dei mercati e la delocalizzazione delle imprese, sempre più lavoratori si trovano ad effettuare periodi più o meno lunghi di lavoro all’estero. In questo contesto, un aspetto che solitamente influisce sulla scelta di una migrazione lavorativa all’estero è legato all’ambito previdenziale.

Che cosa fare con i contributi esteri? mi saranno riconosciuti in Italia?

Mi riferisco, in particolare, alla possibilità per il lavoratore che migra all’estero di poter ricongiungere i contributi pensione versati in altri Paesi. Sono sicuro che anche tu stai riflettendo su questo aspetto, soprattutto se ti hanno appena recapitato un’offerta lavorativa dall’estero (da parte di azienda non residente, senza stabile organizzazione in Italia).

Ho deciso di dedicare questo articolo ad approfondire la possibilità di ricongiungere o totalizzare i contributi esteri. Tuttavia, considerata la delicatezza e la soggettività della situazione previdenziale personale, il consiglio deve essere sempre quello di approfondire la propria posizione previdenziale con gli uffici dell’INPS.

Contributi pensione esteri e principio di territorialità

Effettuare un’attività di lavoro dipendente all’estero porta con se dei risvolti sia fiscali che previdenziali. Per quanto riguarda l’ambito fiscale della disciplina ho dedicato uno specifico articolo di approfondimento a cui eventualmente ti rimando: “Lavoro dipendente all’estero: la tassazione in Italia“. In questo articolo, invece, proviamo ad analizzare i risvolti previdenziali in caso di lavoro estero.

Sotto il profilo previdenziale il principio fondamentale su cui si basa la normativa da applicare è quello della territorialità. In particolare, secondo tale principio, la legge deve applicarsi nel luogo ove avviene la prestazione lavorativa. Sostanzialmente, la disciplina previdenziale è collegata al contratto di lavoro ed in particolare al luogo ove avviene la prestazione lavorativa, indipendentemente dalla provenienza del lavoratore dipendente.

Contratto di lavoro e versamento dei contributi

Seguendo il principio di territorialità in modo apodittico, il lavoratore residente in Italia, non avrebbe stimoli a trasferirsi all’estero per lavoro. Questo in quanto si verrebbe a trovare privo della tutela previdenziale italiana, alla quale ha contributo fino a quel momento. Tuttavia, lo sviluppo del mercato del lavoro, sia in ambito europeo che globale ha permesso il superamento, in alcuni casi, del principio di territorialità. Infatti, la stipulazione di trattati o accordi internazionali in materia di sicurezza sociale e previdenziale hanno determinato il superamento del principio di territorialità. Questo si è reso possibile con i Paesi CEE e con altri Paesi legati all’Italia da interessi economici di reciprocità.

Secondo tale premessa, si rende evidente che, qualora non ci fossero deroghe al principio generale, il lavoratore residente in Italia, non avrebbe particolari stimoli a varcare il confine nazionale per motivi di lavoro. In quanto si verrebbe a trovare privo della tutela, a lui data in loco, dalla Legislazione sociale italiana. Quindi, i lavoratori italiani che, durante la loro vita lavorativa, hanno maturato posizioni assicurative presso Enti pubblici gestori dell’assicurazione previdenziale in Paesi stranieri possono essere agevolati. In pratica vi è la possibilità, a determinate condizioni, di conseguire il diritto ad una pensione unica utilizzando i contributi versati nei diversi Stati.

Vediamo come è possibile ottenere questo obiettivo sicuramente importante per una giusta tutela previdenziale.

Contributi pensione versati all’estero: gli accordi internazionali

La possibilità di derogare al principio di territorialità è garantita dai:

  • Regolamenti Comunitari, per quanto riguarda l’ambito degli Stati europei contraenti;
  • Convenzioni bilaterali, per quanto riguarda i Paesi extracomunitari.

Questi accordi internazionali mirano, infatti, a garantire ai lavoratori migranti la stessa tutela previdenziale e pensionistica prevista dalle singole legislazioni nazionali, ovvero, la tutela riconosciuta per i soggetti che hanno sempre lavorato nello stesso Stato.

Tale risultato si realizza, soprattutto, mediante l’applicazione la cosiddetta “totalizzazione dei periodi assicurativi”, legata ai contributi pensione versati all’estero. Di norma, infatti, in ambito internazionale non esiste la possibilità del trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro. E nemmeno la ricongiunzione delle varie posizioni assicurative (salvo pochi accordi particolari).

Quali sono gli accordi bilaterali stipulati dall’Italia per la sicurezza sociale?

Soprattutto negli ultimi anni moltissimi Stati si sono resi disponibili a disciplinare ed armonizzare sul piano giuridico e previdenziale accordi vincolanti sul piano sociale e previdenziale. Indubbiamente, l’obiettivo dichiarato di questi accordi è di venire incontro ai fenomeni migratori in ambito lavorativo.

Da un punto di vista pratico, lo strumento giuridico utilizzato dai vari Stati è quello degli accordi bilaterali (o trattati) in materia di sicurezza sociale. La Commissione Europea, incoraggia una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per il coordinamento con gli Stati terzi in materia di sicurezza sociale, attraverso la ratifica di questo tipo di accordi.

Per questo motivo la Commissione ha pubblicato un documento sulla dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell’Unione europea: “COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. La dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell’Unione europea, doc. COM(2012) 153 final, Bruxelles, 30 marzo 2012“.

L’Italia, a partire dagli anni Settanta, ha stipulato una serie di accordi bilaterali con i Paesi di emigrazione a tutela della circolazione dei lavoratori suoi cittadini. Questi accordi sono fondati sul rispetto della non discriminazione e sulla garanzia di parità di trattamento di lavoratori e pensionati. In modo tale da coordinare le legislazioni degli Stati contraenti e di equiparare i territori nazionali perché la migrazione non comporti la perdita di diritti in materia previdenziale.

Attualmente sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale tra l’Italia e i seguenti Paesi:

*I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: 

  • Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
  • Repubblica del Kosovo
  • Repubblica di Macedonia
  • Repubblica di Montenegro
  • Repubblica di Serbia e Vojvodina (regione autonoma)

Applicazione degli accordi bilaterali sulla sicurezza sociale

In generale questi accordi bilaterali sulla sicurezza sociale sono applicabili ai cittadini degli Stati contraenti. Tuttavia, nel caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela gli accordi stabiliscono che non è necessario essere cittadini di uno dei due Stati contraenti. Nel caso, infatti, è sufficiente essere assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi.

Le prestazioni erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:

  • Vecchiaia, superstiti e invalidità;
  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • Assegni familiari;
  • Malattia e maternità;
  • Disoccupazione.

L’importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa interna.

In generale, questi accordi disciplinano la sicurezza sociale secondo i seguenti principi:

  • Possibilità per il cittadino straniero di lavorare in Italia, pur rimanendo sotto la competenza normativa in materia di sicurezza sociale del proprio Paese di origine. Questo in deroga al principio della territorialità dell’obbligo contributivo.
  • Garanzia di trattamento equo all’interno del sistema dello Stato ospitante in riferimento a particolari prestazioni. Ovvero l’uguaglianza di trattamento è valida per i contributi pensionistici di ambito di applicazione dell’accordo. Restando ferme le restrizioni sulle prestazioni di natura assistenziale (cioè non basate sui contributi versati).
  • Esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale, per evitare la doppia imposizione fiscale. Norma che prevede la tassabilità della pensione nel solo Paese di residenza.
  • Ulteriori previsioni per un migliore coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ispirate ai principi enunciati dalla Commissione europea.

Contributi pensione versati all’estero: la totalizzazione contributiva

La totalizzazione contributiva internazionale è un accordo tra due o più paesi che permette di cumulare i periodi di contribuzione effettuati in ciascun paese per il riconoscimento di un’unica prestazione pensionistica. In altre parole, la totalizzazione contributiva consente di evitare la doppia tassazione delle prestazioni previdenziali e di garantire un trattamento più equo ai lavoratori che hanno lavorato in più paesi.

Per poter beneficiare della totalizzazione contributiva, è necessario che il lavoratore abbia maturato almeno un periodo di contribuzione minimo richiesto dal paese in cui intende ottenere la prestazione pensionistica. Inoltre, è necessario che esista un accordo di totalizzazione contributiva tra il paese in cui il lavoratore ha maturato i periodi di contribuzione e il paese in cui intende ottenere la prestazione pensionistica.

La totalizzazione contributiva è un’opzione molto vantaggiosa per i lavoratori che hanno lavorato in più paesi, poiché permette loro di ottenere una prestazione pensionistica più elevata rispetto a quella che potrebbero ottenere dal singolo paese in cui hanno lavorato. Tuttavia, è importante notare che i requisiti per beneficiare della totalizzazione contributiva possono variare da paese a paese e che è sempre consigliabile verificare le condizioni specifiche con le autorità competenti di ciascun paese.

Totalizzazione semplice o multipla

Attraverso la totalizzazione dei periodi assicurativi è possibile, per il lavoratore, perfezionare il diritto alle varie prestazioni previdenziali previste nei vari Stati oggetto dell’accordo. Questa procedura consente di utilizzare periodi contributivi compiuti in un altro Stato estero (in caso di totalizzazione semplice), oppure degli altri Stati contraenti (in caso di totalizzazione multipla), per ottenere una valorizzazione complessiva.

I periodi di assicurazione, di attività subordinata, autonoma o di residenza maturati in uno Stato contraente l’accordo possono essere sommati a quelli perfezionati in un altro Stato membro. Questa sommatoria di contributi avviene nella misura necessaria per conseguire la pensione. Tuttavia, a condizione che questi periodi non siano sovrapposti e che, nell’ambito dello Stato che concede la pensione, i contributi accreditati siano superiori ad un anno.

La totalizzazione dei periodi assicurativi ad oggi è può essere utilizzata da tutti i lavoratori che operano nei Paesi della Comunità Europea, oltre alla Svizzera e alla Croazia.

Esempio di posizione contributiva

Per capire meglio pensa al caso di un lavoratore che ha lavorato in Italia solo per un periodo della sua vita e poi si è trasferito in uno Stato dell’Unione Europea per un altro periodo. Ad esempio mettiamo caso che un lavoratore abbia versato in Italia 15 anni di contributi e in Francia altri 20 e al compimento dell’età richiesta voglia accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Se non esistesse la totalizzazione contributiva il lavoratore non avrebbe la possibilità di accedere alla pensione. Questo perché non avrebbe raggiunto il requisito contributivo minimo di 20 anni di lavoro nella gestione previdenziale italiana. Tuttavia, attraverso la richiesta nello Stato ove attraverso la sommatoria delle annualità è possibile ottenere il trattamento pensionistico, il lavoratore può vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico.

Principio di territorialità contributiva

Il principio di territorialità prevede che il lavoratore trasferito all’estero debba essere iscritto presso gli Istituti e gli Enti di previdenza e assistenza del Paese estero, presso il quale svolge la propria attività lavorativa. Questo comporta che il lavoratore, in alcuni casi, specialmente se è un lavoratore itinerante, potrebbe anche non raggiungere mai in nessuno Stato, il requisito minimo per ottenere il trattamento pensionistico. Questo perché i contributi pensione versati sono insufficienti.

Al fine di agevolare il lavoratore itinerante gli accordi internazionali prevedono alcune deroghe al principio di territorialità. Deroghe, come ad esempio il distacco del lavoratore o la proroga del riscatto, periodi nei quali il lavoratore rimane iscritto presso gli Istituti originari. Oppure il criterio della totalizzazione dei periodi assicurativi. Criterio che consiste nel considerare in modo fittizio i periodi di lavoro prestati in altri Stati che da soli non darebbero luogo ad alcuna prestazione. Attraverso questa operazione si effettua una somma dei periodi assicurativi in modo fittizio. In questo modo a differenza degli istituti del trasferimento e della ricongiunzione, i contributi pensione rimangono acquisiti negli Istituti ed Enti esteri, dove a suo tempo erano stati versati.

Totalizzazione dei contributi pensione minimi

Al fine di procedere alla totalizzazione contributiva è indispensabile che il lavoratore abbia maturato dei periodi di assicurazione presso gli Stati contraenti l’accordo. Attraverso la sommatoria contributiva il lavoratore ha la facoltà di sommare i contributi maturati dalla gestione previdenziale estera con quelli presenti nella gestione previdenziale dell’altro stato contraente. Ogni singolo trattato o accordo disciplina la diversa durata dei periodi per i quali è possibile procedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi.

Più precisamente, è previsto:

  • Un periodo minimo di 52 settimane per gli Stati nei cui confronti si applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE e Svizzera). Lo stesso periodo minimo è previsto anche con: Argentina, Australia, Repubblica di Capo Verde, Croazia, Repubblica di San Marino, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Vaticano, Venezuela;
  • Un periodo minimo di 1 settimana per il Brasile, Jersey e Isole del Canale, Uruguay, Bosnia Erzegovina, Serbia-Montenegro e Macedonia;
  • Infine, un periodo minimo di 53 settimane per Canada – Quebec e Principato di Monaco.

Quali sono i contributi previdenziali utili alla totalizzazione contributiva?

Deve essere evidenziato che i contributi previdenziali utili utili sono:

  • I contributi previdenziali obbligatori (es. quelli per lavoro dipendente o autonomo);
  • I contributi previdenziali volontari;
  • Il contributo figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità, ecc.);
  • I contributi da riscatto (corso legale di laurea, attività svolta in Paesi non convenzionati con l’Italia, etc.).

Per la liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali italiane valgono le medesime regole previste per la generalità degli assicurati. È necessario raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata stabiliti dalla Legge. Questo oltre che gli eventuali altri requisiti per la maturazione del diritto a pensione.

La totalizzazione contributiva dei contributi pensione non opera quando il lavoratore ha maturato nello Stato estero i requisiti previsti per la pensione.

Quali sono gli accordi di totalizzazione contributiva in essere con l’Italia?

L’Italia ha stipulato Convenzioni internazionali, che permettono la totalizzazione dei periodi assicurativi con i Paesi indicati precedentemente.

Esiste anche la possibilità di totalizzare i contributi previdenziali anche con tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, gli Stati parte dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e la Svizzera.

La totalizzazione contributiva multipla

E’ possibile effettuare la totalizzazione contributiva, valida ai soli fini pensionistici, anche con periodi di lavoro effettuati in vari Stati, che abbiano firmato tra loro accordi in ambito previdenziale. Infatti, in questi casi, attraverso l’applicazione della totalizzazione contributiva multipla è possibile conseguire un diritto alla pensione per periodi contributivi prestati in Stati esteri. Si tratta di Paesi non legati tra loro da un acconto previdenziale multilaterale.

Caratteristica della totalizzazione sta nel fatto che non vi è un trasferimento dei contributi da un Paese all’altro, dato che questi restano accreditati nei rispettivi regimi previdenziali. I singoli Stati saranno quindi debitori solo della prestazione relativa ai contributi versati nei propri sistemi previdenziali.

Calcolo della pensione

A questo punto è fondamentale capire come si determina la pensione del lavoratore nel caso in cui ci si avvalga della totalizzazione dei periodi contributivi. Il calcolo della pensione, in questi casi, avviene attraverso il meccanismo del pro-rata temporis. In pratica, è necessario procedere preliminarmente alla totalizzazione di tutti i periodi contributivi risultanti in favore del richiedente accreditati presso tutte le istituzioni degli Stati interessati. Successivamente è necessario andare a ridurre proporzionalmente l’importo della prestazione previdenziale virtuale sulla base del rapporto tra:

  • La durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in Italia, ed
  • Il totale dei periodi di assicurazione compiuti all’estero.

In pratica, ogni Stato contraente si accolla, sotto un punto di vista finanziario, solo quella parte di prestazioni previdenziali che corrispondono alle contribuzioni versate in detto Stato. Nel caso in cui, tuttavia, la prestazione calcolata con il metodo nazionale risultasse più favorevole rispetto a quella maturata con il pro-rata temporis verrà accordata al contribuente la prestazione a lui più favorevole. Gli accordi internazionali in ambito comunitario stabiliscono, infatti, che l’interessato ha diritto a percepire, dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro, l’importo più elevato tra:

  • Quello derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola legislazione nazionale (pensione autonoma) e
  • Quello risultante  dal calcolo effettuato secondo le regole del pro-rata.  

La domanda di pensione

La domanda di pensione deve presentata all’Istituzione competente (per l’Italia, l’INPS) dello Stato in cui il richiedente risiede. Questa è valida, a tutti gli effetti, anche per gli altri Stati in cui l’interessato ha lavorato. È compito dell’Ente del Paese di residenza segnalare agli Enti previdenziali competenti degli altri Paesi membri, in cui l’interessato ha lavorato, la richiesta presentata dal lavoratore. Inoltre, la domanda di pensione è comunque valida anche se il lavoratore non la presenta nello Stato di residenza; ciò può causare, peraltro, un allungamento dei tempi nella trattazione della pratica.

Sui moduli di domanda, da ritirare presso l’INPS se si tratta di residenti in Italia o presso l’Istituzione competente del Paese estero di residenza, occorre indicare le informazioni anagrafiche. Ma quelle relative all’attività lavorativa svolta nei diversi Stati e tutti gli altri dati necessari al calcolo della pensione.

Il riscatto dei contributi pensione versati all’estero

Come abbiamo visto sinora, se esiste una convenzione sulla sicurezza sociale e previdenziale in generale il lavoratore potrà totalizzare i contributi accreditati nella gestione estera secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa. In caso contrario il lavoratore potrà maturare la pensione in base alle regole vigenti nello Stato convenzionato e chiedere il riscatto oneroso per far valere quei periodi ai fini del diritto alla pensione in Italia.

lavoratori dipendenti pertanto possono presentare la domanda di riscatto del lavoro prestato all’estero senza alcune limite temporale. Essi possono farlo anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico da parte dell’INPS. La richiesta di versamento per l’accredito di contributi da riscatto può essere effettuata anche per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva. Quindi solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei propri requisiti per l’accesso alla pensione, in Italia ovviamente. I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.

La domanda di riscatto

Il riscatto dei contributi esteri può essere richiesto dal lavoratore che al momento della domanda sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all’estero aveva la cittadinanza straniera. Inoltre, la richiesta può essere effettuata anche se il richiedente non risulta assicurato presso lINPS. Oltre ai lavoratori, può essere chiesto il riscatto dei contributi anche dai superstiti.

La domanda deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, compilando il mod. RE1 appositamente predisposto. Per quanto riguarda la documentazione, la prima cosa da presentare è il certificato di cittadinanza italiana. Successivamente la documentazione utile a provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro svolto all’estero.

Il problema più importante è quello della data certa. La documentazione deve essere redatta con data relativa allo svolgimento del rapporto di lavoro. Si può presentare anche in epoca successiva alla ma non alla domanda di costituzione del riscatto. La condizione per la validità è che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto.

La valutazione del costo del riscatto

La valutazione più importante per il lavoratore è la stima del costo del riscatto. Nel caso del riscatto dei periodi di lavoro all’esterno, l’ammontare dell’onere di riscatto è determinato sulla differenza tra:

  • L’importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto,
  • L’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto.

Il valore dell’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto. Questo nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto. Inoltre, varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente. Varia altresì se il richiedente è già titolare di pensione.

Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riepilogare le principali disposizioni che riguardano gli accordi stipulati dall’Italia in materia di sicurezza sociale. Tali accordi risultano essere particolarmente importanti per la mobilità transnazionale dei lavoratori. Tuttavia, considerata la delicatezza della materia e l’eterogeneità delle situazioni dei singoli lavoratori, riuscire ad andare in dettaglio è sicuramente molto complesso.

Per questo motivo il consiglio che possiamo darti se ti stai approcciando a questa materia è sicuramente quello di interfacciarti con gli uffici dell’INPS. Solo in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di ricevere risposte certe legate alla tua situazione personale.

Se desideri approfondire questi aspetti e gli aspetti fiscali del lavoro all’estero contattami per una consulenza personalizzata in grado di rispondere ai tuoi dubbi e risolvere la tua situazione.

Domande frequenti

Che cos’è la totalizzazione contributiva internazionale?

Si tratta di un accordo tra due o più paesi che permette ai lavoratori di sommare i periodi di assicurazione sociale maturati in diversi paesi. Ciò aiuta a soddisfare i requisiti minimi per ottenere prestazioni pensionistiche.

Quando è necessaria la totalizzazione contributiva?

È necessaria quando un lavoratore ha trascorso periodi lavorativi in più di un paese e non ha maturato abbastanza contributi in ciascuno di questi paesi per ottenere una pensione.

Cosa succede ai miei contributi pensionistici se lavoro in un paese che non ha un accordo di totalizzazione con l’Italia?

In questo caso non è possibile combinare i tuoi contributi con quelli versati in Italia. In tal caso, potrebbe essere necessario soddisfare separatamente i requisiti pensionistici di ciascun paese.

La totalizzazione contributiva influisce sull’importo della pensione?

L’importo della pensione viene calcolato proporzionalmente in base ai periodi di contribuzione in ciascun paese. Questo significa che ogni paese pagherà una parte della pensione in base ai contributi maturati nel suo sistema.

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