Assegno scoperto: cosa si rischia?

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L'assegno scoperto è un assegno emesso quando sul conto corrente di chi emette l'assegno non ci sono fondi sufficienti a coprire l'importo indicato sull'assegno stesso. Pertanto, significa che è stato rilasciato un assegno per importi maggiori rispetto a quelli presenti sul conto corrente di chi lo ha emesso con la conseguenza che, al momento dell'incasso, non sarà possibile ritirare il danaro necessario al pagamento.

A meno che non si tratti di assegno circolare, non è possibile conoscere in anticipo se l’assegno risulta coperto o meno. Soltanto l’assegno circolare, essendo emesso direttamente presso la sede fisica della banca, è garantito dall’Istituto di credito che certifica l’esistenza delle somme sul conto corrente. In caso di assegno bancario, la banca non è tenuta al pagamento nel caso in cui sul conto corrente del debitore non ci siano fondi a sufficienza.

Quando viene emesso un assegno, il creditore che lo riceve è libero di presentarlo alla propria banca entro 8 giorni se la sua banca si trova nello stesso Comune (assegno “su piazza“); entro 15 giorni invece se si trova in un’altra città (assegno “fuori piazza“). Oltre detto periodo l’assegno scade. Pertanto, il soggetto che ha emesso l’assegno può ordinare alla propria banca di non effettuare il pagamento, senza conseguenze (vedi il protesto).

Cosa significa emettere un assegno scoperto

Emettere un “assegno scoperto” significa rilasciare un assegno bancario senza disporre sul proprio conto corrente dei fondi sufficienti per coprirne l’intero importo al momento della sua presentazione all’incasso.

Quando il beneficiario tenta di incassare il titolo, la banca dell’emittente verifica la disponibilità economica. Se questa manca (il conto è “scoperto“), l’istituto di credito rifiuta il pagamento. Prima di procedere con le conseguenze più gravi, la banca invia all’emittente un “preavviso di revoca“. Questa comunicazione formale concede un termine preciso, solitamente 60 giorni dalla scadenza utile per la presentazione del titolo, per sanare la situazione. Per farlo, l’emittente deve versare l’importo facciale dell’assegno, una penale stabilita per legge, gli interessi maturati e le spese sostenute dalla banca.

Se l’emittente non regolarizza il pagamento entro i termini indicati nel preavviso, le ripercussioni diventano serie. La banca è obbligata per legge a segnalare il nominativo alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). L’iscrizione in questo archivio comporta automaticamente la “revoca di sistema“: per sei mesi, la persona non potrà emettere assegni su nessun conto corrente, anche presso altre banche, e dovrà restituire tutti i libretti di assegni in suo possesso.

Oltre a ciò, l’emissione di assegni senza provvista è considerata un illecito amministrativo. La Prefettura territorialmente competente può quindi comminare sanzioni pecuniarie a carico del trasgressore.

Naturalmente, il beneficiario dell’assegno insoluto conserva il diritto di agire per ottenere la somma che gli spetta. A tal fine, può anche richiedere il “protesto” del titolo, un atto formale redatto da un pubblico ufficiale che attesta il mancato pagamento e rafforza la posizione creditoria in eventuali azioni legali.

Conseguenze

Come abbiamo visto, si può scoprire che l’assegno non è coperto soltanto nel momento in cui ci si reca in banca per incassarlo. Nel caso l’istituto di credito è tenuto ad inviare una comunicazione per invocare il trasferimento sul conto delle provviste necessarie alla copertura dell’assegno. Nel caso, l’importo è soggetto ad una doppia maggiorazione: sarà infatti applicata una penale, e i relativi interessi. Qualora, alla scadenza del termine, l’emittente dovesse essere ancora inadempiente, la banca farà un secondo tentativo. Se anche il secondo tentativo dovesse risultare fallimentare, il creditore ha la possibilità di richiedere il soddisfacimento del suo credito attraverso il cosiddetto protesto. Il notaio, o l’ufficiale giudiziario, dichiarerà il mancato pagamento o la mancata accettazione dell’assegno

In questa situazione, sicuramente spiacevole, l’emittente dell’assegno (debitore) si trova di fronte a conseguenze rilevanti, ovvero:

  • Iscrizione al CAI (Centrale di allarme interbancaria della Banca d’Italia): l’istituto di credito è tenuto ad informare questo ente dell’assegno andato a vuoto. L’obiettivo della comunicazione è quello di procedere alla c.d. “revoca di sistema” attraverso la quale il debitore viene invitato a restituire il libretto di assegni e, per sei mesi (il tempo di iscrizione al CAI) nessuna banca gliene concederà uno;
  • Atto di protesto: L’assegno bancario è a tutti gli effetti un titolo esecutivo. Questo significa che il soggetto che lo ricevere (creditore) ha la possibilità di applicare la procedura di recupero del credito e ottenere pignoramento e vendita all’asta dei beni del debitore. Il traente del documento viene iscritto nel registro dei protesti. Questa iscrizione può avere ripercussioni negative sulla reputazione creditizia del traente, rendendo difficile per lui ottenere prestiti o altre forme di credito in futuro.
SituazioneConseguenza per il traente
Conseguenza immediataRifiuto di accredito dalla banca
Conseguenze legaliProtesto dell’assegno, iscrizione nel registro dei protesti
Penalità finanziarieSanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro
Reputazione creditiziaDanno alla reputazione creditizia, difficoltà nell’ottenere prestiti
Altre conseguenzeIscrizione al CAI (Centrale di Allarme Interbancaria)
Azioni di recuperoRecupero dei fondi tramite procedure giudiziarie (atto di precetto)

Pagamento tardivo dell’assegno

Esiste la possibilità di regolarizzare (pagamento tardivo), pagando entro 60 giorni l’importo indicato sull’assegno più una penale fissa del 10% oltre gli interessi e le spese di eventuale protesto. I 60 giorni decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno. Quindi, i termini sono di 68 giorni (60 + 8) nel caso in cui l’assegno sia stato emesso su piazza (stesso Comune della Banca) e di 75 giorni (60 + 15) ove sia stato emesso fuori piazza (Comune diverso) partendo dalla data di emissione che è riportata sull’assegno.

Il pagamento tardivo può essere effettuato versando la somma sul proprio conto corrente oppure pagando direttamente il beneficiario dell’assegno con un diverso strumento con la redazione di un’apposita scrittura liberatoria per il debitore.

Al termine della procedura il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento, maggiorato della penale e degli interessi deve rilasciare quietanza. Si tratta di un documento ufficiale che dimostra il pagamento e libera il debitore. Tale quietanza deve essere presentata all’istituto bancario del debitore. La presentazione deve avvenire assieme all’assegno pagato tardivo, come prova dell’avvenuto pagamento. 

La procedura di protesto di un assegno

Il protesto di un assegno è un atto formale che viene effettuato quando un assegno non viene pagato dalla banca su cui è tratto, solitamente a causa della mancanza di fondi sufficienti sul conto del traente (colui che ha emesso l’assegno) o per altri motivi che ne impediscono l’incasso.

Il protesto di un assegno viene effettuato da un pubblico ufficiale, generalmente un notaio o un ufficiale giudiziario. Questa procedura serve a formalizzare l’evento del mancato pagamento e ha importanti conseguenze legali e finanziarie per il traente dell’assegno.

Il processo avviene in questo modo:

  1. Presentazione dell’assegno per il pagamento: Il beneficiario o la banca presentano l’assegno per il pagamento;
  2. Rifiuto di pagamento da parte della Banca: Se non ci sono fondi sufficienti o ci sono altre ragioni per cui l’assegno non può essere pagato, la banca rifiuta il pagamento;
  3. Levata del protesto: Il beneficiario, attraverso un ufficiale giudiziario o un notaio, fa levare il protesto entro termini di legge dall’atto del rifiuto del pagamento da parte della banca;
  4. Registrazione nel registro dei protesti: Una volta levato il protesto, questo viene registrato nel Registro dei Protesti. Questa registrazione è pubblica e può essere consultata da banche e altri istituti finanziari;
  5. Conseguenze per l’emittente: L’emittente dell’assegno protestato subisce conseguenze legali e finanziarie, tra cui l’inclusione nel registro dei protesti, il che può danneggiare la sua reputazione creditizia e limitare la sua capacità di accedere a servizi finanziari in futuro.

L’assegno deve sempre essere protestato?

Solo in determinate condizioni. Il protesto è un atto formale redatto da un pubblico ufficiale (Notaio, o l’ufficiale giudiziario). Il pubblico ufficiale accerta che la somma di denaro dovuta non è stata pagata e avvia il procedimento per pubblicare il nome del debitore nel Registro informatico dei protesti.

Occorre levare il protesto quando l’assegno ha “circolato” tra diversi beneficiari per ottenere il pagamento dell’assegno anche nei confronti dei giranti e degli eventuali avallanti. Si ricorre a questa procedura quando risulta necessario aumentare il numero di soggetti responsabili, che saranno chiamati a rispondere degli importi dell’assegno.

Negli altri casi e se l’assegno è non trasferibile non occorre invece levare il protesto in quanto lo stesso costituisce di per sè un titolo idoneo ad ottenere il pagamento diretto verso chi lo ha emesso. Si potrà dunque procedere alla notifica di un atto di precetto volto all’instaurazione di una procedura esecutiva di pignoramento.

Cosa succede se non riesco a coprire un assegno?

Se invece non si copre l’assegno entro i 60 giorni, il nominativo di chi l’ha emesso sarà inserito nell’elenco Protestati del CAI, ossia la Centrale di Allarme Interbancaria gestita dalla Banca d’Italia. Qui resterà iscritto per 5 anni, anche dopo l’eventuale pagamento della somma dovuta.

Cosa fare in caso di ricezione di un assegno scoperto

Quando ci si ritrova con un assegno a vuoto che la banca si è rifiutata di pagare per mancanza di fondi sul conto dell’emittente, il beneficiario non è privo di tutele. Anzi, l’ordinamento giuridico mette a disposizione strumenti specifici per reagire a questa situazione.

Formalizzare l’inadempimento: il protesto

Una delle prime azioni consigliate è quella di “levare protesto“. Questa procedura consiste nel rivolgersi a un pubblico ufficiale qualificato, come un notaio o un ufficiale giudiziario, affinché rediga un atto formale che attesti pubblicamente il mancato pagamento dell’assegno alla sua presentazione. Il protesto serve come prova incontestabile dell’insolvenza e rafforza notevolmente la posizione del creditore. Tuttavia, è fondamentale agire con celerità: la legge impone termini stringenti per richiedere il protesto. Si hanno a disposizione 8 giorni dalla presentazione se l’assegno è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso, oppure 15 giorni se il luogo di pagamento è un Comune diverso da quello di emissione. Far decorrere questi termini senza agire può indebolire alcune opzioni legali successive.

Avviare il recupero coattivo: la via giudiziaria

Indipendentemente dal protesto, o spesso proprio grazie ad esso, il creditore può intraprendere azioni legali per recuperare forzatamente la somma dovuta. L’assegno bancario, infatti, è considerato un “titolo esecutivo“, cioè un documento che di per sé (specialmente se protestato) autorizza ad avviare l’azione legale per il recupero del credito senza dover prima ottenere una sentenza che accerti l’esistenza del debito. Lo strumento iniziale di questa fase è l’atto di precetto. Si tratta di una comunicazione formale, notificata legalmente al debitore, che rappresenta un’ultima intimazione a pagare l’importo indicato sull’assegno, maggiorato degli interessi e delle spese legali sostenute, entro un termine tassativo di 10 giorni.

L’esecuzione forzata: il pignoramento

Se il debitore ignora anche l’atto di precetto e non salda il dovuto entro i 10 giorni concessi, il creditore ha la facoltà, entro i successivi 90 giorni dalla notifica del precetto, di dare il via all’esecuzione forzata. Questa è la fase in cui, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, si cerca di aggredire il patrimonio del debitore per soddisfare il credito. L’esecuzione si concretizza tipicamente attraverso il “pignoramento“, ovvero il sequestro giudiziario dei beni del debitore. Possono essere pignorate somme depositate su conti correnti, una quota dello stipendio o della pensione (nei limiti del cosiddetto “quinto“), veicoli, beni mobili presenti nell’abitazione o, nei casi più rilevanti, anche beni immobili. I beni pignorati verranno poi venduti all’asta per ricavare la liquidità necessaria a estinguere il debito verso il creditore.

Conseguenze penali

L’emissione di un assegno scoperto non è un reato, ma un illecito amministrativo. Pertanto, prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie che sono notificate dal Prefetto tramite un’ingiunzione di pagamento

Sono previste delle sanzioni che vanno da un minimo di 516 a un massimo di 6.197 euro, oltre alla revoca della possibilità di emettere assegni bancari o postali, per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni, la quale tuttavia scatta soltanto qualora l’assegno emesso a vuoto avesse un importo superiore a 2.582 euro

In caso di protesto, inoltre:

  • Il proprio nominativo sarà pubblicato presso il Registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Revoca autorizzazione a emettere assegni per 6 mesi;
  • Segnalazione alla Centrale di allarme interbancaria (Cai)

Nel caso in cui l’importo dell’assegno scoperto è maggiore di 51.645 euro, oppure nel caso di due o più violazioni nei 5 anni precedenti, per un importo totale superiore a 10.329 euro, saranno applicate delle sanzioni interdittive, come l’interdizione all’esercizio di un’attività professionale e imprenditoriale e dall’esercizio dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Viene meno anche la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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